← Torna a Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 137 CCII – Compenso del curatore

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un’integrazione del compenso per l’attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all’articolo 234. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.

3. Se nell’incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.

4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.

5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell’articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.

In sintesi

  • Il compenso del curatore è liquidato con decreto del tribunale su relazione del giudice delegato, secondo i parametri ministeriali.
  • La liquidazione avviene di norma dopo l'approvazione del rendiconto; il tribunale può concedere acconti, preceduti da un progetto di ripartizione parziale.
  • In caso di pluralità di curatori succedutisi nell’incarico, il compenso è ripartito proporzionalmente e liquidato al termine della procedura.
  • Qualsiasi compenso non autorizzato dal tribunale è nullo e soggetto a ripetizione, indipendentemente dall’azione penale.
Il regime tabellare del compenso

L’art. 137 CCII assoggetta la liquidazione del compenso del curatore a un regime di stretta legalità: il compenso è determinato dal tribunale «secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia», attualmente il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, già applicabile in materia fallimentare e richiamato in via transitoria nelle procedure aperte successivamente al 15 luglio 2022. Il decreto ministeriale fissa i parametri di calcolo in proporzione all’attivo realizzato e al passivo accertato, con possibili aumenti o diminuzioni per la complessità della procedura. L’applicazione di tali criteri tabellari tutela sia il curatore (che ha diritto a un compenso adeguato all’effettivo impegno professionale) sia la massa dei creditori (che non deve sopportare costi sproporzionati di gestione).

Il momento della liquidazione definitiva

Il comma 2 stabilisce che la liquidazione definitiva del compenso avviene dopo l'approvazione del rendiconto ex art. 231 CCII e, nel caso in cui la procedura si chiuda con concordato, dopo l’esecuzione di quest'ultimo. La scelta di posticipare la liquidazione al momento conclusivo della procedura risponde alla logica di valutare l’operato complessivo del curatore una volta noto il risultato finale della liquidazione. È prevista altresì un'integrazione del compenso per l’attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all’art. 234 CCII (giudizi pendenti, recupero crediti), evitando che il curatore sia indotto a trascurare il recupero di crediti o la definizione di controversie per non prolungare il proprio impegno senza ulteriore remunerazione.

Gli acconti sul compenso

Il tribunale ha facoltà, non obbligo, di accordare acconti sul compenso nel corso della procedura. Il legislatore ha tuttavia introdotto un meccanismo correttivo: salvo giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dall’esecuzione di un progetto di ripartizione parziale. Tale condizione serve a evitare che gli acconti al curatore si traducano in un privilegio di fatto sull’attivo, erodendo le risorse disponibili per i creditori prima ancora che sia stata avviata la distribuzione ai titolari di crediti ammessi. In pratica, il curatore che chiede un acconto deve dimostrare che vi siano risorse sufficienti per procedere anche a una ripartizione parziale ai creditori, garantendo un approccio proporzionato e trasparente.

Pluralità di curatori e criteri di proporzionalità

Il comma 3 disciplina il caso, non infrequente nelle procedure complesse, in cui nell’incarico si siano succeduti più curatori: il compenso complessivo è determinato secondo criteri di proporzionalità e liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. La proporzionalità è calcolata in relazione all’attività effettivamente svolta da ciascun curatore, alla fase procedurale gestita e ai risultati conseguiti. Ciò impedisce duplicazioni o sovrapposizioni nella remunerazione e incentiva ogni curatore a documentare con precisione, attraverso il registro informatico ex art. 136 CCII, le operazioni compiute durante il proprio mandato.

Il divieto di compensi ulteriori e le sanzioni

Il comma 4 introduce un divieto assoluto: il curatore non può pretendere, «nemmeno per rimborso di spese», alcun compenso oltre quello liquidato dal tribunale. Le promesse di pagamento e i pagamenti effettivamente eseguiti in violazione di tale divieto sono nulli di diritto, con possibilità di ripetizione di quanto versato in qualsiasi momento, «indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale». Quest'ultimo inciso è significativo: il legislatore ha voluto chiarire che la tutela civilistica della massa, attraverso la ripetizione dell’indebito, opera autonomamente rispetto all’eventuale procedimento penale per peculato o appropriazione indebita a carico del curatore. Per esempio, se Tizio curatore riceve da Caio creditore una somma a titolo di compenso informale, tale pagamento è nullo, Caio può ripeterlo e la massa può agire indipendentemente dall’esito di un eventuale procedimento penale.

Domande frequenti

Come viene determinato il compenso del curatore nella liquidazione giudiziale?

È liquidato con decreto del tribunale su relazione del giudice delegato, secondo i parametri del decreto ministeriale (D.M. 30/2012), in proporzione all’attivo realizzato e al passivo accertato (art. 137, co. 1, CCII).

Il curatore può ricevere acconti sul compenso durante la procedura?

Sì, ma il tribunale può accordarli facoltativamente. Salvo giustificati motivi, ogni acconto deve essere preceduto dall’esecuzione di un progetto di ripartizione parziale ai creditori (art. 137, co. 2, CCII).

Cosa succede se il curatore accetta un compenso non autorizzato dal tribunale?

Il pagamento è nullo e soggetto a ripetizione in ogni tempo. La nullità opera indipendentemente dall’eventuale procedimento penale a carico del curatore (art. 137, co. 4, CCII).

Se nella procedura si succedono due curatori, come viene ripartito il compenso?

Il compenso complessivo è ripartito tra i curatori secondo criteri di proporzionalità rispetto all’attività svolta da ciascuno ed è liquidato al termine della procedura, salvi acconti (art. 137, co. 3, CCII).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.