Art. 87 CCII – Contenuto del piano di concordato
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 39, un piano contenente: a) l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori; b) una descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l’indicazione delle strategie d’intervento; c) il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio nonchè delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese; d) le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonchè a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; e) gli effetti sul piano finanziario delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti nonchè, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l’indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria; f) ove sia prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa in forma diretta e in tutti i casi in cui le risorse per i creditori sono, in tutto o in parte, realizzate nel tempo attraverso la prosecuzione dell’attività in capo al cessionario dell’azienda, l’analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente; g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del piano; h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonchè le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo; i) le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati; l) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l’ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell’ammontare eventualmente contestato; m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe; n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate; o) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonchè gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni; p) l’indicazione del commissario giudiziale ove già nominato; p-bis) l’indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell’ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito.
2. Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.
3. Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
In sintesi
Ruolo dell’art. 87 nel sistema del concordato preventivo
L’art. 87 CCII costituisce la disposizione cardine in materia di redazione del piano di concordato preventivo, individuando il contenuto minimo obbligatorio della proposta che il debitore presenta al tribunale unitamente alla documentazione di cui all’art. 39 CCII. La norma sostituisce e rielabora l’art. 161 della legge fallimentare abrogata, ampliandone in modo significativo la portata informativa in coerenza con la Direttiva UE 2019/1023, che impone trasparenza analitica nei piani di ristrutturazione preventiva. La disposizione è stata oggetto di importanti modifiche con il Correttivo D.Lgs. 83/2022 (secondo correttivo) e con il D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo, c.d. Correttivo ter), che hanno potenziato gli obblighi informativi sulle parti correlate, sui lavoratori e sulle garanzie pubbliche.
Identificazione del debitore e delle parti correlate
La lett. a) del comma 1 impone una rappresentazione completa del debitore, delle sue attività e passività alla data di presentazione del piano, della situazione economico-patrimoniale e finanziaria e della posizione dei lavoratori. L’esplicito richiamo alle parti correlate (concetto mutuato dai principi contabili IAS 24 e dall'art. 2391-bis c.c.) risponde all’esigenza di trasparenza nei confronti dei creditori in ordine ai rapporti infragruppo, ai compensi degli amministratori, agli amministratori di fatto e alle operazioni con soci o società collegate, che potrebbero essere oggetto di azioni revocatorie ordinarie o risarcitorie in sede di liquidazione giudiziale.
Cause della crisi e strategie d'intervento
La lett. b) impone al debitore di descrivere cause ed entità dello stato di crisi o di insolvenza, con indicazione delle strategie d'intervento. La norma traduce in obbligo informativo il principio della consapevolezza: il debitore deve assumere la responsabilità di una diagnosi accurata e non può limitarsi a esposizioni generiche. La dottrina maggioritaria ritiene che l’omessa o lacunosa indicazione delle cause della crisi possa fondare la richiesta di integrazione documentale ai sensi dell’art. 47 CCII, e nei casi più gravi l’inammissibilità della proposta.
Il valore di liquidazione
La lett. c) introduce un concetto centrale del nuovo CCII: il valore di liquidazione, definito come il valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore dalla cessione dell’azienda in esercizio e delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese. Tale grandezza assume rilievo decisivo per: (i) la verifica del best interest of creditors test ex art. 112, comma 3, CCII; (ii) la determinazione del trattamento minimo dei privilegiati ex art. 84, comma 5; (iii) l’applicazione delle priority rules; (iv) il giudizio di convenienza in sede di omologazione. L’attestatore è tenuto a verificare la ragionevolezza della stima, generalmente articolata su perizie di terzi indipendenti.
Modalità di ristrutturazione e operazioni straordinarie
La lett. d) elenca, in modo non tassativo, le modalità attraverso cui può realizzarsi la ristrutturazione: cessione dei beni, accollo, operazioni straordinarie, attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni (anche convertibili) e altri strumenti finanziari. La norma legittima espressamente operazioni di debt-equity swap, di scissione, di fusione e di conferimento, anche con costituzione di newco veicolo. Si pensi al caso di Gamma S.r.l. che, in concordato in continuità indiretta, conferisca l’azienda in una newco e attribuisca ai creditori chirografari quote della newco in funzione liberatoria parziale dei crediti: l’operazione è ammissibile purchè descritta analiticamente nel piano e attestata.
Piano industriale e prosecuzione dell’attività
Le lett. e) ed f) impongono, nel concordato in continuità, la redazione di un piano industriale con effetti finanziari, tempi di riequilibrio, individuazione analitica di costi e ricavi attesi, fabbisogno finanziario, modalità di copertura. La lett. f) richiede inoltre di tenere conto dei costi per la sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale, traducendo principi di sostenibilità in obblighi pianificatori. La prassi attestativa richiede la presentazione di proiezioni economiche, finanziarie e patrimoniali su orizzonte coerente con la durata del piano, generalmente quinquennale, con analisi di sensitività rispetto agli scenari di stress.
Finanza nuova, azioni risarcitorie, scostamenti
Le lett. g), h) e i) disciplinano profili nodali: la finanza nuova eventualmente apportata da terzi o da soci (con possibile prededuzione ex art. 99 CCII), le azioni risarcitorie e recuperatorie (comprese le azioni revocatorie e di responsabilità ex artt. 2393 e 2476 c.c., proponibili solo in caso di apertura della liquidazione giudiziale) e le iniziative correttive da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi. Queste ultime, in particolare, integrano il principio di going concern monitoring e si raccordano con gli adeguati assetti organizzativi ex art. 2086, comma 2, c.c. e con la disciplina della composizione negoziata.
Classi, parti interessate, parti non interessate
Le lett. l), m) ed n) impongono la descrizione analitica delle parti interessate dal piano (con ammontare dei crediti, anche contestati), delle classi formate ai fini del voto (con criteri di formazione e valore dei crediti) e delle parti non interessate, indicando le ragioni dell’esclusione. La norma rende trasparente l’architettura del voto e consente al tribunale e ai creditori di verificare la corretta applicazione dell’art. 85 CCII.
Tutela dei lavoratori e fondi rischi per garanzie pubbliche
La lett. o), introdotta dal D.Lgs. 83/2022, impone l’illustrazione delle modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e degli effetti della ristrutturazione sui rapporti, sull’organizzazione e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni, in attuazione dell’art. 13 Dir. 2019/1023. La lett. p-bis, introdotta dal Correttivo D.Lgs. 136/2024, impone, in presenza di finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche (Fondo centrale di garanzia, SACE, ISMEA), l’indicazione di fondi rischi idonei al pagamento dei crediti in caso di escussione, nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito originario.
La relazione del professionista indipendente
Il comma 3 impone il deposito della relazione di un professionista indipendente che attesti: (i) la veridicità dei dati aziendali, attraverso verifiche analitiche e procedure di revisione; (ii) la fattibilità del piano, intesa come ragionevole probabilità di adempimento; (iii) nel concordato in continuità, l’idoneità del piano a impedire o superare l’insolvenza, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale (best interest of creditors test). Analoga attestazione è richiesta in caso di modifiche sostanziali del piano. Il professionista deve possedere i requisiti di indipendenza dell’art. 2, comma 1, lett. o), CCII, ed è soggetto a responsabilità civile e penale ex art. 342 CCII per false attestazioni.
Esempio pratico e coordinamento con la documentazione ex art. 39
Si pensi al caso di Epsilon S.p.A., società manifatturiera con esposizione bancaria assistita da ipoteca, debiti tributari significativi, fornitori strategici e indebitamento verso parti correlate, che intenda presentare domanda di concordato in continuità diretta. Il piano dovrà contenere: la rappresentazione integrale del patrimonio e dei rapporti con la controllante; l’analisi delle cause della crisi (es. contrazione del fatturato, perdita di una commessa strategica, aumento dei costi delle materie prime); la stima del valore di liquidazione su perizia indipendente; il piano industriale quinquennale con scenari di sensitività; l’eventuale apporto di finanza nuova da parte dei soci con previsione di prededuzione; la transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate; la classificazione dei creditori ex art. 85 CCII; l’illustrazione delle modalità di consultazione delle RSU. La domanda deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dall’art. 39 CCII (situazione patrimoniale aggiornata, stato analitico delle attività, elenco nominativo dei creditori, elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni in proprietà o possesso del debitore, certificazione tributaria e contributiva).
Modifiche al piano e nuova attestazione
Il comma 3 stabilisce che, in caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano, è necessaria un’analoga relazione attestativa. La giurisprudenza di merito tende a qualificare come sostanziali le modifiche che incidono sulle modalità di soddisfacimento dei creditori, sulla percentuale prevista, sulla durata del piano, sulla composizione della finanza nuova o sulla struttura del piano industriale; viceversa, sono ritenute non sostanziali le rettifiche meramente formali o le precisazioni espositive. La distinzione è rilevante perché la riattestazione comporta tempi e costi e può incidere sui termini procedurali, mentre le modifiche non sostanziali possono essere apportate con minore formalità. La dottrina maggioritaria sottolinea l’opportunità di un approccio prudenziale, valorizzando l’autonomia funzionale dell’attestazione come presidio di trasparenza verso i creditori e il tribunale.
Responsabilità dell’attestatore e sindacato del tribunale
L’attestatore risponde, oltre che civilmente, penalmente ex art. 342 CCII (false attestazioni in concordato) con pena fino a cinque anni di reclusione. La dottrina maggioritaria ritiene che il sindacato del tribunale sull’attestazione non si limiti a un controllo di mera completezza formale, ma si estenda alla verifica della coerenza logica delle conclusioni, dell’adeguatezza dei metodi adottati, della ragionevolezza delle ipotesi sottostanti. Non spetta invece al tribunale sostituirsi al giudizio tecnico dell’attestatore, salvo i casi di manifesta inadeguatezza o di palese illogicità. Tale impostazione è coerente con l’orientamento giurisprudenziale formatosi in vigenza della legge fallimentare e tendenzialmente confermato sotto il CCII.
Domande frequenti
Quali sono i contenuti obbligatori del piano di concordato preventivo?
L’art. 87 CCII impone l’indicazione di debitore e parti correlate, attività e passività, cause della crisi, valore di liquidazione, modalità di ristrutturazione, effetti finanziari, piano industriale nella continuità, finanza nuova, classi, lavoratori e fondi rischi.
Cos'è il valore di liquidazione?
E' il valore realizzabile in liquidazione giudiziale dai beni e diritti, comprensivo del maggior valore dalla cessione dell’azienda in esercizio e delle ragionevoli azioni esperibili, al netto delle spese. Serve per il best interest test e per le priority rules.
Cosa attesta il professionista indipendente nel piano di concordato?
Attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Nella continuità attesta anche l’idoneità a superare l’insolvenza, la sostenibilità economica e il trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Cos'è la lett. p-bis introdotta dal Correttivo ter?
Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto l’obbligo di indicare fondi rischi per i finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche (Fondo centrale, SACE, ISMEA) in caso di escussione, nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito.
Il piano deve confrontare il concordato con la liquidazione giudiziale?
Si'. Il comma 2 dell’art. 87 CCII impone al debitore di indicare nella domanda le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale, in ottica di trasparenza per i creditori e il tribunale.