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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 206 CCII – Impugnazioni

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.

2. Con l’opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. L’opposizione è proposta nei confron- ti del curatore.

3. Con l’impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta. L’impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui l’impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all’articolo 207, comma 1.

5. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga revocato se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile all’istante. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.

6. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.

In sintesi

  • Tre rimedi distinti: lo stato passivo reso esecutivo può essere contestato tramite opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione, ciascuno con legittimazione attiva e oggetto diversi.
  • L'opposizione spetta al creditore o al titolare di diritti su beni che lamenta il mancato o parziale accoglimento della propria domanda; si propone nei confronti del curatore.
  • L'impugnazione consente al curatore, ai creditori e ai titolari di diritti di contestare l’ammissione altrui; il contraddittorio si instaura con il creditore concorrente ammesso.
  • La revocazione è rimedio straordinario esperibile dopo la scadenza dei termini ordinari, in presenza di falsità, dolo, errore essenziale di fatto o di documenti decisivi scoperti tardivamente senza colpa dell’istante.
  • Gli errori materiali dello stato passivo seguono un percorso semplificato: correzione con decreto del giudice delegato su istanza di parte, previa audizione in contraddittorio.
Inquadramento sistematico

L’art. 206 CCII disciplina i rimedi impugnatori avverso il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, collocandosi nel Capo III del Titolo V dedicato all’accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale. La norma riproduce, con alcune modifiche di coordinamento sistematico, il contenuto degli artt. 98 e 102 della legge fallimentare (R.D. 267/1942), abrogata dall’art. 389 CCII con effetto dal 15 luglio 2022. Il legislatore ha confermato l’impianto tripartito dei rimedi, opposizione, impugnazione, revocazione, già consolidato nella prassi concorsuale, adeguandolo al nuovo lessico («liquidazione giudiziale» in luogo di «fallimento»).

Opposizione: legittimazione e oggetto

Il comma 2 riserva l’opposizione al creditore o al titolare di diritti su beni mobili o immobili che contesti il mancato accoglimento integrale o parziale della propria domanda. Si tratta di un rimedio a tutela del richiedente pretermesso o parzialmente ammesso: la parte non ottiene ciò che ritiene di avere diritto a ottenere. L’atto introduttivo è il ricorso di cui all’art. 207 CCII e la controparte necessaria è il curatore, in quanto soggetto che ha formulato il progetto di stato passivo su cui il giudice delegato si è pronunciato. L’orientamento prevalente in dottrina esclude che il curatore possa spiegare opposizione, poiché tale rimedio presuppone una domanda proposta nel procedimento di verifica del passivo, della quale il curatore non è titolare.

Impugnazione dei crediti ammessi

Il comma 3 attribuisce la legittimazione all’impugnazione al curatore, a qualunque creditore e al titolare di diritti su beni, i quali contestino che la domanda altrui sia stata erroneamente accolta. Il contraddittorio si instaura nei confronti del creditore la cui ammissione è contestata; il curatore partecipa in ogni caso al procedimento, anche quando non è lui il ricorrente. Questo assetto garantisce la tutela dell’interesse collettivo dei creditori concorsuali, poiché ogni ammissione indebita riduce la percentuale di soddisfazione degli altri creditori.

Il comma 4 introduce l'impugnazione incidentale tardiva: la parte resistente che abbia lasciato scadere il termine ordinario ex art. 207, comma 1, può nondimeno proporre impugnazione incidentale nei limiti delle conclusioni già rassegnate nel procedimento di accertamento. Si tratta di un meccanismo analogo all’appello incidentale tardivo disciplinato dall’art. 343 c.p.c., funzionale a evitare che la proposizione di un’impugnazione principale esponga la parte resistente a un giudicato sfavorevole su profili da essa non contestati.

Revocazione: presupposti e regime

La revocazione, disciplinata dal comma 5, è rimedio di carattere straordinario, esperibile solo dopo la scadenza dei termini ordinari per l’opposizione o l’impugnazione. I presupposti tassativi sono: (a) falsità del provvedimento di ammissione o rigetto; (b) dolo della parte; (c) errore essenziale di fatto; (d) mancata conoscenza di documenti decisivi, non prodotti tempestivamente per causa non imputabile all’istante. L’elencazione ricalca quella dell’art. 395 c.p.c. in materia di revocazione ordinaria, con un adattamento al contesto concorsuale. È pacifico che l’errore di diritto non rientri tra i presupposti della revocazione ex art. 206 CCII, trattandosi di rimedio eccezionale insuscettibile di interpretazione analogica. La legittimazione attiva spetta al curatore, al creditore e al titolare di diritti. Il contraddittorio si instaura con il creditore ammesso (se il provvedimento impugnato è di accoglimento) o con il curatore (se il provvedimento è di rigetto).

Errori materiali

Il comma 6 introduce un regime semplificato per la correzione degli errori materiali, modellato sull’art. 287 c.p.c. L’istanza può essere proposta dal creditore, dal titolare di diritti sui beni o dal curatore; il giudice delegato provvede con decreto, previo contraddittorio con la controparte. Si tratta di una procedura che non incide sul merito del provvedimento, ma si limita a correggere incongruenze formali, come errori nel nome del creditore, nel quantum ammesso per mero refuso o nell’indicazione del rango, che non riflettono la volontà decisoria del giudice. La distinzione tra errore materiale e errore di giudizio è rimessa alla valutazione del giudice delegato caso per caso.

Coordinamento con il piano di riparto

I rimedi ex art. 206 CCII possono influire sull’entità dell’attivo distribuibile e sulla graduazione dei crediti nel piano di riparto. In via generale, l’orientamento prevalente ritiene che, in pendenza di un’impugnazione avente a oggetto crediti di rilevante importo, il curatore debba accantonare le somme corrispondenti prima di procedere alle ripartizioni parziali, onde evitare di distribuire somme che potrebbero dover essere restituite a seguito dell’accoglimento del rimedio impugnatorio.

Domande frequenti

Chi può proporre l’opposizione allo stato passivo?

Il creditore o il titolare di diritti su beni la cui domanda sia stata respinta o accolta solo parzialmente, nei confronti del curatore (art. 206, co. 2 CCII).

Qual è la differenza tra opposizione e impugnazione?

L’opposizione tutela chi lamenta il mancato accoglimento della propria domanda; l’impugnazione chi contesta l’ammissione altrui. Cambiano legittimazione e contraddittore.

Quando è ammessa la revocazione?

Solo dopo i termini ordinari e in presenza di falsità, dolo, errore essenziale di fatto o documenti decisivi scoperti tardivamente senza colpa dell’istante (art. 206, co. 5 CCII).

Come si correggono gli errori materiali nello stato passivo?

Con decreto del giudice delegato su istanza del creditore, del titolare di diritti o del curatore, sentita la parte interessata, senza riaprire il merito (art. 206, co. 6 CCII).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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