Art. 44 CCII – Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il debitore può presentare la domanda di cui all’articolo 40 con la documentazione prevista dall’articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale: a) fissa un termine, decorrente dall’iscrizione di cui all’articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’articolo 39, comma 1, oppure l’omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-bis, con la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2; b) nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi e autorizza il commissario al compimento delle attività di cui all’articolo 49, comma 3, lettera f); […] c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere; d) ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). 1 bis. Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all’articolo 46. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482ter del codice civile, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall’articolo 20, l’applicazione dell’articolo 2486 del codice civile. 1 ter. Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis, primo periodo, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti in difetto di autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto pronunciato ai sensi l del comma 1. 1 quater. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, primo periodo, il debitore può chiedere di giovarsi del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda di cui al comma 1 o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto.
2. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell’obbligo di cui al comma 1, lettera d).
3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.
In sintesi
Inquadramento sistematico nel procedimento unitario
L’art. 44 del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) costituisce uno snodo centrale del procedimento unitario disciplinato dal Titolo III, Capo IV, Sezione II del codice. La disposizione raccoglie l’eredità del cosiddetto "concordato in bianco" o "concordato con riserva" già previsto dall’art. 161, comma sesto, della legge fallimentare del 1942 (R.D. 267/1942), istituto introdotto dal D.L. 83/2012 per favorire l’emersione tempestiva della crisi e oggi rimodellato in chiave eurocompatibile dal D.Lgs. 14/2019 in attuazione della direttiva UE 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva. La norma è stata oggetto di significativi interventi correttivi: il D.Lgs. 147/2020 ne ha riallineato la formulazione, il D.Lgs. 83/2022 ne ha esteso l’ambito applicativo a tutti gli strumenti di regolazione della crisi e il D.Lgs. 136/2024 (cd. terzo correttivo) ha precisato i profili procedurali e la disciplina della revoca.
La funzione del deposito "con riserva"
Il comma 1 introduce una facoltà di accesso anticipato: il debitore può presentare la domanda ex art. 40 CCII allegando soltanto la documentazione di cui all’art. 39, comma 3 (bilanci degli ultimi tre esercizi o dichiarazioni dei redditi, situazione economico-patrimoniale aggiornata, elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione), riservandosi di presentare in un secondo momento la proposta, il piano e gli accordi. La ratio dell’istituto è duplice: da un lato consentire al debitore di beneficiare immediatamente delle misure protettive ex art. 46 CCII evitando azioni esecutive e cautelari pregiudizievoli; dall’altro lato concedere il tempo tecnico necessario per perfezionare la documentazione richiesta dagli artt. 39, commi 1 e 2, e dall’attestazione del professionista indipendente.
Il decreto del tribunale: contenuto obbligatorio
Il tribunale, valutata la regolarità formale della domanda, pronuncia un decreto a contenuto vincolato. La lettera a) impone la fissazione di un termine tra trenta e sessanta giorni decorrenti dall’iscrizione di cui all’art. 45, comma 2, prorogabile fino a ulteriori sessanta giorni su istanza del debitore corredata da un progetto di regolazione della crisi già in via di predisposizione. Il termine massimo complessivo è pertanto di centoventi giorni, in linea con quanto previsto dall’art. 6, paragrafo 8, della direttiva UE 2019/1023. La lettera b) dispone la nomina di un commissario giudiziale, figura di garanzia con poteri di vigilanza, di segnalazione al tribunale di atti di frode non dichiarati e di compimento delle attività di cui all’art. 49, comma 3, lettera f) CCII (notizia ai creditori dell’apertura). La lettera c) introduce un robusto sistema di obblighi informativi periodici a cadenza almeno mensile, comprensivi della gestione finanziaria, dell’attività di predisposizione del piano e della situazione economico-patrimoniale. La lettera d) prevede infine il versamento di una cauzione spese entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni.
Gli effetti protettivi e le deroghe al codice civile
Il comma 1-bis costituisce il cuore della tutela conservativa: dalla data del deposito della domanda e fino alla scadenza del termine ex comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all’art. 46 CCII, ossia l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti, il divieto di pagamento di crediti anteriori e l’inopponibilità degli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione. Particolarmente rilevante è la disattivazione dei meccanismi codicistici di reazione alla perdita del capitale sociale: non si applicano gli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545-duodecies c.c. La disposizione è coerente con la logica di favorire la continuità aziendale durante la fase di costruzione del piano. Resta tuttavia ferma l’applicazione dell'art. 2486 c.c. per il periodo anteriore al deposito, con conseguente responsabilità degli amministratori per atti non finalizzati alla mera conservazione del valore.
Atti di straordinaria amministrazione e revoca del decreto
Il comma 1-ter contiene una previsione di rigorosa selettività: gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti in difetto della specifica autorizzazione del tribunale sono inefficaci e determinano la revoca del decreto di concessione dei termini. La sanzione è radicale e si giustifica con l’esigenza di evitare condotte opportunistiche durante il periodo "di grazia". L’orientamento prevalente in dottrina qualifica l’inefficacia come opponibile erga omnes e rilevabile d'ufficio. Il comma 1-quater, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, consente al debitore di chiedere di giovarsi del regime sostanziale dello strumento prescelto depositando contestualmente o successivamente un progetto di regolazione conforme alle disposizioni che disciplinano quello specifico strumento, soluzione che agevola l’accesso a regimi specifici (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione).
La revoca dei termini: presupposti e procedimento
Il comma 2 disciplina il procedimento di revoca, ammesso su segnalazione del creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero. I presupposti sono tassativi: accertamento di atti di frode ai creditori non dichiarati nella domanda, condotte pregiudizievoli per una soluzione efficace della crisi, grave violazione degli obblighi informativi o violazione dell’obbligo di versamento della somma per le spese. Il decreto è adottato sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per la liquidazione giudiziale, con omissione di ogni formalità non essenziale al contraddittorio; non è soggetto a reclamo, in deroga al principio generale di impugnabilità dei provvedimenti decisori. La dottrina maggioritaria ritiene che la revoca apra la strada alla declaratoria di liquidazione giudiziale ove ne ricorrano i presupposti.
Sospensione feriale e profili pratici
Il comma 3 esclude la sospensione feriale dei termini di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1. La scelta è coerente con la natura conservativa dell’istituto e con la necessità di una rapida definizione della procedura. Sul piano operativo, è opportuno che gli amministratori predispongano fin dalla domanda di accesso con riserva una bozza avanzata di piano e individuino il professionista attestatore, onde evitare il rischio di proroghe non concedibili. Tizio e Caio, amministratori di una S.p.A. in tensione finanziaria, possono ad esempio depositare la domanda ex art. 44 corredata dei bilanci degli ultimi tre esercizi e ottenere sessanta giorni di tempo per perfezionare la proposta di concordato in continuità aziendale, beneficiando già nelle more delle misure protettive e della sterilizzazione delle norme civilistiche sulla perdita del capitale.
Coordinamento con la composizione negoziata e con gli altri strumenti
L’art. 44 CCII opera in stretto coordinamento con gli istituti contigui di gestione anticipata della crisi. La composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII), introdotta dal D.L. 118/2021 e poi trasfusa nel codice dal D.Lgs. 83/2022, costituisce uno strumento alternativo e antecedente al deposito della domanda ex art. 44, caratterizzato da natura stragiudiziale e dall’intervento di un esperto indipendente nominato dalla commissione presso la camera di commercio. Qualora la composizione negoziata non conduca a una soluzione, il debitore può transitare verso lo strumento di accesso con riserva, conservando in parte il dossier istruttorio già formato. Il D.Lgs. 136/2024 ha precisato il regime del passaggio, valorizzando l’idea di un percorso graduato dalla negoziazione assistita ai rimedi più incisivi. Anche il rapporto con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII), recepito in attuazione dell’art. 11 della direttiva UE 2019/1023, è stato chiarito: la domanda con riserva consente espressamente di optare in un secondo momento per tale strumento, particolarmente utile quando occorra superare il dissenso di una o più classi di creditori mediante il meccanismo del cross-class cram-down.
Profili processuali e onere documentale
Il procedimento ex art. 44 CCII si innesta nel rito unitario disciplinato dagli artt. 40 ss., con applicazione delle regole generali sul deposito telematico, la competenza del tribunale ex art. 27 CCII (sezioni specializzate per le imprese di rilevante dimensione e tribunale del luogo del centro degli interessi principali del debitore per le altre) e la pubblicità nel registro delle imprese. La documentazione iniziale ridotta non esime dal rispetto degli obblighi informativi sostanziali: il debitore deve indicare nella domanda il tipo di strumento per il quale intende riservarsi la presentazione del piano, evitando formulazioni meramente esplorative. La giurisprudenza di merito formatasi nel vigore della legge fallimentare e ritenuta applicabile in linea di continuità sanziona con l’inammissibilità le domande prive di un minimo nucleo progettuale, espressione del cd. abuso del processo. La dottrina maggioritaria ritiene che il commissario giudiziale, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 49, comma 3, lettera f), CCII, debba effettuare una verifica preliminare sulla coerenza tra dichiarazioni del debitore e situazione effettiva, segnalando tempestivamente al tribunale eventuali scostamenti rilevanti.
Domande frequenti
Cos'è il concordato con riserva ex art. 44 CCII?
E' la facoltà del debitore di accedere a uno strumento di regolazione della crisi depositando solo la documentazione contabile e riservandosi di presentare proposta, piano e accordi entro un termine fissato dal tribunale tra 30 e 60 giorni.
Quanto dura il termine concesso dal tribunale?
Il termine iniziale è compreso tra trenta e sessanta giorni dall’iscrizione nel registro imprese ed è prorogabile fino a ulteriori sessanta giorni in presenza di un progetto di regolazione della crisi già in via di predisposizione.
Quali effetti protettivi si producono dal deposito della domanda?
Operano gli effetti dell’art. 46 CCII (automatic stay) e si disattivano gli artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter e la causa di scioglimento ex art. 2484 n. 4 c.c. per riduzione del capitale.
Cosa accade se il debitore compie atti di straordinaria amministrazione non autorizzati?
Gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del tribunale sono inefficaci e comportano la revoca del decreto di concessione dei termini, con possibile apertura della liquidazione giudiziale.
Il termine concesso dall’art. 44 è soggetto a sospensione feriale?
No: il comma 3 esclude espressamente la sospensione feriale dei termini fissati ai sensi del comma 1, lettere a), c) e d), in ragione della natura conservativa e dell’urgenza del procedimento.