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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 233 CCII – Casi di chiusura

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la procedura di liquidazione giudiziale si chiude: a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo; b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione; c) quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo; d) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, nè i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all’articolo 130.

2. In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il curatore convoca l’assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell’attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale. Nei casi di chiusura di cui al comma 1, lettere c) e d), ove si tratti di procedura di liquidazione giudiziale di società e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 234, comma 6, secondo periodo, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.

3. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società nei casi di cui alle lettere a) e b) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell’articolo 256, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 233 CCII individua quattro casi tassativi di chiusura della liquidazione giudiziale, salvo l’ipotesi del concordato nella liquidazione giudiziale.
  • Chiusura per mancata presentazione di domande di ammissione al passivo nel termine fissato dalla sentenza di apertura.
  • Chiusura per integrale soddisfacimento dei crediti ammessi e dei prededucibili, anche prima del riparto finale.
  • Chiusura per compimento della ripartizione finale dell’attivo o per accertata impossibilità di soddisfare anche solo parzialmente i creditori.
  • Per le società di capitali, il curatore convoca l’assemblea (lettere a-b) o chiede la cancellazione dal registro delle imprese (lettere c-d).
  • La chiusura della società estende effetti anche alla procedura aperta nei confronti dei soci ex art. 256 CCII.
Le ipotesi tipiche di chiusura

L’art. 233 CCII riproduce, con razionalizzazione sistematica, il previgente art. 118 l.fall. ed elenca in maniera tassativa le ipotesi di chiusura della liquidazione giudiziale. Restano espressamente fuori dal perimetro applicativo le ipotesi di chiusura per concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinate negli artt. 240 ss. CCII. La lettera a) contempla l’assenza di domande di ammissione al passivo nel termine indicato dalla sentenza ex art. 49 CCII: si tratta di un’ipotesi residuale, che può ricorrere quando il dissesto sia tanto risalente o anomalo da non sollecitare alcuna iniziativa creditoria. La lettera b) riguarda l’integrale soddisfacimento, anche prima del riparto finale, di tutti i crediti ammessi e di quelli prededucibili, oltre al pagamento di debiti e spese: ipotesi rara nella prassi, ma teoricamente possibile in presenza di un attivo capiente, di sopravvenienze rilevanti o di apporti di terzi.

Chiusura per esaurimento o incapienza

Le lettere c) e d) intercettano gli scenari di gran lunga più frequenti. La lettera c) presuppone il compimento della ripartizione finale ex art. 232 CCII, dunque la liquidazione si chiude perché si è esaurito il programma di liquidazione e l’attivo è stato integralmente distribuito. La lettera d) introduce invece la chiusura per incapienza accertata: durante la procedura emerge che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali, né i prededucibili e le spese. L’accertamento può risultare dalla relazione iniziale del curatore o dai successivi rapporti riepilogativi ex art. 130 CCII. La ratio è quella di evitare la prosecuzione di procedure antieconomiche, in coerenza con il principio di proporzionalità che permea il Codice della crisi. Si pensi a Tizio, imprenditore individuale con attivo costituito da soli beni di scarso valore e con prededuzioni elevate: il curatore può segnalare l’inutilità della prosecuzione e il tribunale dichiarare la chiusura ex lettera d).

Società di capitali: assemblea o cancellazione

Il comma 2 disciplina gli effetti societari della chiusura quando il debitore è una società di capitali. Nei casi delle lettere a) e b) - rispettivamente assenza di domande e integrale soddisfacimento - la società sopravvive e può riprendere l’attività: il curatore convoca l’assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie alla ripresa o alla cessazione, oppure per la trattazione di argomenti sollecitati per iscritto da soci che rappresentino almeno il venti per cento del capitale sociale. La logica è coerente con il principio per cui la liquidazione giudiziale non determina automaticamente l’estinzione della società, ma ne sospende l’operatività; rimosso il dissesto, l’organo assembleare può riprendere il controllo. Diversamente, nei casi delle lettere c) e d) - riparto finale o incapienza - il curatore richiede la cancellazione della società dal registro delle imprese, salvo quanto previsto dall’art. 234, comma 6, secondo periodo CCII (ipotesi di giudizi pendenti).

Estensione ai soci illimitatamente responsabili

Il comma 3 disciplina l’effetto della chiusura sulla procedura estesa ai soci ex art. 256 CCII. Nelle ipotesi di chiusura delle lettere a) e b) - in cui la società resta in vita - la chiusura della procedura sociale determina anche quella della procedura aperta nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. La regola è coerente: se la società è solvibile o non ha creditori, anche la posizione del socio illimitatamente responsabile risulta priva di oggetto. Resta tuttavia ferma la procedura individuale del socio quando questi sia stato autonomamente assoggettato a liquidazione giudiziale come imprenditore individuale, ipotesi che presuppone un’autonoma e distinta situazione di insolvenza. Per Caio, socio accomandatario di s.a.s. soggetta a liquidazione giudiziale chiusa ex lettera b), la chiusura travolge anche la sua posizione personale, salvo che parallelamente eserciti impresa individuale autonomamente insolvente.

Profili operativi e coordinamento

L’art. 233 CCII deve essere letto in stretto coordinamento con l’art. 235 CCII, che disciplina il decreto di chiusura e i relativi rimedi impugnatori, e con l’art. 236 CCII sugli effetti della chiusura. Il curatore predispone una relazione conclusiva che documenti la sussistenza di uno dei presupposti tassativi: nelle ipotesi delle lettere c) e d) la motivazione deve essere particolarmente accurata, soprattutto quando si tratti di chiusura anticipata per incapienza ai sensi della lettera d), per consentire al comitato dei creditori e al debitore - se ascoltati - di formulare osservazioni informate. L’orientamento prevalente esclude che le ipotesi di chiusura possano essere applicate in via analogica: la tassatività risponde all’esigenza di certezza nella definizione del momento conclusivo della procedura.

Domande frequenti

Quali sono i casi tassativi di chiusura della liquidazione giudiziale?

L’art. 233 CCII elenca quattro casi: mancanza di domande al passivo, integrale soddisfacimento dei creditori, compimento della ripartizione finale e accertata impossibilità di soddisfare anche solo parzialmente i creditori.

Cosa accade alla società di capitali dopo la chiusura della liquidazione giudiziale?

Nei casi di assenza di domande o integrale soddisfacimento il curatore convoca l’assemblea per la ripresa o cessazione; nei casi di riparto finale o incapienza chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.

La chiusura per incapienza richiede l’attivazione formale del curatore?

Sì. L’accertamento dell’incapienza, secondo la lettera d), può risultare dalla relazione iniziale o dai rapporti riepilogativi ex art. 130 CCII e impone una motivazione puntuale per evitare procedure antieconomiche.

La chiusura della società estende effetti ai soci illimitatamente responsabili?

Sì, nei casi delle lettere a) e b) la chiusura della società determina anche quella dei soci ex art. 256 CCII, salvo che il socio sia stato autonomamente assoggettato a liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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