← Torna a Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 74 CCII – Proposta di concordato minore

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il con- sumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.

3. La proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonchè la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonchè la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.

In sintesi

  • Il concordato minore è uno strumento di regolazione della crisi da sovraindebitamento riservato ai debitori non consumatori indicati dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII: piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti, start-up innovative, enti non commerciali.
  • La proposta è ammissibile quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale, in coerenza con la logica della continuità aziendale che permea l’intero impianto del CCII post-Direttiva UE 2019/1023.
  • Fuori dai casi di continuità, il concordato minore può essere proposto solo se è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.
  • La proposta può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma (cessione di beni, datio in solutum, accollo, percentuali, dilazioni), con indicazione specifica di modalità e tempi di adempimento.
  • La suddivisione in classi è facoltativa in via generale, ma diviene obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, in coerenza con la disciplina del concordato preventivo.
  • Per quanto non disciplinato dalla Sezione III, si applicano in via residuale le disposizioni del Capo III del Titolo IV (concordato preventivo) in quanto compatibili.
La collocazione sistematica del concordato minore

L’art. 74 CCII inaugura la disciplina del concordato minore, strumento di sovraindebitamento collocato nel Titolo IV, Capo II, Sezione III del Codice. Si tratta di una procedura che eredita e ridisegna la figura dell’accordo di composizione della crisi già prevista dalla L. 3/2012, modellandola secondo schemi che evocano - pur con significative semplificazioni - il concordato preventivo degli imprenditori sopra soglia. Il legislatore della riforma ha inteso costruire uno strumento dotato di una propria autonomia sistematica, calibrato sulle esigenze dei debitori di dimensioni minori, mantenendo al contempo un robusto rinvio alle disposizioni del concordato preventivo per quanto non specificamente regolato.

La denominazione di concordato minore non è casuale: essa evoca la dimensione contenuta del debitore ammesso a tale strumento, ma anche la natura para-negoziale della procedura, fondata sul consenso dei creditori, sebbene con regole di formazione del voto e omologazione che si discostano da quelle del concordato preventivo ordinario.

L’ambito soggettivo: i debitori ammessi

Il primo comma individua i destinatari dello strumento mediante rinvio all’art. 2, comma 1, lett. c), CCII, che definisce il sovraindebitato come il debitore consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative ex D.L. 179/2012 e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o al concordato preventivo. Resta escluso il consumatore, per il quale è riservato lo strumento della ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII.

Si tratta dunque di soggetti che, pur svolgendo attività economica, non raggiungono le soglie dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII (attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro, debiti complessivi non superiori a 500.000 euro, parametri da verificare nei tre esercizi anteriori). Il caso paradigmatico è quello di Tizio, libero professionista (commercialista, architetto, avvocato) gravato da debiti tributari e previdenziali che non è in grado di onorare, ovvero di Caio, piccolo artigiano con bottega che ha subito un calo strutturale di fatturato post-pandemia.

Continuità aziendale e apporto di risorse esterne

Il cuore innovativo della disposizione è contenuto nei commi 1 e 2, che disegnano un doppio binario di ammissibilità della proposta:

a) concordato in continuità (comma 1): ammesso quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Tale ipotesi è coerente con la ratio della Direttiva UE 2019/1023, che pone la preservazione dell’azienda viable al centro del sistema della regolazione della crisi. La continuità può essere diretta (il debitore prosegue in proprio) o indiretta (un terzo subentra nell’azienda mediante affitto, cessione o conferimento);

b) concordato liquidatorio con apporto esterno (comma 2): fuori dai casi di continuità, la proposta è ammissibile solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile. Tale previsione riproduce, in versione semplificata, il principio già espresso dall’art. 84, comma 4, CCII per il concordato preventivo liquidatorio (che richiede un apporto esterno tale da incrementare di almeno il 10% l’attivo disponibile, con soddisfazione minima dei chirografari del 20%). Per il concordato minore la legge non fissa percentuali rigide, lasciando spazio a una valutazione casistica del giudice sulla apprezzabilità dell’incremento.

La dottrina maggioritaria ritiene che l'apprezzabilità debba essere valutata in concreto, tenendo conto del rapporto tra apporto esterno e attivo originario, della incidenza sulla percentuale di soddisfazione dei creditori e della comparazione con l’alternativa liquidatoria. L’orientamento prevalente esclude che possano qualificarsi come risorse esterne quelle già presenti nel patrimonio del debitore o riconducibili a beni del medesimo, dovendo trattarsi di provviste effettivamente provenienti da terzi (familiari, soci, finanziatori).

Il contenuto della proposta

Il terzo comma delinea il contenuto tipico della proposta di concordato minore. La norma adotta una formulazione ampia e flessibile, riconoscendo al debitore una significativa autonomia nella costruzione del piano. La proposta può prevedere:

1) il soddisfacimento anche parziale dei crediti: il principio dell’integralità della soddisfazione è espressamente derogato, in coerenza con la natura concorsuale dello strumento;

2) qualsiasi forma di soddisfazione: percentuali sul nominale, dilazioni, cessione di beni, datio in solutum, accolli da parte di terzi, operazioni straordinarie, conversione di crediti in strumenti partecipativi. Tale ampia libertà costituisce uno dei tratti caratterizzanti del moderno diritto della crisi, che valorizza la creatività del piano in funzione del miglior soddisfacimento;

3) la suddivisione dei creditori in classi, con indicazione dei criteri adottati. La classificazione consente di differenziare il trattamento di gruppi omogenei di creditori, raggruppati per posizione giuridica e interessi economici;

4) la specifica indicazione di modalità e tempi di adempimento: requisito di determinatezza e trasparenza della proposta, essenziale ai fini del voto consapevole dei creditori.

L’obbligatorietà delle classi per i creditori garantiti da terzi

Particolare attenzione merita la previsione finale del terzo comma, che rende obbligatoria la formazione di una classe per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. La ratio della disposizione si rinviene nella necessità di tutelare gli interessi del terzo garante, evitando trattamenti che possano pregiudicare la sua posizione di regresso. Si pensi al caso di Sempronio, piccolo imprenditore i cui debiti sono garantiti da fideiussione del padre: i creditori titolari di tale garanzia devono essere collocati in classe autonoma, sia perché la loro posizione è qualitativamente diversa (potendo aggredire anche il patrimonio del garante), sia perché l’esito del concordato incide sui rapporti tra debitore principale e fideiussore.

L’orientamento prevalente in dottrina ricostruisce tale obbligo come espressione di un più generale principio di tutela differenziata dei creditori che dispongono di garanzie esterne, già emergente nel concordato preventivo. La giurisprudenza di merito che si è formata sulla disciplina della L. 3/2012 ha progressivamente affinato i criteri di omogeneità delle classi, valorizzando la posizione giuridica sostanziale e l’interesse economico dei creditori.

Il rinvio al concordato preventivo

Il quarto comma stabilisce un rinvio sussidiario alle disposizioni del Capo III del Titolo IV CCII, ovvero alla disciplina del concordato preventivo, in quanto compatibili. Tale tecnica normativa, frequente nel Codice della Crisi, consente di evitare duplicazioni e garantisce coerenza sistematica, ma rimette all’interprete il delicato compito di valutare la compatibilità caso per caso.

La compatibilità va verificata tenendo conto delle specificità strutturali del concordato minore: dimensioni ridotte del debitore, ruolo centrale dell’OCC, semplificazioni procedurali, assenza dell’attestazione del professionista indipendente (sostituita dalla relazione dell’OCC). Risulteranno applicabili, ad esempio, le disposizioni sulla composizione del voto, sulla maggioranza richiesta per l’approvazione, sui poteri del commissario giudiziale (qui sostituito dall’OCC), sull’omologazione e sui suoi effetti.

Profili operativi per il professionista

Dal punto di vista operativo, il concordato minore rappresenta uno strumento di particolare utilità per il professionista o piccolo imprenditore che voglia evitare la liquidazione controllata e preservare l’attività. La predisposizione della proposta richiede una accurata analisi dei flussi prospettici, della sostenibilità del piano, della congruità dell’eventuale apporto esterno. Il ruolo del commercialista o del consulente nella fase di costruzione del piano è decisivo, anche se la presentazione formale avviene per il tramite dell’OCC, che esercita funzioni di filtro e validazione.

La giurisprudenza formatasi sui primi casi applicativi del CCII evidenzia un progressivo allineamento interpretativo tra concordato minore e concordato preventivo, in coerenza con la ratio del rinvio normativo. Tuttavia, restano significative le specificità procedurali, in particolare quanto alla struttura snella del procedimento, alla minore formalizzazione delle attività di adunanza e voto, e al ruolo polifunzionale dell’OCC che assomma compiti istruttori, attestativi e di vigilanza.

Domande frequenti

Chi può proporre il concordato minore?

I debitori sovraindebitati non consumatori indicati dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII: professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative ed enti non commerciali non assoggettabili a concordato preventivo o liquidazione giudiziale.

Quando è ammesso il concordato minore liquidatorio?

Solo se la proposta prevede l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda. In assenza di continuità aziendale, l’apporto esterno è requisito di ammissibilità.

E' obbligatorio dividere i creditori in classi?

La formazione delle classi è generalmente facoltativa, ma diviene obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (es. fideiussori), per tutelare la posizione di regresso del garante.

Si applicano le regole del concordato preventivo?

Si', in via residuale e per quanto compatibili, secondo il rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII al Capo III del Titolo IV. La compatibilità va valutata caso per caso considerando le specificità del concordato minore.

Il consumatore può accedere al concordato minore?

No. Il consumatore è espressamente escluso dall’art. 74, comma 1, CCII e dispone dello strumento dedicato della ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.