Art. 249 CCII – Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. 1 bis. In caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione sono fatti salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i provvedimenti ad essi collegati.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato. Nel caso di cessione di uno o più beni compresi nella li- quidazione giudiziale, eseguito il trasferimento e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.
4. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’articolo 45. Le spese sono a carico del debitore.
In sintesi
In sintesi
Architettura della fase esecutiva
L’art. 249 CCII disciplina la fase esecutiva del concordato omologato nella liquidazione giudiziale, individuando gli organi deputati alla sorveglianza e le formalità necessarie per la chiusura della procedura. La norma replica, con qualche adattamento, l’art. 136 l.fall., confermando la centralità del controllo giudiziario sull’effettivo adempimento degli obblighi assunti dal proponente. Il legislatore ha mantenuto una pluralità di soggetti coinvolti: il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori, ciascuno con specifiche competenze definite dal decreto di omologazione. Tale struttura risponde all’esigenza di assicurare un controllo capillare, evitando che la fase esecutiva si traduca in un momento di abbandono della procedura da parte degli organi concorsuali.
Salvezza degli atti esecutivi in caso di riforma dell’omologazione
Particolare rilievo assume la previsione del comma 1-bis, secondo cui in caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione restano salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i provvedimenti ad essi collegati. La disposizione, di chiara matrice protettiva, mira a tutelare il legittimo affidamento dei terzi che abbiano contrattato sulla base di un decreto di omologazione provvisoriamente efficace. Se Tizio ha acquistato un immobile compreso nella liquidazione giudiziale di Alfa S.r.l. nell’ambito dell’esecuzione del concordato, e successivamente il decreto di omologazione viene riformato in sede di reclamo, il trasferimento resta efficace e l’acquirente conserva la proprietà del bene. Analogo principio vale per i pagamenti effettuati ai creditori, per le cancellazioni di ipoteche e per gli altri provvedimenti adottati nell’ambito dell’esecuzione.
Trattamento dei creditori contestati, condizionali e irreperibili
Il secondo comma affronta una problematica delicata: la sorte delle somme destinate a creditori la cui posizione non è ancora definita al momento dell’esecuzione del concordato. Si tratta dei creditori contestati, dei creditori il cui credito è subordinato al verificarsi di una condizione, e dei creditori irreperibili. Per costoro è previsto il deposito delle somme secondo le modalità stabilite dal giudice delegato, in coerenza con quanto disposto dall’art. 227 CCII in materia di chiusura della liquidazione giudiziale. La soluzione consente di non bloccare la fase esecutiva pur garantendo la tutela dei creditori interessati: Caio, creditore condizionale, vedrà accantonata la propria quota in attesa che la condizione si verifichi o sia accertato il suo mancato verificarsi.
Provvedimenti di chiusura ed effetti sui vincoli reali
Il terzo comma regola il momento conclusivo della procedura: accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia, adottando ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato. Particolarmente rilevante è la disciplina della cessione dei beni: eseguito il trasferimento e riscosso integralmente il prezzo, il giudice delegato dispone la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo gravante sui beni ceduti. Tale provvedimento ha natura costitutiva e produce un effetto di liberazione del bene da tutti i vincoli pregiudizievoli, consentendone una circolazione piena.
Pubblicità del provvedimento e oneri economici
Il quarto comma rinvia all’art. 45 CCII per le formalità di pubblicità del provvedimento, prevedendo che le spese siano a carico del debitore. La pubblicità assolve a una duplice funzione: rendere conoscibile ai terzi l’avvenuta chiusura della procedura e cristallizzare gli effetti del concordato eseguito. L’orientamento prevalente ritiene che, una volta intervenuti i provvedimenti di chiusura, residuino in capo al debitore solo gli obblighi eventualmente non ancora adempiuti e non più i vincoli derivanti dalla procedura concorsuale. È opportuno coordinare la lettura della norma con gli artt. 250 e 251 CCII, che prevedono la possibilità di risoluzione e annullamento del concordato anche dopo l’apparente esecuzione, qualora emergano inadempimenti o atti dolosi. La prassi delle sezioni specializzate dei tribunali fallimentari evidenzia, inoltre, l’opportunità che il decreto di omologazione contenga indicazioni puntuali sui tempi e modalità della relazione del curatore in ordine all’esecuzione, sì da consentire un controllo tempestivo ed efficace del comitato dei creditori sull’andamento delle prestazioni dovute.
Domande frequenti
Quali organi sorvegliano l’adempimento del concordato omologato nella liquidazione giudiziale?
Ai sensi dell’art. 249 CCII, la sorveglianza spetta congiuntamente al giudice delegato, al curatore e al comitato dei creditori, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.
Cosa accade agli atti esecutivi se il decreto di omologazione viene riformato in appello?
Il comma 1-bis dell’art. 249 CCII salvaguarda tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i provvedimenti collegati, tutelando l’affidamento dei terzi anche in caso di riforma o cassazione.
Come vengono gestite le somme dovute ai creditori contestati o irreperibili?
Il secondo comma dell’art. 249 CCII prevede il deposito delle somme secondo le modalità stabilite dal giudice delegato, in attesa della definizione delle posizioni controverse o condizionali.
Cosa accade alle ipoteche e ai pignoramenti dopo l’esecuzione del concordato?
Il giudice delegato ordina la cancellazione delle ipoteche, dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni vincolo gravante sui beni ceduti, una volta riscosso integralmente il prezzo.