Art. 47 CCII – Apertura del concordato preventivo
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi: a) in caso di concordato liquidatorio, l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati; b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inido- neo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.
2. Compiute le verifiche di cui al comma 1, il tribunale, con decreto: a) nomina il giudice delegato; b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale; c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l’efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l’espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori; d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale; d-bis) dispone gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa.
3. Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell’articolo 45.
4. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta. Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati.
5. Il decreto di cui al comma 4 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.
6. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.
In sintesi
Collocazione sistematica e ratio della norma
L’art. 47 del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) regola il momento decisivo dell’ammissione al concordato preventivo, ossia il vaglio giurisdizionale di accesso a uno degli strumenti centrali di regolazione della crisi previsti dal Titolo IV del codice. La disposizione si inserisce nel Capo IV del Titolo III dedicato al procedimento unitario di accesso, riformato dal D.Lgs. 83/2022 in attuazione della direttiva UE 2019/1023 e ulteriormente precisato dal D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo). La norma sostituisce e rimodella l’art. 162 della legge fallimentare del 1942 (R.D. 267/1942), conservandone l’architettura di base ma introducendo la fondamentale distinzione tra concordato liquidatorio e concordato in continuità aziendale, distinzione che attraversa l’intero impianto del nuovo concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII).
Le verifiche del tribunale: standard differenziati
Il comma 1 stabilisce uno standard di controllo modulato sulla natura del concordato. Per il concordato liquidatorio (art. 84, comma 4, CCII), il tribunale verifica due profili: l’ammissibilità della proposta, da intendersi come conformità ai requisiti formali e sostanziali previsti dagli artt. 84 ss. (tra cui l’apporto di risorse esterne in misura non inferiore al dieci per cento dell’attivo destinato ai chirografari e il soddisfacimento dei chirografari in misura non inferiore al venti per cento), e la fattibilità del piano, definita normativamente come "non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati". La formula recepisce l’orientamento prevalente formatosi nel vigore della legge fallimentare sulla cd. fattibilità economica, riconoscendo al tribunale un sindacato di stretta plausibilità e non un giudizio di merito sulla convenienza. Per il concordato in continuità aziendale (art. 84, comma 2, CCII), il controllo si concentra sulla ritualità della proposta, ma il tribunale deve dichiarare inammissibile la domanda quando il piano sia manifestamente inidoneo alla duplice finalità della soddisfazione dei creditori e della conservazione dei valori aziendali. La duplicità del parametro evidenzia che la continuità non è fine a se stessa ma strumentale al miglior soddisfacimento del ceto creditorio, in linea con l’art. 84, comma 3, CCII e con l’art. 10 della direttiva UE 2019/1023.
Il ruolo del commissario giudiziale e la corretta formazione delle classi
Il tribunale acquisisce il parere del commissario giudiziale, se già nominato in sede di domanda con riserva ex art. 44 CCII. Il parere ha natura tecnica e non vincolante, ma costituisce elemento istruttorio essenziale per la valutazione del tribunale, specie in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla coerenza del piano industriale. Il comma 1 fa espresso riferimento alla verifica della corretta formazione delle classi, profilo cruciale per la legittimità del concordato: l’art. 85 CCII impone il raggruppamento dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei e la classificazione obbligatoria per i creditori muniti di garanzie esterne, per le pubbliche amministrazioni titolari di crediti privilegiati e per i creditori postergati. L’orientamento prevalente ritiene che il controllo sulla formazione delle classi sia di legittimità e non di merito, ferma restando la sindacabilità di scelte manifestamente irragionevoli o discriminatorie.
Il decreto di apertura: contenuto vincolato
Il comma 2 individua il contenuto obbligatorio del decreto di apertura. La nomina del giudice delegato (lettera a) inaugura la fase processuale vera e propria, affidando a un magistrato individuale la conduzione del procedimento. La conferma o nomina del commissario giudiziale (lettera b) assicura continuità all’attività di vigilanza già avviata nella fase con riserva. La fissazione delle date di voto (lettera c) rappresenta una novità sostanziale rispetto al sistema della legge fallimentare, che prevedeva l’adunanza dei creditori: il CCII ha sostituito tale modello con un voto a distanza espresso in una finestra temporale, con possibile ricorso alle strutture informatiche, in linea con l’evoluzione delle modalità partecipative. La lettera d) impone il versamento di una somma pari al cinquanta per cento delle spese presunte, ovvero una minor somma non inferiore al venti per cento, ulteriore rispetto al fondo già versato in sede di accesso con riserva. La lettera d-bis) generalizza gli obblighi informativi periodici, costituendo un essenziale strumento di monitoraggio della procedura.
La declaratoria di inammissibilità e il rapporto con la liquidazione giudiziale
Il comma 4 disciplina l’ipotesi di esito negativo delle verifiche. Il tribunale, sentiti il debitore, i creditori che abbiano proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, dichiara inammissibile la proposta con decreto motivato. La norma prevede un meccanismo di sanatoria mediante concessione di un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni al piano e produzione di nuovi documenti: si tratta di una facoltà del tribunale, non di un diritto del debitore, esercitabile in presenza di vizi sanabili. Qualora sia stata depositata domanda di liquidazione giudiziale da uno dei soggetti legittimati ex art. 37 CCII (debitore, creditori, pubblico ministero, autorità amministrative), il tribunale pronuncia sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, attuando il principio di consecuzione delle procedure già presente nel sistema della legge fallimentare. La dottrina maggioritaria ritiene che la consecuzione operi anche con riguardo al periodo sospetto per la revocatoria fallimentare ex art. 166 CCII, retrodatato alla data della prima domanda.
Il regime delle impugnazioni e la riproposizione
Il comma 5 disciplina il reclamo avverso il decreto di inammissibilità dinanzi alla corte d'appello, da proporre nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La corte provvede in camera di consiglio con decreto motivato, applicando gli artt. 737 e 738 c.p.c. Si tratta di un mezzo di gravame a cognizione piena, non limitato al sindacato di legittimità. Il comma 6 ammette la riproposizione della domanda, decorso il termine per il reclamo, in presenza di mutamenti delle circostanze: la formula richiede la sopravvenienza di elementi nuovi e idonei a modificare la valutazione di ammissibilità, non potendosi limitare a meri aggiustamenti del piano già respinto. Tizio e Caio, soci di una S.r.l. la cui domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile per manifesta inidoneità del piano, potranno ad esempio ripresentare la domanda dopo aver ottenuto un nuovo apporto di finanza esterna o aver perfezionato accordi vincolanti con i principali fornitori.
Coordinamento con il procedimento unitario e con la liquidazione giudiziale
L’art. 47 CCII va letto in coordinamento con l’intero rito unitario di cui agli artt. 40 ss. del codice, che ha unificato la fase di accesso a tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Il procedimento, attivabile dal debitore con domanda diretta ovvero attivato dai creditori o dal pubblico ministero con ricorso per la liquidazione giudiziale, confluisce in un’unica sede istruttoria che il tribunale gestisce secondo il principio di trattazione congiunta. La declaratoria di inammissibilità del concordato apre la strada alla pronuncia di liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 49 CCII, purchè ne sussistano i presupposti soggettivi (imprenditore commerciale sopra soglia ex art. 2, comma 1, lettera d) CCII) e oggettivi (stato di insolvenza). Il sistema realizza così il principio di consecuzione delle procedure, già elaborato nel vigore della legge fallimentare e ora positivizzato, che mira a evitare vuoti di tutela per il ceto creditorio. L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che la consecuzione operi anche con riguardo alla decorrenza del periodo sospetto per la revocatoria ex art. 166 CCII e ai fini del riconoscimento della prededuzione dei crediti sorti durante la procedura di concordato non andata a buon fine.
Profili pratici: tempistica, voto e obblighi informativi
Sul piano operativo, l’art. 47 CCII richiede agli operatori una particolare attenzione alla fase pre-decretale. Il commissario giudiziale, già nominato nelle ipotesi di accesso con riserva ex art. 44, fornisce al tribunale un parere tecnico che incide sensibilmente sulle valutazioni di ammissibilità; è pertanto opportuno predisporre una documentazione integrativa puntuale (relazione patrimoniale aggiornata, business plan dettagliato, evidenze sulle adesioni preliminari dei creditori principali). La fissazione delle date di voto deve essere parametrata al numero dei creditori e all’entità del passivo: nelle procedure di maggiori dimensioni è frequente il ricorso a piattaforme informatiche dedicate, in linea con quanto previsto dalla lettera c) del comma 2. Gli obblighi informativi periodici ex lettera d-bis), introdotti dal D.Lgs. 83/2022 in attuazione dell’art. 9 della direttiva UE 2019/1023, costituiscono uno strumento essenziale di monitoraggio dell’esecuzione del piano e devono essere assolti con cadenza tipicamente mensile o bimestrale. La violazione di tali obblighi, ove qualificabile come grave, costituisce presupposto per la revoca del concordato ex art. 106 CCII e per la successiva apertura della liquidazione giudiziale.
Domande frequenti
Cosa verifica il tribunale all’apertura del concordato preventivo?
Per il concordato liquidatorio verifica ammissibilità della proposta e fattibilità del piano (non manifesta inattitudine); per il concordato in continuità verifica la ritualità della proposta e la non manifesta inidoneità del piano.
Cosa significa "fattibilita'" del piano ex art. 47 CCII?
La fattibilità è definita normativamente come non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati. Il tribunale opera un sindacato di plausibilità e non un giudizio di merito sulla convenienza della proposta.
Quale somma deve versare il debitore dopo l’apertura?
Una somma ulteriore pari al 50% delle spese presunte per l’intera procedura, ovvero una minor somma non inferiore al 20% determinata dal tribunale, entro un termine perentorio di quindici giorni.
Cosa succede se il tribunale dichiara inammissibile la proposta?
Il tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni; in mancanza, su ricorso dei legittimati, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 37 CCII.
Il decreto di inammissibilità è impugnabile?
Si: è reclamabile dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte provvede in camera di consiglio con decreto motivato ai sensi degli artt. 737 e 738 c.p.c.