← Torna a Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 30 CCII – Conflitto positivo di competenza

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Quando un procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza è stato aperto da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l’articolo 29, in quanto compatibile.

In sintesi

  • Il conflitto positivo di competenza si verifica quando più tribunali hanno aperto la medesima procedura concorsuale: prevale il tribunale che si è pronunciato per primo (criterio della priorità temporale).
  • Il tribunale che ha aperto la procedura successivamente trasmette gli atti al primo o richiede il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., senza pronuncia di incompetenza autonoma.
  • Si applica in quanto compatibile il regime dell’art. 29 CCII: trasmissione d'ufficio degli atti e facoltà del giudice ricevente di investire la Cassazione.
  • La regola della priorità della pronuncia assicura certezza e unicità della procedura, evitando il rischio di decisioni contraddittorie su patrimoni del medesimo debitore.
Natura e presupposti del conflitto positivo

L’art. 30 CCII disciplina il conflitto positivo di competenza, ossia la situazione in cui due o più tribunali abbiano entrambi aperto, e non solo semplicemente ricevuto la domanda, un procedimento per l’accesso a strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza nei confronti del medesimo debitore. Il conflitto positivo si distingue dal conflitto negativo (in cui nessun tribunale si ritiene competente, situazione non espressamente disciplinata dall’art. 30 ma risolvibile attraverso l’art. 29 in combinato con il regolamento di competenza d'ufficio).

Il presupposto applicativo della norma è che la procedura sia stata formalmente aperta da entrambi i tribunali: non è sufficiente il mero deposito della domanda o la fissazione dell’udienza, essendo necessario che sia intervenuto il provvedimento di apertura (es. il decreto di apertura del concordato preventivo ex art. 44 CCII, ovvero la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII). Qualora uno dei tribunali abbia solo ricevuto la domanda senza ancora aprire la procedura, non si configura tecnicamente un conflitto positivo e sarà sufficiente che quest'ultimo si dichiari incompetente ai sensi dell’art. 29 CCII.

Il criterio della priorità temporale

Il comma 1 adotta una soluzione di chiarezza e semplicità applicativa: il procedimento prosegue davanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo. Il momento rilevante è quello della pronuncia del provvedimento di apertura, non quello del deposito della domanda né quello della pubblicazione del provvedimento nel registro delle imprese.

La priorità della pronuncia è un criterio oggettivo e facilmente verificabile, che riduce i margini di incertezza e di possibile strumentalizzazione. In un sistema come quello italiano, in cui i procedimenti di regolazione della crisi possono avere scansioni temporali molto ravvicinate (si pensi a una domanda di concordato in bianco depositata contemporaneamente in due sedi diverse in conseguenza di un’incertezza sulla localizzazione del COMI), il criterio cronologico evita che due procedure parallele producano effetti giuridici incompatibili sul medesimo patrimonio.

Si consideri il caso di Tizio S.p.A., con sede legale a Roma e sede operativa a Milano: i creditori depositano istanza di liquidazione giudiziale sia al Tribunale di Roma sia al Tribunale di Milano. Entrambi i tribunali, senza che l’uno sia a conoscenza dell’iniziativa dell’altro, aprono la procedura in date diverse. Il Tribunale di Roma apre il 3 aprile; il Tribunale di Milano apre il 7 aprile. Ai sensi dell’art. 30, comma 1, CCII, il procedimento prosegue davanti al Tribunale di Roma, pronunciatosi per primo.

Meccanismo di risoluzione del conflitto

Il comma 2 stabilisce che il tribunale che si è pronunciato successivamente, accertato il conflitto, dispone la trasmissione degli atti al tribunale pronunciatosi per primo, senza pronunciare un’autonoma dichiarazione di incompetenza ordinaria ai sensi dell’art. 29, comma 1. In alternativa, se il secondo tribunale nutre dubbi sulla correttezza del criterio di priorità (ad esempio perché contesta la data della pronuncia del primo tribunale), può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., rimettendo la questione alla Corte di Cassazione.

Il richiamo all’art. 29 «in quanto compatibile» comporta che si applichi la disciplina della trasmissione officiosa degli atti, delle comunicazioni alle parti e, soprattutto, la salvezza degli effetti degli atti compiuti nel procedimento aperto dal secondo tribunale (art. 31 CCII). Gli atti istruttori, le misure cautelari e i provvedimenti urgenti già adottati dal secondo tribunale non perdono dunque efficacia per il semplice fatto che la procedura prosegua davanti al primo. Questa soluzione tutela i creditori e il debitore che abbiano già compiuto attività processuali nel secondo procedimento.

Coordinamento con la disciplina dei gruppi di imprese

Nell’ambito dei gruppi di imprese di rilevante dimensione (artt. 284 ss. CCII), la possibilità che singole imprese del gruppo abbiano il proprio COMI in circoscrizioni diverse, con la conseguenza che la procedura di gruppo si radichi davanti alle sezioni specializzate di più capoluoghi, rende il tema del conflitto positivo particolarmente delicato. Il correttivo D.Lgs. 83/2022 ha introdotto meccanismi di coordinamento tra le procedure di gruppo, che tuttavia non eliminano in radice il rischio di aperture parallele. In tali casi l’art. 30 CCII fornisce la regola di chiusura del sistema: la priorità della pronuncia determina quale sezione specializzata gestisce il fascicolo principale.

Domande frequenti

Quando si verifica un conflitto positivo di competenza nelle procedure concorsuali?

Quando due o più tribunali hanno entrambi formalmente aperto una procedura nei confronti del medesimo debitore, non essendo sufficiente il solo deposito della domanda (art. 30, comma 1, CCII).

Quale criterio stabilisce quale tribunale prosegue il procedimento in caso di conflitto positivo?

Il criterio della priorità temporale: prosegue il tribunale che ha emesso per primo il provvedimento di apertura della procedura, indipendentemente dalla data di deposito della domanda (art. 30, comma 1, CCII).

Il secondo tribunale deve pronunciare una formale declaratoria di incompetenza?

No. Dispone la trasmissione degli atti al primo tribunale o richiede il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.; si applica in quanto compatibile la disciplina dell’art. 29 CCII (art. 30, comma 2, CCII).

Gli atti compiuti nel procedimento aperto per secondo restano validi dopo la trasmissione al primo tribunale?

Sì. Per effetto del rinvio all’art. 29 e dell’art. 31 CCII, gli atti e le misure adottate dal secondo tribunale conservano piena efficacia anche dopo il trasferimento del procedimento.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.