Art. 232 CCII – Ripartizione finale
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.
2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perchè, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.
3. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del debitore non ancora rimborsati.
4. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell’articolo 131. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versa- te a cura del depositario all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
5. Il giudice, anche se è intervenuta l’esdebitazione del debitore, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al comma 4, dispone la distribuzione delle somme non riscosse fra i soli richiedenti e in base all’articolo 221.
In sintesi
In sintesi
Funzione e collocazione sistematica del riparto finale
L’art. 232 CCII chiude il Capo V del Titolo V dedicato alla ripartizione dell’attivo e disciplina la fase terminale della distribuzione delle somme realizzate nella liquidazione giudiziale. La norma riprende, con limitati adattamenti lessicali, il previgente art. 117 l.fall. e si colloca a valle dell’approvazione del conto della gestione del curatore (art. 231 CCII) e della liquidazione del suo compenso. Soltanto dopo tali adempimenti il giudice delegato, su proposta del curatore, ordina il riparto finale: si tratta di un’attribuzione definitiva delle risorse residue ai creditori concorsuali, secondo le regole già operanti per i riparti parziali (artt. 220 ss. CCII) e nel rigoroso rispetto dell’ordine delle cause di prelazione.
Trattamento degli accantonamenti
Il comma 2 chiarisce che nel riparto finale confluiscono anche gli accantonamenti effettuati nei riparti precedenti. Si pensi a Tizio, creditore con domanda tardiva oggetto di opposizione pendente, per il quale erano state accantonate somme nei riparti intermedi: se al momento del riparto finale la decisione sulla sua pretesa è passata in giudicato, la quota viene distribuita di conseguenza; in caso contrario, le somme sono depositate nei modi indicati dal giudice delegato in attesa che la condizione si verifichi. Una volta accertato l’evento, le somme sono o versate al creditore avente diritto o ridistribuite agli altri creditori mediante riparto supplementare. La norma chiarisce espressamente, secondo l’orientamento prevalente, che la pendenza degli accantonamenti non osta alla chiusura della procedura ex art. 233 CCII, evitando così che la sopravvivenza di posizioni controverse blocchi sine die la cessazione della liquidazione giudiziale.
Assegnazione di crediti d'imposta in luogo del riparto monetario
Il comma 3 prevede una modalità satisfattiva alternativa: il giudice delegato, sentito il curatore e con il consenso dei creditori interessati, può attribuire crediti d'imposta del debitore non ancora rimborsati in luogo delle somme di denaro spettanti. La fattispecie risulta utile quando l’attivo monetario è limitato ma il debitore vanta significative posizioni creditorie verso l’Erario (eccedenze IVA, crediti IRES, crediti d'imposta agevolativi). L’assegnazione deve avvenire «nel rispetto delle cause di prelazione», sicché il valore nominale dei crediti d'imposta assegnati va imputato secondo l’ordine di graduazione del passivo. Sotto il profilo fiscale, l’assegnazione comporta la cessione del credito tributario e impone al cessionario di seguire le formalità di notifica all’Amministrazione finanziaria perché il rimborso possa essere materialmente percepito.
Creditori irreperibili e devoluzione allo Stato
Il comma 4 affronta il fenomeno dei creditori irreperibili o inerti. Le somme loro destinate sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o l’istituto bancario indicati ex art. 131 CCII. Decorsi cinque anni dal deposito senza riscossione, e in assenza di richieste da parte di altri creditori insoddisfatti, le somme e i relativi interessi sono devolute all’entrata del bilancio dello Stato. La norma persegue una duplice funzione: evita giacenze sine die presso depositari e consente al Ministero dell’economia di riassegnare le risorse allo stato di previsione del Ministero della giustizia, alimentando indirettamente il sistema delle procedure concorsuali. Si pensi a Caio, creditore chirografario per modesto importo, che non si sia presentato a riscuotere: trascorso il quinquennio, perde definitivamente il diritto sulla somma giacente.
Tutela dei creditori insoddisfatti
Il comma 5 introduce un meccanismo di riassegnazione interna prima della devoluzione erariale. I creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al comma 4 possono ottenere, su istanza al giudice, la distribuzione delle somme non riscosse fra i soli richiedenti, secondo i criteri dell’art. 221 CCII (riparti parziali). La regola opera anche se nel frattempo è intervenuta l’esdebitazione del debitore ex artt. 278 ss. CCII: il legislatore valorizza il principio della par condicio anche oltre la chiusura, riconoscendo ai creditori attivi un’aspettativa sulle somme abbandonate dai colleghi inerti. Il procedimento è semplificato, con omissione di ogni formalità non essenziale al contraddittorio, in coerenza con la natura camerale della fase post-chiusura. Per Sempronio, creditore privilegiato non integralmente soddisfatto che abbia tempestivamente attivato la procedura, si apre dunque la possibilità di recuperare quote ulteriori grazie all’inerzia di altri concorrenti.
Domande frequenti
Quando può essere disposto il riparto finale nella liquidazione giudiziale?
Il riparto finale è ordinato dal giudice delegato, su proposta del curatore, dopo l’approvazione del conto della gestione e la liquidazione del compenso del curatore, secondo le regole previste per i riparti parziali.
Gli accantonamenti impediscono la chiusura della liquidazione giudiziale?
No. L’art. 232, comma 2, CCII stabilisce espressamente che gli accantonamenti non ostano alla chiusura della procedura: le somme restano depositate fino al verificarsi della condizione o al passaggio in giudicato del provvedimento.
Cosa accade alle somme non riscosse da creditori irreperibili?
Le somme sono depositate presso ufficio postale o banca; trascorsi cinque anni senza riscossione né richieste di altri creditori insoddisfatti, sono versate al bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero della giustizia.
I creditori insoddisfatti possono recuperare le somme abbandonate da altri creditori?
Sì. I creditori che abbiano presentato richiesta possono ottenere dal giudice la distribuzione fra i soli richiedenti delle somme non riscosse, in base all’art. 221 CCII, anche dopo l’esdebitazione del debitore.