← Torna a Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 364 CCII – Certificazione dei debiti tributari

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull’esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

2. L’Agenzia delle entrate adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio provvedimento, modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria e dell’esistenza di contestazioni, nonchè per le istruzioni agli uffici locali dell’Agenzia delle entrate competenti al rilascio e definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestività di rilascio.

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 364 CCII regola la certificazione dei debiti tributari nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
  • Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti impositori rilasciano un certificato unico su richiesta del debitore o del tribunale.
  • Il certificato attesta debiti risultanti dagli atti, contestazioni in corso e contestazioni definite non ancora soddisfatte.
  • L’Agenzia delle entrate adotta entro 90 giorni i modelli di certificazione dei carichi pendenti e le istruzioni operative.
  • La certificazione si basa sui dati dell’Anagrafe tributaria e include i contenziosi in corso.
  • La norma si coordina con gli artt. 363 e 365 CCII e con la disciplina della transazione fiscale ex art. 63 CCII.
Inquadramento sistematico e ratio

L’art. 364 CCII, collocato nel Capo III del Titolo X della Parte I, costituisce il pendant fiscale dell’art. 363, dedicato ai debiti contributivi, e completa il sistema di trasparenza verso gli enti pubblici nelle procedure concorsuali. La ratio risiede nella necessità di fornire al debitore e al tribunale un quadro completo, ufficiale e tempestivo dell’esposizione tributaria, dato cruciale per la corretta predisposizione del piano, per la valutazione della fattibilità e per l’eventuale ricorso alla transazione fiscale e contributiva ex art. 63 CCII e art. 88 CCII. La disposizione raccoglie l’eredità dell’art. 14 d.lgs. 472/1997 e dell’art. 33-bis l.f., aggiornandone il perimetro alla luce del nuovo Codice e della crescente integrazione tra crisi d'impresa e amministrazione finanziaria.

Soggetti tenuti al rilascio: ambito oggettivo

La norma individua come soggetti tenuti al rilascio «gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza». L’ampia formulazione abbraccia non solo l’Agenzia delle entrate per i tributi statali (IRPEF, IRES, IVA, IRAP, imposte di registro, ipotecarie, catastali), ma anche l’Agenzia delle entrate-Riscossione per i ruoli, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli per dazi, accise e tributi doganali, nonché gli enti impositori locali (Comuni per IMU, TASI, TARI; Regioni per i tributi propri) e gli altri enti dotati di potestà impositiva. Tizio, debitore che intenda accedere al concordato preventivo, deve coordinare istanze plurime presso ciascun ente per ottenere un quadro completo dell’esposizione fiscale, alimentando il fascicolo richiesto dall’art. 39 CCII.

Contenuto del certificato unico

Il certificato deve indicare l’esistenza di debiti articolati su tre piani: i debiti «risultanti dai rispettivi atti», ossia quelli già accertati e definitivi (avvisi di accertamento non impugnati, ruoli, cartelle); le «contestazioni in corso», cioè i procedimenti tributari pendenti in sede amministrativa o giurisdizionale; e le contestazioni «già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti». La tripartizione consente di rappresentare con chiarezza non solo il debito certo ma anche quello potenziale o controverso, fattore essenziale per la quantificazione del passivo concorsuale e per la valutazione del trattamento dei crediti tributari nel piano. Caio, attestatore ex art. 87 CCII, deve dare conto della solidità dei dati e dell’eventuale rischio di sopravvenienze passive a esito dei contenziosi pendenti.

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate e i modelli operativi

Il secondo comma demanda all’Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della norma, l’adozione di un proprio provvedimento contenente: i modelli per la certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’attestazione dell’esistenza di contestazioni, le istruzioni agli uffici locali competenti al rilascio e un fac-simile della richiesta da parte dei soggetti interessati. La norma sollecita inoltre la «tempestività di rilascio», profilo cruciale: i tempi di risposta dell’Amministrazione condizionano direttamente la calendarizzazione delle procedure concorsuali, in particolare nei concordati con riserva ex art. 44 CCII, dove il debitore opera entro termini stringenti. L’orientamento prevalente reputa che, in caso di ritardo o silenzio, il debitore possa rappresentare la circostanza al tribunale, che può a sua volta sollecitare la certificazione ex art. 365 CCII.

Coordinamento con la transazione fiscale e profili processuali

Il certificato di cui all’art. 364 CCII assume rilievo dirimente nell’ambito della transazione fiscale e contributiva ex art. 63 CCII (per gli accordi di ristrutturazione) e art. 88 CCII (per il concordato preventivo). La quantificazione esatta del debito tributario, la sua articolazione tra capitale, sanzioni e interessi e la presenza di contenziosi pendenti incidono sulla proposta di trattamento, sul calcolo della soglia di soddisfazione minima per le pretese erariali e sulla valutazione della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, parametro centrale per il cram-down ex art. 88, comma 2-bis, CCII. Sempronio, professionista che predispone il piano, deve far convergere certificato fiscale, certificato contributivo e analisi della transazione, evitando difformità che esporrebbero la proposta a contestazioni dell’Erario in sede di voto e di omologa. La certificazione fa stato salvo errore manifesto e non preclude successive integrazioni o rettifiche, ferma la possibilità per l’ente di insinuarsi al passivo nei termini di legge.

Domande frequenti

Quali debiti tributari devono essere indicati nel certificato unico ex art. 364 CCII?

Sono indicati i debiti risultanti dagli atti dell’ente, le contestazioni in corso (in sede amministrativa o giurisdizionale) e le contestazioni già definite per le quali il debito non è stato soddisfatto, con vista completa dell’esposizione fiscale.

Quali enti sono tenuti a rilasciare il certificato unico dei debiti tributari?

Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, in primis Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-Riscossione, Agenzia delle dogane, e gli altri enti preposti all’accertamento dei tributi, compresi Comuni e Regioni per i tributi locali.

Entro quanto tempo l’Agenzia delle entrate deve adottare i modelli di certificazione?

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore dell’art. 364 CCII, con provvedimento che definisce modelli per i carichi pendenti, istruzioni agli uffici locali e fac-simile della richiesta, assicurando tempestività di rilascio.

Che rapporto c'è tra il certificato dei debiti tributari e la transazione fiscale?

Il certificato è documento dirimente per la transazione fiscale ex artt. 63 e 88 CCII: ne supporta la quantificazione del debito, il trattamento proposto e la valutazione di convenienza rispetto alla liquidazione, anche ai fini del cram-down.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.