Art. 268 CCII – Liquidazione controllata
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali […]. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).
3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l’impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all’attestazione i documenti di cui all’articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all’OCC la richiesta di cui al primo periodo e l’attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell’attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.
4. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.
In sintesi
Inquadramento sistematico della liquidazione controllata
L’articolo 268 del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza apre il Capo IX del Titolo V, dedicato alla liquidazione controllata del sovraindebitato, e costituisce il fulcro della procedura concorsuale liquidatoria pensata per i soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII. Si tratta del successore funzionale della liquidazione del patrimonio disciplinata dagli artt. 14-ter e seguenti della L. 3/2012, ormai integralmente abrogata e trasfusa nel Codice. Il legislatore, in attuazione della Direttiva UE 2019/1023 e per effetto dei correttivi D.Lgs. 147/2020, 83/2022 e da ultimo D.Lgs. 136/2024, ha inteso costruire un sistema coerente di tutela del sovraindebitato che si articola in tre strumenti complementari: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII), il concordato minore (artt. 74 ss. CCII) e, appunto, la liquidazione controllata, alla quale fa da chiusura l'esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII.
Ambito soggettivo: i destinatari della procedura
La liquidazione controllata è accessibile ai soggetti definiti dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII come «sovraindebitati»: consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, imprenditori minori (sotto soglia ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII), start-up innovative, enti privati non commerciali. Si pensi a Tizio, libero professionista che abbia accumulato debiti previdenziali e tributari per 80.000 euro a fronte di una drastica contrazione del reddito; oppure a Caio, consumatore che, in conseguenza della perdita del posto di lavoro, non riesca più a far fronte alle rate del mutuo e dei finanziamenti al consumo. Entrambi sono potenziali destinatari della procedura. L'imprenditore commerciale sopra soglia, viceversa, resta soggetto alla liquidazione giudiziale.
Iniziativa del debitore e iniziativa del creditore
Il comma 1 attribuisce al debitore la legittimazione attiva tipica e originaria, da esercitare con ricorso al tribunale competente individuato secondo i criteri dell’art. 27, comma 2, CCII (luogo della residenza o sede principale). Il comma 2, frutto di significative integrazioni del correttivo D.Lgs. 136/2024, ammette anche la legittimazione del creditore in caso di insolvenza del debitore, persino in pendenza di procedure esecutive individuali. È tuttavia prevista una soglia minima di accesso: la procedura non può essere aperta su istanza del creditore se i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti istruttori sono inferiori a 50.000 euro. L’importo è periodicamente aggiornato secondo le modalità dell’art. 2, comma 1, lett. d). Tale soglia, di evidente impronta deflattiva, mira a prevenire l’uso strumentale della procedura per finalità di mera pressione esecutiva.
Il ruolo di filtro dell’OCC nelle istanze contro persona fisica
Il comma 3 introduce un meccanismo di filtro qualificato per le ipotesi in cui la domanda sia proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica. In tale evenienza, su richiesta del debitore, l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) attesta se non sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie (revocatorie, di responsabilità, di simulazione). L’attestazione preclude l’apertura della procedura: si evita così la celebrazione di una liquidazione manifestamente improduttiva, con dispendio di risorse e ulteriore pregiudizio per il debitore. Il debitore deve eccepire l’impossibilità entro la prima udienza, allegando documentazione ex art. 283, comma 3, CCII; ove la richiesta all’OCC sia stata già proposta ma l’attestazione non ancora redatta, il giudice concede termine non superiore a sessanta giorni. Specularmente, quando è il debitore persona fisica a proporre la domanda, l’OCC deve attestare la possibilità di acquisire attivo, eventualmente mediante azioni giudiziarie. Il sistema realizza un equilibrio tra effettività della tutela creditoria e tutela del debitore meritevole, secondo l’orientamento prevalente.
I beni esclusi dalla liquidazione
Il comma 4 elenca i beni e i crediti esclusi dal compendio liquidabile, in attuazione del principio costituzionale di tutela della dignità della persona e del minimo vitale: a) i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. (con i limiti quantitativi noti per stipendi e pensioni); b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e quanto il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti indicati dal giudice come necessari al mantenimento suo e della famiglia; c) i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c. (responsabilità per debiti contratti per i bisogni della famiglia); d) le altre cose impignorabili per disposizione di legge (es. armi di ordinanza, beni indispensabili allo svolgimento di una professione ex art. 514 c.p.c.). La determinazione del quantum necessario al mantenimento è rimessa al giudice delegato, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità che tengono conto della composizione del nucleo familiare, della residenza e del costo della vita del territorio.
La sospensione degli interessi e il regime dei crediti garantiti
Il comma 5 sancisce un effetto tipico delle procedure concorsuali: il deposito della domanda sospende il decorso degli interessi, convenzionali o legali, fino alla chiusura della liquidazione, ai soli effetti del concorso. La sospensione non opera per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c., che disciplinano i limiti di estensione delle garanzie agli interessi. La distinzione opera la perequazione tra creditori chirografari, per i quali il blocco del corso degli interessi assicura la cristallizzazione del passivo, e creditori privilegiati, che conservano la pienezza della garanzia entro i limiti codicistici.
Profili processuali e coordinamento con altri istituti
La procedura, una volta aperta con sentenza ex art. 270 CCII, è gestita da un liquidatore nominato dal tribunale e si svolge secondo le regole degli articoli successivi (artt. 269-277 CCII), con applicabilità, in quanto compatibili, di numerose disposizioni della liquidazione giudiziale (formazione dello stato passivo, esercizio delle azioni di massa, modalità di vendita). Sul piano del coordinamento, va segnalata la possibilità di conversione della procedura ex art. 271 CCII, nonché il raccordo con l’esdebitazione, che costituisce il naturale sbocco del percorso liquidatorio per il debitore persona fisica meritevole, anche nella forma dell'esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII, accessibile pur in assenza di alcun riparto. L’istituto valorizza così la funzione di reintegrazione del debitore nel circuito economico, in linea con la fresh start approach di matrice eurounitaria.
Effetti della pendenza di procedure esecutive individuali
Il comma 2 contempla espressamente che la domanda del creditore possa essere presentata anche in pendenza di procedure esecutive individuali. La ratio è quella di consentire la conversione del rimedio esecutivo individuale in procedura concorsuale, qualora ricorrano i presupposti, evitando la cristallizzazione di soluzioni parziali e diseguali tra i creditori. Con l’apertura della liquidazione controllata, le esecuzioni individuali in corso sono assorbite nel concorso, ai sensi delle disposizioni di rinvio alla disciplina della liquidazione giudiziale, e i creditori procedenti sono tenuti a far valere le proprie pretese mediante l’insinuazione al passivo. Si pensi a Tizio, creditore che abbia avviato un pignoramento immobiliare contro Caio, debitore civile sovraindebitato: la domanda di apertura della liquidazione controllata da parte di Tizio o di altro creditore comporta la sospensione e l’eventuale assorbimento dell’esecuzione individuale, secondo l’orientamento prevalente in dottrina.
Coordinamento con l’esdebitazione del debitore incapiente
L’esito naturale della liquidazione controllata, per il debitore persona fisica meritevole, è l’accesso all'esdebitazione ex art. 282 CCII a seguito della chiusura della procedura, oppure, nei casi più estremi, l’esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII. Quest'ultima rappresenta la più significativa innovazione del CCII in materia di sovraindebitamento, consentendo la liberazione dai debiti pur in assenza di qualsiasi attivo distribuibile, una sola volta nella vita del debitore e con obbligo di destinare ai creditori, per quattro anni, le sopravvenienze patrimoniali eccedenti il minimo vitale. La complementarità tra liquidazione controllata ed esdebitazione incapiente, attestata dall’OCC ex art. 268, comma 3, CCII, realizza la pienezza del fresh start eurounitario, consentendo al debitore di reinserirsi attivamente nel circuito economico senza il peso opprimente di debiti non più sostenibili.
Domande frequenti
Chi può richiedere l’apertura della liquidazione controllata?
Il debitore sovraindebitato con ricorso al tribunale competente; in caso di insolvenza, anche un creditore, purché i debiti scaduti superino 50.000 euro.
La liquidazione controllata sostituisce la vecchia liquidazione del patrimonio della L. 3/2012?
Sì. Dal 15 luglio 2022 il CCII ha integralmente sostituito la disciplina della L. 3/2012, oggi abrogata, riconducendo l’istituto al nuovo regime concorsuale unitario.
Quale ruolo ha l’OCC nella valutazione di accesso alla procedura?
L’OCC attesta se sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori; la sua valutazione condiziona l’apertura nelle istanze del creditore contro persona fisica e nelle domande del debitore.
Quali beni del debitore sono esclusi dalla liquidazione controllata?
Crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c., alimenti, stipendi nei limiti del mantenimento, frutti dell’usufrutto legale, beni del fondo patrimoniale e beni impignorabili per legge.
Gli interessi continuano a maturare dopo il deposito della domanda?
No, gli interessi convenzionali o legali sono sospesi ai soli effetti del concorso, salvo per i crediti garantiti da pegno, ipoteca o privilegio entro i limiti degli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.