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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 136 CCII – Responsabilita’ del curatore

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.

2. Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.

3. Durante la liquidazione giudiziale, l’azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.

4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonchè al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all’articolo 234, deve rendere il conto della gestione a norma dell’articolo 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può presentare osservazioni e contestazioni.

5. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia.

In sintesi

  • Il curatore adempie i propri doveri con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico e dal programma di liquidazione approvato.
  • È obbligatorio tenere un registro informatico giornaliero delle operazioni, firmato digitalmente con marca temporale mensile.
  • Le operazioni di accertamento del passivo e di liquidazione procedono contemporaneamente per accelerare la procedura.
  • Il curatore uscente rende il conto della gestione e può essere convenuto in giudizio dal successore, previa autorizzazione del giudice delegato.
Il parametro della diligenza professionale

L’art. 136, comma 1, CCII sancisce che il curatore adempie ai propri doveri «con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico». La formula richiama il criterio della diligenza qualificata elaborato dall’art. 1176, comma 2, c.c. per il professionista, già ampiamente valorizzato dalla giurisprudenza fallimentare sotto la vigenza della L.F. L’incarico del curatore presenta una complessità gestionale peculiare: non si tratta di mera amministrazione conservativa, bensì di un’attività liquidatoria dinamica, soggetta al programma approvato ex art. 213 CCII, che richiede competenze multidisciplinari in ambito legale, aziendale e contabile. L’orientamento prevalente ritiene che la diligenza richiesta debba essere valutata in concreto, tenendo conto della complessità della singola procedura, della consistenza del passivo, del numero dei creditori e delle specificità dei cespiti da liquidare.

Il registro informatico: obbligo e disciplina tecnica

Una delle novità più significative del CCII rispetto alla legge fallimentare è l’obbligo di tenere un registro informatico consultabile telematicamente in cui annotare giorno per giorno le operazioni relative all’amministrazione. Il registro è accessibile, oltre che dal giudice delegato, a ciascuno dei componenti del comitato dei creditori, garantendo trasparenza e controllo continuo sull’attività del curatore senza necessità di specifiche richieste formali.

Il comma 1 introduce altresì l’obbligo di firma digitale mensile con apposizione di marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione e validazione dei documenti informatici. Tale meccanismo assolve a una duplice funzione: da un lato cristallizza il contenuto del registro in modo immodificabile, prevenendo alterazioni retroattive; dall’altro costituisce una prova documentale opponibile in sede di rendiconto e, eventualmente, di giudizio di responsabilità. Il comma 5 rimette al responsabile dei sistemi informativi del Ministero della giustizia il compito di definire le specifiche tecniche di compatibilità, nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore del codice.

Parallelismo tra accertamento del passivo e liquidazione

Il comma 2 stabilisce che il curatore «procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo». Si tratta di una scelta di sistema volta a evitare il blocco procedurale che caratterizzava spesso le vecchie procedure fallimentari, in cui la liquidazione restava sospesa nell’attesa della definitività dello stato passivo. La contemporaneità impone al curatore una pianificazione organizzativa più sofisticata ma consente di ridurre i tempi complessivi della procedura, nell’interesse sia dei creditori (che ottengono ripartizioni più tempestive) sia del debitore (che vede accelerata la propria eventuale esdebitazione).

L’azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito

Il comma 3 disciplina specificamente l'azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito: essa è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato. La scelta di rimettere la legittimazione attiva al nuovo curatore, e non direttamente ai creditori o al debitore, risponde all’esigenza di concentrare la gestione del contenzioso nell’organo che ha piena conoscenza della procedura. L’autorizzazione del giudice delegato funge da filtro preventivo, evitando liti temerarie o strumentali che graverebbero sull’attivo procedurale. L’azione è di natura aquiliana ex art. 2043 c.c., salvo che il comportamento del curatore non integri anche un inadempimento contrattuale nei confronti della procedura, nel qual caso potrebbe configurarsi un concorso di responsabilità.

Il rendiconto finale e le contestazioni

Il comma 4 impone al curatore che cessa dal proprio ufficio, anche in corso di procedura, di rendere il conto della gestione secondo le modalità dell’art. 231 CCII. Il rendiconto deve essere comunicato anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, che può presentare osservazioni e contestazioni. Questo meccanismo garantisce continuità informativa tra i successivi curatori e fornisce la base documentale per l’eventuale azione di responsabilità ex comma 3. Il rendiconto è altresì il presupposto per la liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 137, comma 2, CCII.

Domande frequenti

Con quale standard di diligenza deve operare il curatore nella liquidazione giudiziale?

Deve operare con la diligenza professionale qualificata richiesta dalla natura dell’incarico (art. 136, co. 1, CCII), parametrata alla complessità della specifica procedura.

Cos'è il registro informatico del curatore e chi può consultarlo?

È un registro digitale aggiornato giornalmente, firmato mensilmente con marca temporale, consultabile telematicamente dal giudice delegato e da ogni componente del comitato dei creditori.

Chi può agire in responsabilità contro il curatore revocato?

Il nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell’art. 136, co. 3, CCII. Non sono legittimati direttamente i singoli creditori o il debitore.

Il curatore deve prima completare l’accertamento del passivo e poi liquidare i beni?

No. L’art. 136, co. 2, CCII impone che le operazioni di liquidazione procedano contemporaneamente all’accertamento del passivo, per accelerare la procedura.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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