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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 371 CCII – Norme di coordinamento con l’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. All’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell’insolvenza».

2. Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 371 CCII modifica l’art. 16 disp. att. c.c., sostituendo i richiami agli artt. 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 della legge fallimentare con quelli ai corrispondenti artt. 304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del CCII.
  • Si tratta di coordinamento testuale: aggiorna i rinvii nelle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di liquidazione coatta amministrativa di enti collettivi.
  • Il comma 2 fissa la disciplina transitoria: la sostituzione vale per le liquidazioni generali del patrimonio disposte su domande o iniziative successive all’entrata in vigore del decreto.
  • Per le procedure pendenti restano applicabili i previgenti articoli della legge fallimentare richiamati dall’originario art. 16 disp. att. c.c.
  • La norma assicura continuità sistematica nel passaggio dal regime fallimentare al CCII, evitando vuoti normativi nei rinvii esterni.
Funzione della norma di coordinamento

L’art. 371 CCII appartiene al gruppo delle norme che il legislatore della riforma ha dedicato all’aggiornamento dei rinvii esterni contenuti in altre fonti, in modo da preservare la coerenza del tessuto normativo dopo l’abrogazione della legge fallimentare. La disposizione interviene in particolare sull’art. 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che disciplina alcuni profili applicativi della liquidazione coatta amministrativa di enti collettivi non commerciali, rinviando alla disciplina della l.f. del 1942. Senza l’aggiornamento operato dall’art. 371, dopo l’entrata in vigore del CCII (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi D.Lgs. 147/2020, 83/2022 e 136/2024) il richiamo sarebbe rimasto «al vuoto», con conseguenti incertezze interpretative in capo al commissario liquidatore e all’autorità di vigilanza.

Contenuto sostanziale del rinvio aggiornato

I previgenti artt. 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 l.f. disciplinavano profili procedimentali della LCA: effetti dell’apertura della procedura, accertamento del passivo, formazione dello stato passivo, contestazioni, opposizione e impugnazione, deposito periodico delle somme, ripartizioni parziali e finali. Tali disposizioni sono state «traslate» nel CCII rispettivamente agli artt. 304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313, collocati nel Titolo VIII dedicato alla liquidazione coatta amministrativa. Il legislatore ha mantenuto un parallelismo numerico e contenutistico significativo, pur con gli adattamenti imposti dall’unificazione concettuale dell’insolvenza realizzata dal Codice. L’art. 16 disp. att. c.c., grazie all’art. 371, continua quindi ad assicurare l’estensione della disciplina della LCA alle liquidazioni di enti che, non avendo natura commerciale, non sarebbero direttamente assoggettati al CCII.

Disciplina transitoria del comma 2

Il comma 2 individua il discrimen temporale per l’applicazione del nuovo regime: i rinvii aggiornati operano per le liquidazioni generali del patrimonio disposte in forza di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del decreto. La formula impiegata è ampia e ricomprende sia le ipotesi di apertura su istanza di parte sia quelle d'ufficio o su iniziativa dell’autorità di vigilanza. Ne deriva, secondo l’orientamento prevalente, un regime di doppio binario: per le procedure aperte ante riforma rimangono operativi i rinvii alla legge fallimentare, mentre per quelle nuove valgono i richiami al CCII. Si ipotizzi il caso di un ente associativo, Sempronio, posto in LCA su iniziativa dell’autorità di vigilanza nel 2021: la procedura prosegue secondo gli artt. 201 ss. l.f.; viceversa, una LCA disposta dopo il 15 luglio 2022 (data di entrata in vigore della Parte II del CCII) sarà disciplinata dagli artt. 304 ss. CCII.

Coordinamento sistematico con il CCII

L’art. 371 va letto unitamente alle disposizioni del Titolo VIII del CCII (artt. 293-321) e alle ulteriori norme di coordinamento della Parte III, in particolare gli artt. 369-389. La continuità sistematica realizzata dalla norma è funzionale al principio di certezza dell’azione amministrativa e tutela legittimo affidamento di creditori e terzi. Va inoltre considerato che alcune leggi speciali (in materia bancaria, assicurativa, cooperativa) richiamano direttamente l’art. 16 disp. att. c.c. e quindi beneficiano in via riflessa dell’aggiornamento operato dall’art. 371. Per il commercialista chiamato a svolgere incarichi di commissario liquidatore o di consulente di enti in LCA, è essenziale verificare la data di apertura della procedura per individuare correttamente la disciplina applicabile.

Profili pratici e raccomandazioni operative

Sotto il profilo operativo, l’effettiva portata dell’art. 371 emerge nei procedimenti di accertamento del passivo e di ripartizione dell’attivo di enti non commerciali in LCA. Il commissario liquidatore deve adottare la modulistica e le scansioni procedimentali del CCII (depositi telematici al fascicolo, comunicazioni PEC ex art. 10 CCII, termini di impugnazione ex art. 311 CCII) per le procedure post-riforma. È prudente che, nei verbali iniziali, sia espressamente individuata la disciplina applicabile ratione temporis, anche per evitare contestazioni in sede di opposizione allo stato passivo. Il rinvio dinamico operato dall’art. 16 disp. att. c.c. impone inoltre attenzione alle modifiche successive degli articoli del CCII richiamati, che si applicano automaticamente in virtù del meccanismo di rinvio.

Domande frequenti

Cosa modifica concretamente l’art. 371 CCII?

Sostituisce nell’art. 16 disp. att. c.c. i rinvii agli artt. 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 della legge fallimentare con i corrispondenti artt. 304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del CCII, aggiornando il richiamo esterno alla nuova disciplina della LCA.

Da quando si applicano i nuovi rinvii previsti dall’art. 371?

Si applicano alle liquidazioni generali del patrimonio disposte a seguito di domande depositate o iniziative esercitate dopo l’entrata in vigore del decreto. Per le procedure pendenti restano operativi i rinvii ai previgenti articoli della legge fallimentare.

L’art. 371 CCII tocca la disciplina sostanziale della LCA?

No, è una norma di coordinamento puramente formale: aggiorna i numeri degli articoli richiamati senza modificare la disciplina sostanziale della liquidazione coatta amministrativa, che resta regolata dagli artt. 293-321 del CCII.

A quali enti interessa l’aggiornamento dell’art. 16 disp. att. c.c.?

Riguarda principalmente enti collettivi non commerciali (associazioni, fondazioni, enti pubblici economici) ai quali la LCA è estesa per effetto del rinvio operato dalle disposizioni di attuazione del codice civile e da leggi speciali settoriali.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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