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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 226 CCII – Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il creditore ammesso a norma dell’articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell’articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all’accertamento del diritto. Si applica l’articolo 208, comma 3.

In sintesi

In sintesi

  • Il creditore tardivo ammesso ex art. 208 CCII può concorrere sulle somme già distribuite nei limiti dell’art. 225 CCII (prelievo per privilegiati o ritardo non imputabile).
  • Il titolare di diritti su beni mobili o immobili (rivendica, restituzione) può chiedere la sospensione della liquidazione del bene fino all’accertamento del diritto, se prova la non imputabilità del ritardo.
  • Si applica l’art. 208, comma 3, CCII sui termini e modalità di proposizione della domanda tardiva.
  • La norma tutela le situazioni reali e le pretese restitutorie del terzo, evitando un pregiudizio irreversibile da liquidazione anticipata.
  • La sospensione è subordinata al vaglio del giudice delegato, che bilancia le esigenze di celerità della procedura con quelle del terzo.
Inquadramento e funzione della norma

L’art. 226 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) completa, integrandola, la disciplina dell’art. 225 CCII sulla partecipazione dei creditori tardivi alle ripartizioni dell’attivo nella liquidazione giudiziale. La disposizione si colloca nel Capo V del Titolo V e regola due distinti profili: da un lato, il diritto del creditore tardivo di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti previsti dall’art. 225 CCII; dall’altro, la facoltà del titolare di diritti reali su beni mobili o immobili compresi nella procedura di chiedere la sospensione della liquidazione del bene fino all’accertamento del proprio diritto. La norma riprende, con adattamenti, il contenuto degli artt. 112 e 113-bis l. fall. (R.D. 267/1942), abrogata dall’art. 389 CCII con efficacia dal 15 luglio 2022, e si raccorda con l’art. 208 CCII, sull’ammissione tardiva, e con l’art. 201 CCII, sul contenuto della domanda di insinuazione.

Diritto di concorso sulle somme già distribuite

La prima parte del comma 1 ribadisce, in funzione di coordinamento, che il creditore tardivamente ammesso «ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell’articolo 225». Il richiamo all’art. 225 CCII opera in chiave restrittiva: il concorso sulle ripartizioni pregresse è ammesso soltanto in due ipotesi, ossia per i crediti assistiti da cause di prelazione e per i crediti il cui ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da cause non imputabili al creditore. Negli altri casi, il tardivo partecipa unicamente alle ripartizioni successive all’ammissione. La precisazione contenuta nell’art. 226 CCII ha funzione esplicativa e di rinforzo del meccanismo del prelievo: il curatore, nel predisporre i piani di riparto successivi all’ammissione del tardivo legittimato, deve calcolare e accantonare l’importo corrispondente alla quota che sarebbe spettata al creditore nei riparti precedenti, prima di procedere al riparto del residuo. Si pensi a Tizio, fornitore con privilegio speciale ex art. 2756 c.c. su un macchinario, ammesso tardivamente dopo il primo riparto parziale: nel secondo riparto, prima di soddisfare i chirografari, il curatore preleva a favore di Tizio la quota corrispondente al riparto pregresso.

Sospensione della liquidazione e tutela del terzo rivendicante

Il secondo periodo del comma 1 introduce una tutela specifica per il titolare di diritti su beni mobili o immobili, cioè per il soggetto che agisce con domanda di rivendicazione o restituzione ex art. 201, comma 1, lett. b), CCII. Si tratta tipicamente del proprietario di un bene che si trova nella disponibilità del debitore ma non appartiene alla massa attiva (es. beni venduti con patto di riservato dominio, beni locati, beni concessi in leasing, beni oggetto di trust o di vincolo di destinazione). Il rischio per il terzo è che il bene venga venduto dal curatore prima che la sua domanda venga decisa, con conseguente pregiudizio irreversibile: una volta alienato a terzi in sede concorsuale, il bene non può più essere materialmente restituito al rivendicante, che dovrebbe limitarsi a una tutela meramente risarcitoria sul ricavato. La norma consente al terzo di chiedere la sospensione delle attività di liquidazione del bene fino all’accertamento del diritto, ma subordina questa facoltà a un onere probatorio rilevante: il terzo deve dimostrare che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa a lui non imputabile. Caio, proprietario di un macchinario concesso in comodato alla società poi sottoposta a liquidazione giudiziale, scopre solo tardivamente l’apertura della procedura per un errore di notifica e presenta domanda di restituzione: potrà chiedere la sospensione della vendita del macchinario provando di non aver ricevuto l’avviso di cui all’art. 200 CCII.

Valutazione del giudice delegato e bilanciamento di interessi

La sospensione non opera automaticamente: la richiesta del terzo è valutata dal giudice delegato, che deve bilanciare l’interesse del rivendicante alla conservazione del bene con l’esigenza di celerità della procedura e con i diritti degli altri creditori, in particolare di quelli garantiti che attendono il realizzo del bene. L’orientamento prevalente ritiene che la sospensione possa essere disposta quando vi sia un fumus boni iuris sulla pretesa del terzo e un periculum in mora derivante dall’imminente liquidazione. La sospensione può essere revocata se l’accertamento del diritto si protrae oltre i tempi ragionevoli o se emergono elementi che ne riducono la fondatezza. Sempronio, terzo che chiede la sospensione su basi temerarie, può essere chiamato a rispondere dei danni alla procedura ai sensi degli artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c.

Richiamo all’art. 208, comma 3, CCII

Il comma 1 richiama l’art. 208, comma 3, CCII, che disciplina il termine ultimo per la presentazione della domanda tardiva: di regola entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, prorogabili a dodici mesi in caso di particolare complessità della procedura. Decorso il termine, la domanda è inammissibile, salvo che il ritardo sia dipeso da causa non imputabile al creditore: in tal caso, la domanda è proponibile fino all’esaurimento delle ripartizioni dell’attivo. Il richiamo all’art. 208, comma 3, CCII assicura che anche la facoltà di chiedere la sospensione della liquidazione sia ancorata a una cornice temporale definita, evitando un uso strumentale dello strumento da parte di soggetti che intenderebbero ritardare ad libitum la chiusura della procedura.

Riflessi sulla gestione della procedura

La sospensione delle attività di liquidazione comporta che il curatore non possa procedere alla vendita del bene fino all’accertamento del diritto del terzo. Il bene resta nella disponibilità della procedura, ma è sottratto agli atti dispositivi. Le spese di custodia continuano a maturare e possono essere addebitate al terzo (se la domanda è accolta) o alla massa (se respinta). L’art. 226 CCII si raccorda con l’art. 218 CCII sulla vendita dei beni e con l’art. 232 CCII sulla chiusura: la mancata definizione di una domanda di restituzione è ostacolo alla chiusura, in coerenza con l’accertamento integrale dei diritti dei terzi.

Domande frequenti

Il creditore ammesso tardivamente può ottenere quote dalle ripartizioni già eseguite?

Solo nei limiti dell’art. 225 CCII: se assistito da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause non imputabili al creditore, con prelievo dai riparti successivi.

Chi può chiedere la sospensione della liquidazione del bene ai sensi dell’art. 226 CCII?

Il titolare di diritti su beni mobili o immobili (rivendica o restituzione) che provi la non imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda tardiva.

Chi decide sulla richiesta di sospensione della vendita del bene?

Il giudice delegato, che valuta fumus boni iuris e periculum in mora, bilanciando la tutela del terzo con la celerità della procedura e i diritti dei creditori.

Entro quando può essere presentata la domanda tardiva richiamata dall’art. 226 CCII?

Di regola entro sei mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo (prorogabili a dodici); oltre, solo se il ritardo è non imputabile, fino all’esaurimento delle ripartizioni.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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