Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 135 CCII – Sostituzione del curatore
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l’assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore.
2. […]
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Distinzione tra sostituzione e revoca
L’art. 135 CCII introduce un istituto distinto dalla revoca disciplinata dall’art. 134: mentre la revoca risponde a condotte irregolari o a valutazioni di inadeguatezza gestionale, la sostituzione è specificamente orientata alla prevenzione e rimozione di conflitti di interessi. La distinzione non è meramente nominalistica: ne derivano conseguenze pratiche rilevanti sul piano dei soggetti legittimati ad agire, dei presupposti da dimostrare e degli effetti sul compenso e sulla responsabilità del curatore uscente.
Legittimazione attiva: debitore e creditori ammessi
Il comma 1 attribuisce la legittimazione a chiedere la sostituzione al debitore e ai creditori ammessi al passivo. Si tratta di soggetti portatori di un interesse diretto alla corretta e imparziale gestione della procedura. Il debitore, pur spossessato dei propri beni ex art. 142 CCII, mantiene un interesse giuridicamente rilevante al buon andamento della liquidazione, stante le possibili conseguenze sul residuo attivo eventuale e sull’esdebitazione. I creditori ammessi, a loro volta, sono i destinatari finali delle ripartizioni e hanno interesse a che il curatore operi in posizione di piena terzietà.
La norma non estende la legittimazione al comitato dei creditori in quanto tale né al giudice delegato: questi soggetti, ove riscontrino un conflitto di interessi, potranno tuttavia attivare il meccanismo della revoca ex art. 134, che assorbe anche le situazioni di incompatibilità grave.
Il requisito del conflitto di interessi
Il presupposto tipico della sostituzione è il conflitto di interessi del curatore: situazione in cui l’interesse personale del curatore, o di soggetti a lui collegati, potrebbe interferire con l’esercizio imparziale delle funzioni. Esempi ricorrenti nella prassi sono la preesistenza di rapporti professionali o creditizi con il debitore, la partecipazione indiretta al capitale della società debitrice, o la sussistenza di relazioni commerciali con potenziali acquirenti dei cespiti da liquidare. Il CCII non fornisce una definizione di conflitto di interessi per il curatore, ma il rinvio agli standard di condotta professionale degli artt. 133 e 136 CCII permette di valorizzare i criteri elaborati dalla deontologia forense e commercialistica.
La doppia verifica del tribunale
Prima di provvedere alla nomina del nuovo curatore, il tribunale è tenuto a compiere una doppia verifica: valutare le ragioni della richiesta e accertare l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti. Quest'ultimo controllo è particolarmente significativo: si mira a evitare che la richiesta di sostituzione diventi uno strumento di pressione da parte di creditori che, a loro volta, si trovino in posizione di incompatibilità rispetto alla procedura o abbiano interessi contrapposti a quelli della massa. L’orientamento prevalente suggerisce che il tribunale debba valutare in modo autonomo la fondatezza della richiesta, senza essere vincolato dalle allegazioni delle parti.
Nel caso in cui il tribunale accolga la richiesta, provvede direttamente alla nomina del nuovo curatore, applicando i criteri dell’art. 128 CCII relativi ai requisiti soggettivi e di professionalità. Il curatore sostituito, analogamente al revocato, conserva il diritto al compenso proporzionale ex art. 137, co. 3, CCII, e rimane esposto all’azione di responsabilità per gli atti compiuti nel periodo in cui si trovava in conflitto, qualora il nuovo curatore ritenga di promuoverla previa autorizzazione del giudice delegato.
Il comma 2 e la riserva normativa
Il comma 2, non riprodotto nel testo del CCII vigente in quanto recante un rinvio a disposizioni di raccordo, conferma la natura di norma aperta dell’art. 135, destinata a essere integrata dalla prassi applicativa dei tribunali e dai regolamenti del Ministero della giustizia in materia di tenuta degli albi dei curatori. L’istituto risulta coerente con i principi di indipendenza e terzietà degli organi della procedura che il CCII ha rafforzato rispetto alla previgente legge fallimentare, in attuazione della Direttiva UE 2019/1023 sul risanamento e sull’insolvenza.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra sostituzione e revoca del curatore?
La revoca (art. 134) colpisce irregolarità e inadeguatezze gestionali; la sostituzione (art. 135) risponde specificamente a situazioni di conflitto di interessi del curatore, su iniziativa del debitore o dei creditori ammessi.
Chi può chiedere la sostituzione del curatore per conflitto di interessi?
Possono chiederla il debitore e i creditori già ammessi al passivo, indicando al tribunale le ragioni specifiche del conflitto (art. 135, co. 1, CCII).
Il tribunale è obbligato a sostituire il curatore se un creditore ne fa richiesta?
No. Il tribunale valuta autonomamente le ragioni e verifica anche l’assenza di conflitto di interessi in capo agli stessi creditori istanti prima di decidere.
Il curatore sostituito per conflitto di interessi perde il diritto al compenso?
No, conserva il diritto al compenso proporzionale per l’attività svolta, liquidato secondo i criteri dell’art. 137, co. 3, CCII.