Art. 152 CCII – Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.
2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell’articolo 216. Il giudice delegato può assegnare i beni al creditore che ne ha fatto istanza. Il giudice delegato provvede acquisita la valutazione dei beni oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione.
3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso di assegnazione, il valore di stima è superiore all’importo del credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne versa al curatore l’eccedenza.
4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 2.
In sintesi
Inquadramento sistematico
L’articolo 152 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina la posizione dei creditori titolari di pegno o di privilegio speciale mobiliare previsto dagli artt. 2756 e 2761 del codice civile (creditori con diritto di ritenzione su cose riparate o migliorate) nella fase di liquidazione del patrimonio del debitore insolvente. La norma si inserisce nella Sezione III del Capo I del Titolo V, dedicata agli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per i creditori, e deve essere letta in coordinamento con l’art. 153 CCII in tema di prelazione nelle ripartizioni e con l’art. 216 CCII che regola le modalità di vendita dell’attivo.
La disposizione ricalca, con adattamenti terminologici e qualche innovazione di dettaglio, il previgente art. 53 della legge fallimentare (R.D. 267/1942), abrogata dall’art. 389 CCII con effetto dal 15 luglio 2022. Il passaggio dal «fallimento» alla «liquidazione giudiziale» è puramente lessicale e non muta la sostanza delle regole operative.
Il principio di escussione extragiudiziale della garanzia
Il comma 1 enuncia il principio cardine: i creditori muniti di pegno o di privilegio a norma degli artt. 2756 e 2761 c.c. possono realizzare la garanzia al di fuori della liquidazione giudiziale. Ciò significa che tali soggetti non sono tenuti ad attendere le ripartizioni generali dell’attivo, bensì possono procedere alla vendita del bene oggetto della garanzia separatamente dalla procedura concorsuale, riservandosi così un canale preferenziale di soddisfacimento.
Il presupposto indispensabile è che il credito sia già stato ammesso al passivo con prelazione. Prima dell’ammissione, il creditore non può agire in via autonoma; deve pertanto presentare domanda di insinuazione al passivo e attendere il provvedimento del giudice delegato che riconosca sia il credito sia la causa di prelazione.
La possibilità di agire durante la procedura, anche qualora questa sia già in corso, è coerente con la struttura della garanzia reale mobiliare, che per sua natura attribuisce al creditore un diritto sul bene che preesiste e sopravvive all’insolvenza del debitore. La ratio è di evitare che la procedura collettiva deprezzi ulteriormente i beni mobili, soggetti a rapida obsolescenza o deperimento.
Il procedimento di autorizzazione
Il comma 2 scandisce le fasi del procedimento di autorizzazione alla vendita. Il creditore presenta istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, emette un decreto che determina:
In alternativa alla vendita, il giudice delegato può disporre l'assegnazione diretta del bene al creditore istante, soluzione che si giustifica quando il bene ha un valore di mercato ben determinato e l’assegnazione è economicamente equivalente o superiore alla vendita per la massa. Prima di provvedere, sia in caso di autorizzazione alla vendita sia di assegnazione, il giudice acquisisce obbligatoriamente una valutazione dei beni. Tale valutazione preventiva, introdotta per rafforzare le garanzie della procedura, mira ad assicurare che il valore di realizzo sia congruo rispetto all’ammontare del credito e all’interesse della massa.
Il versamento dell’eccedenza
Il comma 3 regola l’ipotesi in cui il ricavato della vendita, al netto delle spese, o il valore di stima in caso di assegnazione superi l’importo del credito ammesso al passivo con prelazione. In tale situazione, il creditore è obbligato a versare al curatore l'eccedenza, che andrà a incrementare l’attivo concorsuale distribuibile ai creditori di rango inferiore.
Questa regola esprime il principio di unicità del patrimonio concorsuale: il creditore garantito può soddisfarsi fino alla capienza del proprio credito, ma non può lucrare a discapito della massa su plusvalenze generate dal bene. Si pensi, ad esempio, al caso di Tizio creditore pignoratizio per 50.000 euro che realizzi dalla vendita 70.000 euro: egli tratterrà 50.000 euro (più le spese di conservazione e vendita ex comma 5 dell’art. 153), versando al curatore i 20.000 euro eccedenti.
Il potere del curatore di riprendere i beni
Il comma 4 attribuisce al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, ove nominato, la facoltà di autorizzare il curatore a riprendere i beni in pegno o privilegio, pagando il creditore. Questa soluzione consente alla procedura di recuperare il controllo sulla liquidazione del bene, ad esempio quando la vendita autonoma del creditore potrebbe avvenire a condizioni deteriori rispetto a una vendita organizzata in blocco dall’ufficio concorsuale.
In alternativa, il giudice può autorizzare il curatore a eseguire lui stesso la vendita secondo le modalità del comma 2 (ossia dell’art. 216 CCII), pagando il creditore con il ricavato fino a concorrenza del credito ammesso. In entrambe le ipotesi, il creditore garantito viene soddisfatto interamente e la massa beneficia dell’eventuale eccedenza.
Coordinamento con altre disposizioni
L’art. 152 CCII va letto in stretto coordinamento con:
L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che il creditore che opti per la realizzazione autonoma ai sensi dell’art. 152 decada dal diritto di partecipare alle ripartizioni generali per la parte di credito già soddisfatta, mentre conserva il diritto di concorrere in chirografo per l’eventuale residuo non coperto dalla garanzia, in applicazione del principio generale dell’art. 153, comma 1, CCII.
Domande frequenti
Un creditore pignoratizio può vendere il bene in pegno senza aspettare la fine della liquidazione giudiziale?
Sì. L’art. 152, comma 1, CCII lo consente, ma solo dopo l’ammissione del credito al passivo con prelazione e previa autorizzazione del giudice delegato.
Il giudice delegato può assegnare direttamente il bene in pegno al creditore?
Sì. Il comma 2 prevede l’assegnazione diretta in alternativa alla vendita, dopo aver acquisito la valutazione del bene.
Cosa succede se il ricavato della vendita supera il credito ammesso al passivo?
Il creditore versa al curatore l’eccedenza rispetto al credito ammesso, al netto delle spese di vendita (art. 152, comma 3, CCII).
Il curatore può riprendere i beni oggetto di pegno pagando il creditore?
Sì. Il giudice delegato può autorizzarlo, sentito il comitato dei creditori, pagando il creditore o eseguendo la vendita in proprio (comma 4).