Art. 369 CCII – Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 39, comma 4, le parole: «a revocatoria fallimentare» sono sostituite dalle seguenti «alla revocatoria di cui all’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza» e le parole: «L’art. 67 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «L’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza»; b) all’articolo 69-septiesdecies, le parole: «agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1), e terzo comma, e 217 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell’insolvenza»; c) all’articolo 70, comma 7, le parole: «il titolo IV della legge fallimentare e» sono soppresse; d) all’articolo 80, comma 6, le parole: «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell’insolvenza»; e) all’articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: «in cui essa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove essa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell’art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza»; 2) al comma 2, le parole «del luogo in cui la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali», le parole «dell’art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 298 del codice della crisi e dell’insolvenza»; 3) al comma 3, le parole «nell’art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 299 del codice della crisi e dell’insolvenza»; f) all’articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole: «dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonchè dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonchè dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell’insolvenza»; 2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»; 3) al comma 3-bis, le parole «all’articolo 56, primo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza»; g) all’articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «Si applica l’articolo 31bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elet- tronica certificata inviati e ricevuti»; 2) al comma 7, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»; h) all’articolo 87, al comma 2, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «l’articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell’insolvenza»; i) all’articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo del primo comma, le parole «dall’articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza» e, al secondo periodo, le parole «nell’articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell’insolvenza»; 2) al comma 1-bis, le parole «dall’articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza»; 3) al comma 3, le parole «dell’articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell’insolvenza»; l) all’articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «del luogo dove l’impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali» e le parole «dell’art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza»; 2) al comma 3, ultimo periodo, le parole «dall’articolo 135 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 248 del codice della crisi e dell’insolvenza»; 3) al comma 6, le parole «l’articolo 131 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 247 del codice della crisi e dell’insolvenza»; m) all’articolo 94, comma 3, le parole «l’articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 315 del codice della crisi e dell’insolvenza»; n) all’articolo 99, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l’esperimento dell’azione revocatoria prevista dall’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza nei confronti di altre società del gruppo. L’azione può essere esperita per gli atti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), dell’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al comma 1, lettera d), e al comma 2, dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.»; o) all’articolo 104, comma 1, le parole «ha sede legale la capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «la capogruppo ha il centro degli interessi principali».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziativa comunque esercitata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli accordi previsti dal capo 02-I del Titolo IV del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), e o), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 36: 1) al comma 2, le parole: «Le disposizioni del Titolo VI della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni del Titolo IX del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza»; 2) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I termini di cui agli articoli 163, 164, comma 1, 166, comma 1, 169 e 170 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall’articolo 166, comma 2, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.»; b) al comma 8 dell’articolo 37, le parole: «prededucibili ai sensi dell’articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «prededucibili ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza»; c) al comma 3 dell’articolo 38, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, comma 1, e 169 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza decorrono dalla data determinata dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 32, comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In sintesi
In sintesi
Funzione di coordinamento e perimetro
L’art. 369 CCII e una norma di puro coordinamento, inserita nel Capo V del Titolo X, che adegua due testi cardinali della disciplina bancaria al nuovo lessico e alla nuova architettura del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza. Il primo destinatario e il Testo unico bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), che disciplina la liquidazione coatta amministrativa delle banche e dei gruppi bancari; il secondo e il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, che recepisce la direttiva BRRD sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi. La norma non introduce regole sostanziali nuove in tema di crisi bancaria: si limita a sostituire i rimandi alla legge fallimentare (R.D. 267/1942) con i corrispondenti rimandi al Codice della crisi, garantendo continuita applicativa senza soluzione di continuita.
Aggiornamenti terminologici al TUB (comma 1)
Le numerose lettere del comma 1 operano interventi puntuali. Le lettere a) e b) sostituiscono i riferimenti alla revocatoria fallimentare ex art. 67 l.f. con i nuovi riferimenti all’art. 166 CCII (azione revocatoria nella liquidazione giudiziale) e adeguano i richiami penali agli articoli 290, 292, 322 e 323 CCII. La lettera c) elimina il rinvio al titolo IV della legge fallimentare, ormai superato. Le lettere d) e successive sostituiscono in modo sistematico le espressioni «legge fallimentare» con «codice della crisi e dell’insolvenza» negli articoli 80, 82, 83, 86, 87, 91, 93 e 94 TUB, dedicati alla liquidazione coatta amministrativa delle banche, alla nomina degli organi della procedura, alla disciplina dei creditori e ai rapporti pendenti.
Il passaggio dalla «sede legale» al «centro degli interessi principali»
Una scelta sistematica ricorrente e la sostituzione del criterio territoriale fondato sulla «sede legale» con quello del «centro degli interessi principali» (COMI), in coerenza con l’art. 27 CCII e con il regolamento UE 2015/848 sulle insolvenze transfrontaliere. La modifica si applica agli articoli 82 (competenza per la dichiarazione di insolvenza della banca), 83 (competenza nella liquidazione coatta), 86, 87, 93 e 104 TUB. Il COMI rappresenta un criterio sostanziale e antielusivo: si pensi alla Banca Alfa s.p.a. che abbia trasferito la sede legale in altro circondario al solo fine di radicare la competenza, ma che continui a gestire la propria attivita in altro luogo. Secondo l’orientamento prevalente il COMI coincide con il luogo dell’amministrazione effettiva e centrale, riconoscibile dai terzi.
Revocatoria di gruppo e disciplina della risoluzione bancaria
La lettera n) modifica l’art. 99, comma 5, TUB in tema di azione revocatoria della capogruppo: i commissari delle societa del gruppo sottoposte a procedura possono esperire l’azione revocatoria ex art. 166 CCII per gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 (atti a titolo gratuito o sproporzionati) compiuti nei cinque anni precedenti, e per gli atti di cui alle lettere d) e al comma 2 (pagamenti e atti normali) compiuti nei tre anni precedenti. Si tratta di una deroga ai termini ordinari (un anno e sei mesi) giustificata dalla particolare delicatezza dell’intreccio infragruppo. Il comma 5 dell’art. 369 CCII modifica il D.Lgs. 180/2015 in tema di risoluzione bancaria, allineando i termini delle azioni revocatorie e i riferimenti alla prededuzione (art. 6, comma 1, lett. d, CCII) al nuovo Codice. Le disposizioni transitorie dei commi 2, 3, 4 e 6 articolano l’efficacia delle modifiche in funzione del momento di apertura della singola procedura, garantendo certezza applicativa al settore bancario, particolarmente sensibile alle questioni di diritto intertemporale.
Domande frequenti
Qual e la funzione dell’art. 369 CCII nel coordinamento con la disciplina bancaria?
Aggiornare i rinvii contenuti nel TUB (D.Lgs. 385/1993) e nel D.Lgs. 180/2015 sulla risoluzione bancaria, sostituendo i riferimenti alla legge fallimentare con quelli al Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza.
Cosa cambia in tema di competenza territoriale per la liquidazione coatta delle banche?
Il criterio della «sede legale» e sostituito dal «centro degli interessi principali» (COMI) ex art. 27 CCII, coerente con il regolamento UE 2015/848 sull’insolvenza transfrontaliera, di natura sostanziale e antielusivo.
Quali termini si applicano all’azione revocatoria di gruppo nelle banche?
Cinque anni per gli atti gratuiti o sproporzionati ex art. 166, comma 1, lett. a), b) e c) CCII; tre anni per i pagamenti e atti normali ex lett. d) e comma 2, in deroga ai termini ordinari della revocatoria.
Da quando si applicano le nuove disposizioni dell’art. 369 CCII?
Si applicano alle liquidazioni coatte amministrative e alle procedure di risoluzione avviate successivamente all’entrata in vigore del decreto, secondo le specifiche previsioni dei commi 2, 3, 4 e 6.