Art. 256 CCII – Societa’ con soci a responsabilita’ illimitata
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. La sentenza che dichiara l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.
3. Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell’articolo 41.
4. Se dopo l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L’istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.
5. Allo stesso modo si procede quando, dopo l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l’impresa è riferibile ad una società di cui l’imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile.
6. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 51. Al giudizio di reclamo deve partecipare il curatore, il creditore, il socio o il pubblico ministero che proposto la domanda di estensione, nonchè il creditore che ha proposto il ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l’istante può proporre reclamo alla corte di appello a norma dell’articolo 50.
In sintesi
In sintesi
Inquadramento sistematico e ratio della norma
L’art. 256 CCII disciplina uno dei profili più caratteristici e tradizionali del diritto concorsuale italiano: l'estensione automatica della liquidazione giudiziale dalla società di persone ai soci illimitatamente responsabili. La norma riproduce, con adattamenti sistematici e di linguaggio, l’art. 147 della legge fallimentare previgente, mantenendone la struttura concettuale ma rinominando l’istituto in coerenza con la nuova terminologia del CCII (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, modificato dai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024).
La ratio dell’estensione automatica risiede nella natura stessa della responsabilità illimitata e solidale dei soci di società personali (artt. 2291, 2304 e 2313 c.c. per s.n.c., s.a.s.; art. 2267 c.c. per s.s.). Nella misura in cui la società è insolvente, lo sono di regola anche i soci personalmente responsabili per le sue obbligazioni: la procedura di liquidazione giudiziale individuale costituisce dunque il complemento naturale di quella sociale e mira a tutelare i creditori sociali consentendo l’aggressione coordinata di tutti i patrimoni rilevanti.
L’ambito soggettivo: i soci illimitatamente responsabili
Il comma 1 individua le tipologie societarie interessate richiamando i Capi III, IV e VI del Titolo V del Libro V del codice civile: si tratta della società in nome collettivo (s.n.c., artt. 2291 ss. c.c.), della società in accomandita semplice (s.a.s., artt. 2313 ss. c.c.) e della società in accomandita per azioni (s.a.p.a., artt. 2452 ss. c.c.). Per la s.a.s. e la s.a.p.a. l’estensione opera, ovviamente, solo nei confronti dei soci accomandatari, atteso che gli accomandanti rispondono nei limiti del conferimento.
Particolarmente significativa è la precisazione «anche se non persone fisiche»: la norma chiarisce che l’estensione opera anche quando il socio illimitatamente responsabile sia una società di capitali o altro ente. Si pensi a Tizio S.n.c., partecipata come socio illimitatamente responsabile da Beta S.r.l.: l’apertura della liquidazione giudiziale di Tizio S.n.c. comporta l’apertura della procedura anche nei confronti di Beta S.r.l., quale socia illimitatamente responsabile, senza necessità di autonomi requisiti di insolvenza in capo a quest'ultima.
Il limite temporale: l’anno dalla cessazione della responsabilità
Il comma 2 introduce un limite temporale di estrema importanza pratica: la liquidazione giudiziale del socio non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, sempre che siano state osservate le formalità di pubblicità presso il registro delle imprese. Si tratta di un termine di decadenza a tutela dell’affidamento del socio uscente e a presidio della certezza dei rapporti giuridici.
Il dies a quo decorre dal momento in cui lo scioglimento del rapporto sociale (recesso, esclusione, morte del socio) o la cessazione della responsabilità illimitata (es. trasformazione della s.n.c. in s.r.l. correttamente pubblicizzata) sono divenuti opponibili ai terzi attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese. L’orientamento prevalente in giurisprudenza considera tale termine come decadenziale e non prescrizionale, con conseguente non interrompibilità dello stesso.
Decorso l’anno, l’estensione resta possibile solo se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata. La disposizione mira a evitare che il socio uscente possa essere chiamato a rispondere di debiti sociali sorti dopo la sua estromissione dalla compagine sociale, ma al contempo a impedire che l’uscita strategica sia utilizzata per sottrarsi alle responsabilità già maturate.
La garanzia procedurale: la convocazione ex art. 41 CCII
Il comma 3 impone al tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale del socio, di ordinare la convocazione ex art. 41 CCII. Il principio di tutela del contraddittorio è qui declinato come obbligo procedurale ineludibile: il socio deve poter rappresentare le proprie ragioni, eccepire eventualmente la decorrenza del termine di cui al comma 2, contestare la qualità di socio illimitatamente responsabile o contestare la propria solidarieta' su specifici debiti.
L’omessa convocazione costituisce vizio insanabile della sentenza, deducibile in sede di reclamo ex art. 51 CCII. La norma, nel rinviare integralmente all’art. 41 CCII, garantisce omogeneità tra il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale ordinaria e quello di estensione, evitando disparità di tutela.
Sopravvenienze e mezzi di impugnazione
I commi 4 e 5 disciplinano due ipotesi di sopravvenienza. Il comma 4 si riferisce alla scoperta successiva di altri soci illimitatamente responsabili dopo l’apertura della liquidazione giudiziale della società: in tale caso, l’estensione può essere disposta su istanza del curatore, di un creditore, di un socio già assoggettato o del pubblico ministero. La legittimazione è ampliata anche ai soci e ai loro creditori personali, in coerenza con la natura plurioffensiva dell’illecito di occultamento. Il comma 5 disciplina l’ipotesi opposta: dopo l’apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore individuale o di una società (es. s.r.l.), si scopre che l’attività è in realtà riferibile a una società di fatto di cui l’apparente titolare è socio illimitatamente responsabile. Anche in questo caso scatta l’estensione, secondo la consolidata costruzione del «socio illimitatamente responsabile occulto» o della «società di fatto sopravvenuta».
I commi 6 e 7 regolano i mezzi di impugnazione. Contro la sentenza di estensione è ammesso reclamo alla corte d'appello ex art. 51 CCII, con partecipazione necessaria del curatore, del creditore, del socio o del pubblico ministero che ha proposto l’istanza, nonchè del creditore istante per l’apertura della liquidazione giudiziale principale. In caso di rigetto della domanda di estensione, l’istante può proporre reclamo ex art. 50 CCII. La distinzione tra i due rimedi è funzionale alla diversa natura del provvedimento impugnato (sentenza di accoglimento vs. decreto di rigetto).
Domande frequenti
L’estensione opera anche quando il socio illimitatamente responsabile è una società di capitali?
Si': il comma 1 dell’art. 256 CCII chiarisce espressamente che l’estensione opera «anche se non persone fisiche», ricomprendendo dunque s.r.l., s.p.a. e altri enti che siano soci illimitatamente responsabili di una società di persone.
Entro quanto tempo dal recesso il socio può essere assoggettato a liquidazione giudiziale?
Entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, purchè rese pubbliche; decorso l’anno, solo per insolvenza relativa a debiti esistenti alla data della cessazione.
Cosa accade se viene scoperto un socio illimitatamente responsabile dopo l’apertura della procedura sociale?
Su istanza di curatore, creditore, socio già assoggettato o pubblico ministero, il tribunale dispone l’estensione anche al nuovo socio individuato; l’istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.
Quale rimedio impugnatorio è disponibile contro la sentenza di estensione?
E' ammesso reclamo alla corte d'appello ex art. 51 CCII; in caso di rigetto della domanda di estensione, l’istante può invece proporre reclamo ex art. 50 CCII contro il decreto del tribunale.