Art. 220 CCII – Procedimento di ripartizione
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall’articolo 204, comma 4, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’articolo 206, un prospetto delle somme disponibili, nonchè, qualora l’entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’articolo 150.
2. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all’articolo 206, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al comma 1, indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonchè le somme ripartibili soltanto previa consegna di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata in favore della procedura da uno dei soggetti di cui all’articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell’ambito dei giudizi di cui all’articolo 206, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all’effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all’accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell’articolo 206.
3. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell’articolo 133.
4. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, corredata dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l’avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.
5. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del primo periodo del comma 2, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto secondo periodo del comma 2. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.
6. In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 1, costituisce giusta causa di revoca del curatore.
In sintesi
In sintesi
Funzione e collocazione sistematica
L’art. 220 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina il procedimento di ripartizione periodica delle somme disponibili nell’ambito della liquidazione giudiziale. La disposizione si colloca nel Capo V del Titolo V, dedicato alla ripartizione dell’attivo, e costituisce il cardine operativo del sistema distributivo introdotto dall’art. 219 CCII. La norma riproduce, con significative innovazioni, l’art. 110 della legge fallimentare (R.D. 267/1942), abrogata dal 15 luglio 2022 ai sensi dell’art. 389 CCII. Tra le novità più rilevanti rispetto al regime previgente vi sono la disciplina dettagliata della fideiussione sostitutiva all’accantonamento (commi 2 e 5), introdotta per accelerare il pagamento dei creditori, e la previsione della revoca del curatore (comma 6) come sanzione dell’inerzia.
Cadenza e contenuto dei riparti periodici
Il comma 1 fissa la cadenza ordinaria di quattro mesi a partire dal decreto di esecutività dello stato passivo (art. 204, comma 4, CCII), salva la facoltà del giudice delegato di stabilire un termine diverso. Entro tale cadenza, il curatore trasmette a tutti i creditori, compresi quelli i cui crediti sono ancora oggetto di giudizi di impugnazione, opposizione o ammissione tardiva ex art. 206 CCII, un duplice documento: un prospetto delle somme disponibili (con valore informativo) e, se l’entità del passivo accertato consente una distribuzione apprezzabile, un progetto di ripartizione vero e proprio. Sono inclusi anche i crediti per i quali non opera il divieto di azioni esecutive di cui all’art. 150 CCII (in particolare, crediti pignoratizi e ipotecari su beni di terzi che non confluiscono nella massa attiva concorsuale ma partecipano al riparto in concorso formale). La nozione di «misura apprezzabile» è rimessa alla valutazione discrezionale del curatore, ma la prassi suggerisce di non procedere a riparti per importi minimali, in cui le spese di trasmissione e gestione superino l’utilità per i creditori.
La gestione dei crediti contestati e la fideiussione sostitutiva
Il comma 2 introduce un meccanismo significativo per la gestione dei crediti oggetto di giudizi ex art. 206 CCII (impugnazione dello stato passivo, opposizione, revocazione, ammissione tardiva). Per ciascun creditore, il curatore distingue le somme immediatamente ripartibili da quelle subordinate alla consegna di una fideiussione. La fideiussione deve possedere caratteristiche stringenti: deve essere autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da soggetti qualificati di cui all’art. 574, primo comma, secondo periodo, c.p.c. (banche, assicurazioni, intermediari finanziari). Essa garantisce alla procedura la restituzione delle somme che risultino in eccesso rispetto al definitivo accertamento del passivo, oltre agli interessi al tasso BCE. La disposizione si applica anche ai creditori che avrebbero diritto al riparto qualora risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all’accantonamento. Esempio: se Caio è ammesso al passivo per 100.000 euro ma vi è un giudizio pendente che potrebbe ridurre tale somma, può ricevere subito i 60.000 euro non contestati e i restanti 40.000 solo previa fideiussione bancaria a favore della procedura.
Reclami e dichiarazione di esecutività
I commi 3 e 4 disciplinano i rimedi e la conclusione del procedimento. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione del progetto, ciascun creditore può proporre reclamo al giudice delegato ai sensi dell’art. 133 CCII. Il termine ha natura perentoria: la sua inosservanza determina la decadenza dal diritto di contestare il riparto, che si consolida sulle posizioni indicate dal curatore. Decorso il termine senza reclami, il giudice delegato, su richiesta del curatore corredata dal progetto e dai documenti comprovanti la trasmissione, dichiara esecutivo il progetto, autorizzando i conseguenti pagamenti.
Effetti del reclamo e accantonamento
Il comma 5 regola l’ipotesi di reclami pendenti. Il progetto è dichiarato esecutivo «con accantonamento» delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione: ciò consente di non bloccare l’intera distribuzione, sospendendo solo le somme controverse fino alla decisione. È tuttavia consentita la fideiussione sostitutiva dell’accantonamento: il creditore reclamante (o controinteressato) può ottenere comunque la disponibilità della somma fornendo una fideiussione conforme al modello di cui al comma 2. Il provvedimento che decide il reclamo dispone in ordine alla destinazione definitiva delle somme accantonate, restituendole o riassegnandole secondo l’esito.
L’obbligo di riparto e la revoca del curatore
Il comma 6, di significativa portata disciplinare, prevede che il mancato rispetto dell’obbligo di riparto in presenza di somme disponibili costituisce giusta causa di revoca del curatore ai sensi dell’art. 134 CCII. La disposizione mira a contrastare la prassi, talora riscontrata, di accumulare somme sui conti della procedura senza procedere a riparti, prolungando ingiustificatamente la durata della liquidazione. L’orientamento prevalente ritiene che la valutazione della «giusta causa» richieda un esame caso per caso, tenendo conto della consistenza delle somme, dell’eventuale opportunità di rinviare il riparto in attesa di chiusura di contenziosi, della complessità della procedura e delle giustificazioni eventualmente addotte dal curatore. Il provvedimento di revoca è reclamabile alla corte d'appello.
Domande frequenti
Ogni quanto il curatore deve predisporre il progetto di riparto?
Ogni quattro mesi a decorrere dal decreto di esecutività dello stato passivo, salvo diverso termine fissato dal giudice delegato e purché vi siano somme da distribuire in misura apprezzabile.
Cos'è la fideiussione sostitutiva dell’accantonamento prevista dall’art. 220 CCII?
Una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche o assicurazioni, che consente al creditore di ricevere subito le somme contestate, garantendo la restituzione.
Entro quanti giorni si può impugnare il progetto di ripartizione?
Quindici giorni dalla ricezione della comunicazione del progetto, mediante reclamo al giudice delegato ai sensi dell’art. 133 CCII. Il termine è perentorio.
Cosa rischia il curatore che non procede ai riparti pur avendo somme disponibili?
L’inerzia integra giusta causa di revoca dall’incarico ex art. 134 CCII. La valutazione tiene conto dell’ammontare delle somme, della complessità della procedura e delle giustificazioni.