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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 246 CCII – Efficacia del decreto

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il decreto che omologa il concordato produce i propri effetti dalla data della pubblicazione.

2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale. 2 bis. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti dinnanzi al tribunale si interrompono. Il giudizio può essere riassunto dal proponente o nei confronti del proponente e prosegue nelle forme di cui all’articolo 207 dinanzi al medesimo giudice, che provvede sull’accertamento del credito o della causa di prelazione.

In sintesi

In sintesi

  • Il decreto di omologazione produce effetti dalla data della pubblicazione ex art. 45 CCII, non dal passaggio in giudicato.
  • Quando il decreto diventa definitivo, il curatore rende il conto della gestione ex art. 231 CCII e il tribunale dichiara chiusa la liquidazione giudiziale.
  • I giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti dinanzi al tribunale si interrompono al definitivo dell’omologazione.
  • La riassunzione può essere effettuata dal proponente o nei suoi confronti, nelle forme dell’art. 207 CCII.
  • Il giudizio riassunto prosegue per l’accertamento del credito o della causa di prelazione.
  • La distinzione tra efficacia provvisoria e definitività rileva per esecuzione, pagamenti e chiusura della procedura.
Efficacia immediata dalla pubblicazione

L’art. 246 CCII fissa una regola dirimente sul piano operativo: gli effetti del decreto di omologazione decorrono dalla data della pubblicazione ai sensi dell’art. 45 CCII, e non dal momento in cui il provvedimento acquista carattere di definitività. La scelta legislativa, coerente con il principio di esecutività dei provvedimenti concorsuali, consente l’avvio immediato dell’esecuzione del piano concordatario, dei pagamenti programmati e degli atti dispositivi previsti dalla proposta. Tuttavia, l’efficacia provvisoria è bilanciata dal potere della corte d'appello, in sede di reclamo ex art. 247, comma 12-bis, CCII, di sospendere - anche solo parzialmente o temporaneamente - la liquidazione dell’attivo o l’attuazione del piano in presenza di gravi e fondati motivi. Si configura dunque un equilibrio tra esigenza di tempestività dell’esecuzione e tutela cautelare dei soggetti incisi dal provvedimento.

Definitività, rendiconto e chiusura della liquidazione

Il comma 2 collega alla definitività del decreto due conseguenze procedurali essenziali. In primo luogo, il curatore è tenuto a rendere il conto della gestione ai sensi dell’art. 231 CCII, attraverso il deposito di una relazione conclusiva corredata dalla documentazione contabile relativa all’intera durata della procedura. Il rendiconto, soggetto a controllo del giudice delegato e a eventuali osservazioni delle parti, costituisce snodo di chiusura del rapporto fiduciario tra organo della procedura e ceto creditorio. In secondo luogo, all’esito favorevole del rendiconto e in coordinamento con l’esecuzione degli atti programmati, il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale. La chiusura segna il termine dello stato di spossessamento e la riacquisizione, da parte del debitore o del proponente, della piena disponibilità dei rapporti residui, fatto salvo quanto previsto dal piano per le obbligazioni concordatarie.

Sorte delle impugnazioni dello stato passivo

Il comma 2-bis affronta un profilo di rilievo sistematico: la sorte dei giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo. La norma dispone l’interruzione automatica di tali giudizi, evitando il paradosso di un accertamento del passivo che prosegue dopo la chiusura della liquidazione giudiziale. L’interruzione opera ex lege e non richiede dichiarazione formale del giudice istruttore. La ratio è duplice: da un lato, evitare la coesistenza di una procedura concorsuale conclusa con un contenzioso di verifica del passivo ancora aperto; dall’altro, consentire al proponente del concordato di subentrare nella posizione processuale, dato che è lui a sopportare il costo economico del soddisfacimento dei crediti accertati.

Riassunzione e accertamento del credito

La riassunzione, prevista nelle forme dell’art. 207 CCII, può essere effettuata dal proponente o nei suoi confronti. Si pensi al caso di Tizio, creditore opponente con riserva, che aveva impugnato l’esclusione del proprio credito di 100 dallo stato passivo: dopo l’omologazione definitiva del concordato proposto da Caio, Tizio può riassumere il giudizio nei confronti di Caio, che subentra nella posizione processuale del curatore. Il giudizio prosegue dinanzi al medesimo giudice, che provvede sull’accertamento del credito o della causa di prelazione. L’orientamento prevalente ritiene che il proponente debba garantire il pagamento di quanto eventualmente accertato in via residua, salvo che il piano abbia espressamente previsto un trattamento limitato per i crediti contestati.

Profili operativi per il curatore e il proponente

Sul piano applicativo, il curatore deve monitorare il passaggio in giudicato del decreto di omologazione e predisporre tempestivamente il rendiconto ex art. 231 CCII. Il proponente, dal canto suo, deve organizzare l’esecuzione del piano fin dalla pubblicazione del decreto, gestendo l’eventuale rischio di sospensione cautelare in sede di reclamo. Particolare attenzione richiede la gestione dei giudizi di impugnazione interrotti: il proponente è invitato a censire le posizioni litigiose pendenti, stimare l’esposizione potenziale e accantonare risorse adeguate per i crediti che, all’esito della riassunzione, potrebbero risultare accertati in misura superiore a quanto previsto dal piano. La prassi suggerisce inoltre di prevedere nel piano clausole di riserva o accantonamento espresso per le posizioni controverse, così da evitare contestazioni in sede di esecuzione e garantire ai creditori opponenti un trattamento coerente con l’esito dei giudizi riassunti, anche al fine di prevenire azioni di responsabilità o richieste di risoluzione del concordato omologato.

Domande frequenti

Da quando produce effetti il decreto di omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale?

Dalla data della pubblicazione ex art. 45 CCII, non dal passaggio in giudicato. La corte d'appello può tuttavia sospenderne l’esecuzione in sede di reclamo, in presenza di gravi e fondati motivi ex art. 247, comma 12-bis, CCII.

Quando si chiude la liquidazione giudiziale dopo l’omologazione?

Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende il conto della gestione ex art. 231 CCII e il tribunale dichiara chiusa la procedura, segnando il termine dello stato di spossessamento del debitore.

Cosa succede ai giudizi di impugnazione dello stato passivo ancora pendenti?

Si interrompono ex lege quando il decreto di omologazione diventa definitivo. La riassunzione può essere effettuata dal proponente o nei suoi confronti, nelle forme dell’art. 207 CCII, per accertare credito e prelazione.

Il proponente deve pagare i crediti accertati dopo la chiusura della procedura?

Secondo l’orientamento prevalente, sì: il proponente subentra nella posizione del curatore nei giudizi riassunti e deve soddisfare i crediti accertati, salvo che il piano abbia previsto un trattamento limitato per i crediti contestati.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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