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Art. 93 Bis CCII – Reclami
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. I decreti del giudice delegato e del tribunale sono reclamabili ai sensi dell’articolo 124.
2. Gli atti e le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale sono reclamabili ai sensi dell’articolo 133, sostituito al curatore il commissario o il liquidatore giudiziale.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Collocazione e funzione sistematica
L’art. 93-bis CCII, introdotto nell’impianto originario del codice e collocato nella Sezione II del Capo III del Titolo IV, disciplina in modo unitario il sistema dei reclami nel concordato preventivo, sia avverso i provvedimenti degli organi giurisdizionali (giudice delegato e tribunale) sia avverso gli atti e le omissioni degli organi della procedura (commissario e liquidatore giudiziale).
La norma opera attraverso due rinvii: all’art. 124 CCII per i provvedimenti giurisdizionali e all’art. 133 CCII per gli atti degli organi ausiliari. Questo meccanismo di rinvio consente di evitare duplicazioni normative e di garantire uniformità di disciplina tra procedure diverse, adattando i meccanismi già previsti per la liquidazione giudiziale al contesto del concordato preventivo.
Reclami avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale
Il comma 1 rinvia all’art. 124 CCII per i reclami avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale. L’art. 124 disciplina il reclamo come strumento di impugnazione dei provvedimenti del giudice delegato nella liquidazione giudiziale, applicabile in quanto compatibile al concordato preventivo.
Il reclamo avverso i decreti del giudice delegato si propone al tribunale in composizione collegiale, escludendo il giudice delegato che ha emesso il provvedimento. I termini per il reclamo, le forme e la legittimazione sono determinati dalla disciplina generale dell’art. 124, che a sua volta richiama le norme processuali applicabili. In via generale, il reclamo deve essere proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione o conoscenza del provvedimento, salvo diversa previsione specifica.
I decreti del tribunale, emessi in composizione collegiale su questioni di competenza del plenum, sono a loro volta reclamabili alla corte d'appello nelle forme e nei termini previsti dall’art. 124 CCII. Il sistema garantisce così un doppio grado di riesame giurisdizionale per le questioni più rilevanti della procedura.
Reclami avverso atti e omissioni del commissario e del liquidatore
Il comma 2 disciplina i reclami avverso gli atti e le omissioni del commissario giudiziale o del liquidatore giudiziale, rinviando all’art. 133 CCII con la precisazione che al «curatore», figura alla quale la disposizione è originariamente riferita, si sostituisce il commissario o il liquidatore a seconda del contesto procedurale.
L’art. 133 CCII prevede che i reclami avverso gli atti del curatore siano proposti al giudice delegato nel termine di otto giorni dalla conoscenza dell’atto, con possibilità di ulteriore reclamo al tribunale avverso il decreto del giudice delegato. Il sistema si applica sia agli atti (provvedimenti positivi adottati dal commissario o dal liquidatore) sia alle omissioni (inerzie o ritardi nell’adempimento dei doveri d'ufficio), consentendo ai creditori e a qualunque interessato di attivare il controllo giurisdizionale sulla condotta degli organi ausiliari.
La distinzione tra commissario e liquidatore giudiziale è rilevante: il primo opera nelle fasi anteriori all’omologazione, svolgendo funzioni di vigilanza, informativa e, nel concordato in continuità, di affiancamento nella negoziazione (art. 92 CCII); il secondo subentra quando il concordato prevede la liquidazione del patrimonio del debitore, gestendo la fase di realizzo degli attivi. Entrambi sono soggetti al medesimo meccanismo di reclamo.
Legittimazione e interesse al reclamo
La norma non specifica espressamente i soggetti legittimati al reclamo, rinviando alla disciplina degli artt. 124 e 133 CCII. In base all’interpretazione prevalente, il reclamo è proponibile da qualunque soggetto che abbia un interesse giuridicamente rilevante al riesame del provvedimento o dell’atto contestato: i creditori, il debitore, i terzi che abbiano presentato offerte concorrenti, il commissario stesso nei confronti dei decreti del tribunale.
L’interesse deve essere concreto e attuale: non è sufficiente un interesse meramente teorico o ipotetico. A titolo esemplificativo, Tizio creditore che ritenga illegittima l’autorizzazione del giudice delegato a compiere un atto che riduce il valore del patrimonio del debitore potrà proporre reclamo al tribunale ex art. 124 CCII, mentre Caio creditore che si ritenga danneggiato da un’omissione del commissario (ad esempio, ritardo nella comunicazione di informazioni rilevanti per la presentazione di una proposta concorrente) potrà attivare il meccanismo dell’art. 133 CCII.
Coordinamento con le impugnazioni ordinarie
Il sistema dei reclami ex art. 93-bis CCII si affianca, senza sovrapporsi, alle impugnazioni ordinarie avverso i provvedimenti che abbiano natura di sentenza (come la sentenza di omologazione del concordato ex art. 112 CCII, reclamabile alla corte d'appello). La distinzione tra reclamo e appello dipende dalla natura del provvedimento impugnato: i decreti, provvedimenti a forma camerale, sono reclamabili; le sentenze, provvedimenti a contenuto decisorio su diritti soggettivi, sono appellabili nelle forme ordinarie. L’art. 93-bis riguarda esclusivamente i decreti, con esclusione delle sentenze per le quali valgono le regole processuali generali.
Domande frequenti
Davanti a chi si propone il reclamo avverso un decreto del giudice delegato nel concordato preventivo?
Al tribunale in composizione collegiale, escludendo il giudice delegato che ha emesso il provvedimento, secondo la disciplina dell’art. 124 CCII.
Entro quando deve essere proposto il reclamo avverso un atto del commissario giudiziale?
Nel termine di otto giorni dalla conoscenza dell’atto, come previsto dall’art. 133 CCII richiamato dall’art. 93-bis, comma 2 CCII.
Le omissioni del commissario sono reclamabili come i suoi atti positivi?
Sì: l’art. 93-bis, comma 2 CCII ricomprende esplicitamente sia gli atti sia le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale.
Qual è la differenza tra il reclamo ex art. 93-bis e l’appello avverso la sentenza di omologazione?
Il reclamo riguarda i decreti (forma camerale); l’appello riguarda le sentenze con contenuto decisorio su diritti soggettivi. Sono rimedi distinti e non sovrapponibili.