Art. 110 CCII – Adesioni alla proposta di concordato
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. All’esito della votazione è redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all’espressione dei voti.
2. Il commissario giudiziale, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, deposita la relazione in cancelleria e la comunica al debitore.
3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l’approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza di cui all’articolo 48, comma 1, per modificare il voto.
In sintesi
Funzione della relazione del commissario giudiziale
L’art. 110 CCII disciplina la fase conclusiva del procedimento di voto nel concordato preventivo, attribuendo al commissario giudiziale il compito di redigere una relazione che fotografi in modo completo e trasparente l’esito della votazione. La disposizione si inserisce nel Capo III, Sezione V del Titolo IV della Parte I del D.Lgs. 14/2019, dedicato agli strumenti di regolazione della crisi, e trova la propria ratio nell’esigenza di garantire la piena tracciabilità del consenso creditorio, presupposto indefettibile per il successivo giudizio di omologazione.
La relazione non si limita a registrare i voti favorevoli e contrari, ma include l’indicazione nominativa di tutti i creditori che hanno partecipato alla votazione, con il corrispondente importo del credito. Tale livello di dettaglio consente al tribunale di verificare, in sede di omologazione ex art. 48 CCII, il raggiungimento delle maggioranze previste dall’art. 109 CCII, sia con riguardo alla maggioranza per teste sia, ove rilevante, con riguardo alle classi.
Creditori non votanti e silenzio-assenso
Un elemento qualificante della norma è l’obbligo di indicare nominativamente anche i creditori che non hanno esercitato il voto. Tale previsione si coordina con il meccanismo del silenzio-assenso: secondo l’orientamento prevalente, l’astensione dal voto non equivale a voto contrario ma, in determinate condizioni, può essere computata ai fini del calcolo delle maggioranze secondo le regole dettate dall’art. 109 CCII. La relazione del commissario costituisce dunque la base documentale su cui il tribunale opera la verifica matematica del consenso.
La documentazione relativa all’espressione dei voti è allegata alla relazione su supporto informatico, in conformità al principio di digitalizzazione dei procedimenti concorsuali introdotto dal CCII e attuato attraverso il fascicolo informatico.
Il termine per il deposito e la comunicazione al debitore
Il comma 2 fissa in tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto il termine entro cui il commissario deve depositare la relazione in cancelleria e comunicarla al debitore. Si tratta di un termine ordinatorio, la cui inosservanza non determina di per sé l’invalidità degli atti successivi, ma può rilevare ai fini della responsabilità del commissario. La comunicazione al debitore assume rilievo pratico perché, ai sensi dell’art. 111 CCII, il debitore dispone di sette giorni dalla comunicazione medesima per chiedere l’omologazione nonostante il mancato raggiungimento delle maggioranze, secondo il meccanismo del cramdown.
Sopravvenuta modifica delle condizioni di fattibilità
Il comma 3 introduce una disciplina peculiare per l’ipotesi in cui, dopo l’approvazione del concordato ma prima dell’omologazione, il commissario giudiziale accerti che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano. In tal caso il commissario è tenuto a darne avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza di cui all’art. 48, comma 1, CCII, al fine di modificare il proprio voto.
La disposizione tutela l’effettività del consenso creditorio: un voto espresso sulla base di presupposti fattuali o finanziari successivamente mutati potrebbe non riflettere la reale volontà del creditore. L’orientamento prevalente ritiene che la modifica delle condizioni di fattibilità debba essere significativa e oggettivamente verificabile, non riducibile a mere oscillazioni gestionali fisiologiche. Il commissario esercita in questo contesto un potere-dovere di vigilanza che si estende oltre la chiusura del voto e che si raccorda con le sue funzioni di controllo sulla corretta esecuzione del piano.
Coordinamento con la disciplina dell’omologazione
L’art. 110 CCII si raccorda strettamente con l’art. 48 CCII (udienza di omologazione) e con l’art. 112 CCII (omologazione in caso di mancata approvazione). La relazione del commissario costituisce uno degli atti processuali fondamentali su cui il tribunale fonda la propria valutazione: essa informa il giudice non solo dell’esito quantitativo del voto, ma anche della posizione nominativa di ciascun creditore, elemento essenziale per l’eventuale verifica delle opposizioni proposte in sede di omologazione. La trasparenza documentale garantita dall’art. 110 risponde ai principi di pubblicità e di partecipazione consapevole dei creditori che permeano l’intera disciplina del concordato preventivo nel CCII.
Domande frequenti
Cosa deve contenere la relazione del commissario giudiziale dopo la votazione?
La relazione elenca nominativamente i creditori votanti (con voto favorevole o contrario) e quelli non votanti, indicando per ciascuno l’ammontare del credito. È corredata dalla documentazione informatica dei voti.
Entro quando il commissario deve depositare la relazione di voto?
Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, il commissario deposita la relazione in cancelleria e la comunica al debitore (art. 110, comma 2, CCII).
Cosa succede se le condizioni di fattibilità del piano mutano dopo l’approvazione?
Il commissario avvisa i creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza ex art. 48, comma 1, CCII, per modificare il voto precedentemente espresso.
I creditori che non votano sono considerati contrari al concordato?
No. L’astensione dal voto non equivale a voto contrario; i creditori non votanti sono elencati nella relazione e il loro peso è valutato secondo le regole sulle maggioranze ex art. 109 CCII.