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Art. 120 CCII – Annullamento del concordato
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Non è ammessa altra azione di nullità.
2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
3. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento sistematico del rimedio
L’art. 120 CCII disciplina l'annullamento del concordato preventivo successivamente alla sua omologazione, riproducendo nella sostanza la disciplina già contenuta nell’art. 138 della previgente legge fallimentare e adattandola al rinnovato impianto del Codice della crisi. Il rimedio dell’annullamento si colloca, accanto alla risoluzione disciplinata dall’art. 119 CCII, tra gli strumenti patologici di rimozione degli effetti del concordato omologato, ma se ne distingue per presupposti, termini e natura.
Mentre la risoluzione presuppone l’inadempimento delle obbligazioni concordatarie e tutela l’aspettativa di soddisfacimento dei creditori, l’annullamento sanziona condotte dolose del debitore che hanno viziato la formazione del consenso dei creditori al momento del voto. Il fondamento del rimedio è dunque la tutela dell’integrità del procedimento e della genuina manifestazione di volontà dei creditori, che hanno aderito alla proposta sulla base di una rappresentazione patrimoniale poi rivelatasi mendace.
I presupposti sostanziali: dolosa esagerazione del passivo e occultamento dell’attivo
Il primo comma individua due ipotesi tassative che legittimano l’annullamento: (i) la dolosa esagerazione del passivo; (ii) la sottrazione o dissimulazione di parte rilevante dell’attivo. L’elemento comune è la condotta dolosa del debitore, che deve aver volontariamente alterato la rappresentazione della propria situazione patrimoniale al fine di influenzare il giudizio dei creditori sulla convenienza della proposta.
La dolosa esagerazione del passivo si configura quando il debitore include nelle scritture contabili e nell’elenco dei creditori posizioni inesistenti, gonfiate o non realmente esigibili, al fine di rappresentare una situazione di insolvenza più grave del reale e ottenere così l’adesione a una proposta meno satisfattiva. L'occultamento o dissimulazione dell’attivo, simmetricamente, si realizza mediante mancata indicazione di beni, crediti o disponibilità nella massa attiva, sottratti così alla soddisfazione dei creditori concorsuali.
L’orientamento prevalente richiede che l’occultamento riguardi una parte rilevante dell’attivo, in coerenza con il principio di proporzionalità: condotte di limitato impatto economico, pur censurabili sotto altri profili, non legittimano la rimozione degli effetti del concordato. La valutazione di rilevanza è rimessa al prudente apprezzamento del tribunale, che tiene conto del rapporto tra il valore occultato e l’attivo complessivo nonché dell’incidenza dell’occultamento sulla convenienza della proposta per i creditori.
Tassatività del rimedio e preclusione di altre azioni di nullità
Il primo comma, secondo periodo, sancisce un principio di tassatività: «non è ammessa altra azione di nullità». La previsione esclude che l’omologazione del concordato possa essere caducata mediante azioni di nullità di diritto comune fondate su difetti del consenso, vizi formali o cause civilistiche di invalidità. Si tratta di una scelta legislativa coerente con l’esigenza di stabilità degli effetti del concordato omologato e con la natura giurisdizionale della sentenza di omologazione, che assume forza di giudicato sui presupposti del concordato.
La dottrina maggioritaria interpreta la preclusione in senso ampio: sono inammissibili tanto le azioni di nullità formale (difetti procedurali, vizi di notifica) quanto quelle di nullità sostanziale (errore, dolo civilistico ex art. 1439 c.c., causa illecita). L’unico rimedio sostanziale resta l’annullamento ex art. 120 CCII, oltre alla risoluzione ex art. 119 CCII per l’inadempimento e ai rimedi impugnatori della sentenza di omologazione (reclamo ex art. 51 CCII).
Legittimazione attiva e contraddittorio
Sono legittimati a proporre l’azione di annullamento il commissario giudiziale, nella sua qualità di organo della procedura titolare di un munus di vigilanza, e qualunque creditore concorsuale. La legittimazione ampia dei creditori si giustifica con la natura tutoria del rimedio, che mira a proteggere la massa creditoria nel suo complesso da condotte fraudolente del debitore.
Il procedimento si svolge in contraddittorio con il debitore: la previsione assicura il rispetto del diritto di difesa di chi rischia la rimozione degli effetti del concordato e l’apertura della liquidazione giudiziale. Si pensi al caso di Sempronio S.r.l., il cui concordato sia stato omologato e che venga successivamente accusato dal commissario giudiziale di avere occultato un immobile estero di valore significativo: la società dovrà essere posta in condizione di replicare, anche mediante produzione documentale e testimoniale, alle allegazioni del commissario.
Termini: decadenza semestrale e biennale
Il secondo comma fissa un doppio termine: sei mesi dalla scoperta del dolo e, comunque, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. Il primo termine, di natura soggettiva, decorre dalla conoscenza effettiva della condotta dolosa da parte del soggetto legittimato; il secondo, di natura oggettiva, opera come limite invalicabile e si collega alla fase esecutiva del piano.
L’orientamento prevalente qualifica entrambi i termini come decadenziali: la loro scadenza preclude definitivamente l’esercizio dell’azione, anche in presenza di condotte fraudolente conclamate. La ratio è quella di assicurare la stabilità degli effetti del concordato e la certezza dei rapporti giuridici instaurati sulla base dell’omologazione, evitando che la rimozione degli effetti possa essere invocata a tempo indeterminato.
Rito applicabile e conseguenze dell’accoglimento
Il terzo comma rinvia agli artt. 40 e 41 CCII per la disciplina procedimentale, in coerenza con la scelta del legislatore di unificare il rito degli strumenti di regolazione della crisi. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale che ha pronunciato l’omologazione, con applicazione delle regole sul contraddittorio, l’istruttoria e la decisione previste per le procedure di accesso agli strumenti di regolazione.
L’accoglimento dell’azione di annullamento determina il venir meno degli effetti del concordato omologato, con riespansione delle posizioni creditorie originarie salva la decurtazione di quanto eventualmente già percepito secondo il piano. Nella prassi, l’annullamento è frequentemente seguito dall’apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, attesa la rilevazione di condotte dolose che evidenziano l’inattuabilità di una soluzione concordata della crisi. Restano impregiudicati i profili di responsabilità penale (artt. 322 ss. CCII, in tema di reati nella liquidazione giudiziale e nel concordato) e civile degli amministratori della società debitrice.
Distinzione tra annullamento e risoluzione
Il sistema del Codice della crisi prevede due rimedi distinti di rimozione degli effetti del concordato omologato: l'annullamento ex art. 120 CCII e la risoluzione ex art. 119 CCII. La distinzione assume rilievo dirimente sul piano operativo. La risoluzione presuppone l'inadempimento delle obbligazioni concordatarie e tutela l’aspettativa di soddisfacimento dei creditori secondo i termini del piano; opera su elementi oggettivi (mancato pagamento, ritardo significativo, impossibilità sopravvenuta) e non richiede l’accertamento di profili dolosi. L’annullamento, al contrario, sanziona la genesi viziata del consenso creditorio mediante condotte dolose anteriori all’omologazione: il rimedio mira a rimuovere gli effetti di un’omologazione ottenuta sulla base di una rappresentazione mendace della situazione patrimoniale.
L’orientamento prevalente riconosce la possibilità di proporre cumulativamente o alternativamente i due rimedi quando ne ricorrano i presupposti, fermo restando che l’annullamento, attesa la sua natura sanzionatoria, prevale logicamente sulla risoluzione: l’accertamento del dolo nella formazione della proposta concordataria rende superflua l’indagine sull’inadempimento successivo. La dottrina maggioritaria sottolinea come la coesistenza dei due rimedi assicuri una tutela completa dei creditori, sia per le patologie originarie sia per quelle sopravvenute alla omologazione.
Profili di responsabilità penale e collegamento con i reati concorsuali
Le condotte che integrano i presupposti dell’annullamento ex art. 120 CCII assumono frequentemente rilevanza anche sul piano penale. La dolosa esagerazione del passivo e la sottrazione dell’attivo possono integrare le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale o patrimoniale previste dagli artt. 322 e seguenti CCII, applicabili nel contesto della liquidazione giudiziale ma rilevanti anche con riferimento al concordato preventivo successivamente annullato. Il legislatore ha mantenuto la distinzione tra il piano civilistico-concorsuale e quello penalistico: l’esito favorevole dell’azione di annullamento non determina automatica responsabilità penale degli amministratori, che deve essere accertata nel separato giudizio secondo i principi del processo penale e con il rispetto della presunzione di innocenza.
Si consideri il caso di Caio S.r.l., il cui concordato sia stato annullato per occultamento di crediti commerciali esteri di valore rilevante: gli amministratori potranno essere chiamati a rispondere in sede penale per le fattispecie previste dagli artt. 322 ss. CCII, mentre i creditori potranno agire civilmente per il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta dolosa, in aggiunta alle pretese restitutorie collegate all’annullamento.
Domande frequenti
Quali sono i presupposti per l’annullamento del concordato preventivo?
L’annullamento è ammesso solo per dolosa esagerazione del passivo o sottrazione/dissimulazione di parte rilevante dell’attivo. È necessaria una condotta dolosa del debitore che abbia viziato il consenso dei creditori.
Chi può chiedere l’annullamento del concordato?
Sono legittimati il commissario giudiziale e qualunque creditore concorsuale, in contraddittorio con il debitore. Il procedimento si svolge secondo il rito unitario degli artt. 40 e 41 CCII.
Entro quanto tempo va proposta l’azione di annullamento?
Entro sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. Entrambi i termini sono decadenziali.
Sono ammesse altre azioni di nullità del concordato omologato?
No. L’art. 120 CCII esclude espressamente ogni altra azione di nullità: l’annullamento è rimedio tipico e tassativo, a tutela della stabilità degli effetti dell’omologazione.
Cosa succede se l’annullamento è accolto?
Vengono meno gli effetti del concordato omologato, con riespansione dei crediti originari. È frequente la successiva apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, su istanza dei creditori.