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Art. 32 CCII – Competenza sulle azioni che derivano dall’apertura delle procedure di liquidazione
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
2. Nei giudizi che derivano dall’apertura delle procedure di liquidazione promossi innanzi al tribunale incompetente, il giudice, anche d’ufficio, assegna alle parti un termine di non oltre trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell’articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio e collocazione sistematica
L’art. 32 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza, di seguito CCII) disciplina la competenza per le azioni che derivano dall’apertura delle procedure di liquidazione, sia giudiziale sia controllata. La norma si inserisce nel Capo II del Titolo III, dedicato alle regole di competenza, e riproduce, con adattamenti terminologici imposti dall’abolizione del termine «fallimento», il contenuto dell’abrogato art. 24 della legge fallimentare (R.D. 267/1942), la cui disciplina è stata integralmente recepita nel nuovo impianto codicistico a decorrere dal 15 luglio 2022.
La scelta di concentrare in capo al tribunale dell’apertura la cognizione su tutte le azioni derivanti dalla procedura risponde a un’esigenza di coerenza sistemica: il medesimo organo che conosce lo stato di insolvenza, governa il procedimento e supervisiona l’operato del curatore è naturalmente il giudice più attrezzato a valutare le implicazioni sostanziali e processuali delle controversie accessorie.
Ambito applicativo: le «azioni che derivano» dalla procedura
L’espressione «azioni che derivano dall’apertura della procedura» è tradizionalmente interpretata in senso ampio dalla dottrina e dall’orientamento prevalente. Rientrano nell’ambito:
Non rientrano invece nell’ambito le controversie il cui petitum e la cui causa petendi siano autonomi e preesistenti rispetto alla procedura, anche se la procedura medesima ne sia parte.
Carattere funzionale e inderogabile della competenza
La competenza di cui all’art. 32 CCII è di natura funzionale: essa non può essere derogata per accordo delle parti né modificata mediante regole ordinarie di proroga. Il secondo comma prevede espressamente che il giudice incompetente debba rilevare il difetto anche d'ufficio, senza attendere un’eccezione di parte. Questo tratto la distingue dalla competenza per valore o per territorio, che può divenire incontestabile per acquiescenza.
La qualificazione come competenza funzionale esclude altresì che l’inosservanza possa essere sanata. Il giudizio instaurato davanti al foro incompetente è affetto da un vizio non convalidabile, che impone la rimessione al giudice competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c., norma espressamente richiamata dal secondo comma.
Il meccanismo di riassunzione
Quando il giudice incompetente rileva il difetto, sia su eccezione di parte sia d'ufficio, deve compiere due atti contestuali: (i) assegnare un termine, non superiore a trenta giorni, per la riassunzione davanti al tribunale che ha aperto la procedura; (ii) ordinare la cancellazione della causa dal ruolo. La cancellazione ha efficacia immediata: la causa non è definita nel merito, ma rimane «pendente» agli effetti della litispendenza e dell’interruzione della prescrizione, purché la riassunzione avvenga nel termine assegnato.
Se la riassunzione non è tempestiva, il processo si estingue ai sensi dell’art. 50, comma 2, c.p.c. L’estinzione è dichiarata con ordinanza, impugnabile ai sensi dell’art. 178 c.p.c. Nella prassi il termine di trenta giorni è considerato perentorio, con la conseguenza che il giudice del merito non può accordare proroghe.
Coordinamento con la competenza per materia e con il tribunale delle imprese
Le procedure di liquidazione giudiziale di imprese di medie e grandi dimensioni sono di competenza del tribunale delle imprese (sezioni specializzate in materia di impresa) ai sensi del D.Lgs. 168/2003, come modificato dalla L. 134/2012. In tali ipotesi la concentrazione operata dall’art. 32 CCII si sovrappone alla specializzazione per materia, rafforzando ulteriormente la centralizzazione. Anche le azioni di responsabilità verso gli organi delle società a responsabilità limitata e per azioni rientrano nella competenza del tribunale delle imprese, sicché il coordinamento risulta coerente.
Differenze rispetto alla liquidazione controllata
L’art. 32 fa riferimento genericamente alle «procedure di liquidazione», includendo quindi sia la liquidazione giudiziale (artt. 121 ss. CCII) sia la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), quest'ultima destinata al sovraindebitamento del consumatore e del piccolo imprenditore. La competenza sul procedimento di liquidazione controllata appartiene al tribunale del luogo di residenza o sede del debitore al momento del deposito della domanda (art. 27, comma 3, CCII), e il medesimo tribunale sarà poi competente sulle azioni derivate.
Domande frequenti
Quale tribunale è competente per le azioni revocatorie nella liquidazione giudiziale?
Il tribunale che ha aperto la procedura di liquidazione giudiziale, indipendentemente dal valore della causa, ai sensi dell’art. 32 CCII.
Il giudice può rilevare d'ufficio la propria incompetenza nelle azioni derivanti dalla liquidazione?
Sì. L’art. 32, comma 2, CCII prevede espressamente che il giudice rilevi il difetto di competenza anche d'ufficio e assegni il termine per la riassunzione.
Cosa succede se la causa non viene riassunta nel termine assegnato dal giudice incompetente?
Il processo si estingue ai sensi dell’art. 50, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 32, comma 2, CCII.
La competenza dell’art. 32 CCII può essere derogata dalle parti?
No. Si tratta di competenza funzionale e inderogabile, non suscettibile di proroga né di sanatoria per acquiescenza delle parti.