Art. 1 CCII – Ambito di applicazione
In vigore dal 15 luglio 2022 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di: a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l’insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice; b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 293.
3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.
4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
In sintesi
L’articolo 1 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (CCII) è la porta d'ingresso dell’intera disciplina: definisce chi è soggetto alle regole sulla crisi e sull’insolvenza e quali aree restano governate da leggi speciali. La norma segna il passaggio definitivo dalla vecchia legge fallimentare (R.D. 267/1942) a un sistema unitario, ispirato alla Direttiva UE 2019/1023 e organizzato attorno a un perimetro soggettivo molto più largo del fallimento.
L’ambito soggettivo: chi rientra nel CCII
Il primo comma fissa una nozione ampia di debitore che merita di essere letta a strati. Sul piano soggettivo, il codice si applica a quattro categorie:
L’inclusione dell’imprenditore agricolo è una delle novità sistematiche più rilevanti: nella legge fallimentare era escluso dal fallimento (era ammesso solo al concordato preventivo dopo il 2015 con limitazioni), mentre nel CCII rientra a pieno titolo nel perimetro, pur con regole adattate (ad es. accesso al concordato minore e al piano di ristrutturazione).
L’esclusione di Stato ed enti pubblici
La norma esclude espressamente lo Stato e gli enti pubblici dal proprio raggio d'azione. La ratio è doppia: da un lato lo Stato non può fallire per ragioni di sovranità; dall’altro la crisi degli enti pubblici locali è governata dal TUEL (D.Lgs. 267/2000, artt. 244-269), che disciplina il dissesto finanziario degli enti locali con un modello del tutto diverso, fondato sulla figura della Commissione straordinaria di liquidazione.
Le leggi speciali fatte salve: il "doppio binario"
Il comma 2 introduce una clausola di salvezza per due discipline storicamente autonome:
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese (legge Prodi-bis, D.Lgs. 270/1999, e legge Marzano, D.L. 347/2003). Si tratta della procedura concorsuale riservata alle imprese di rilevanti dimensioni (oltre 200 dipendenti e debiti superiori a 300 milioni, salvo modulazioni) che presentino concrete prospettive di recupero. La clausola di salvezza non è totale: la norma chiarisce che, quando l’amministrazione straordinaria non esaurisce la disciplina applicabile, restano applicabili anche le procedure ordinarie del CCII. È quello che la dottrina chiama "doppio binario": il giudice e il commissario straordinario possono attingere alle norme del codice per riempire vuoti regolamentari.
Liquidazione coatta amministrativa (art. 293 CCII e leggi di settore). È la procedura applicabile a banche, assicurazioni, SIM, intermediari finanziari e altre imprese soggette a vigilanza pubblica. Resta governata dal TUB (D.Lgs. 385/1993), dal Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) e dal TUF (D.Lgs. 58/1998), ciascuno con le proprie autorità di vigilanza (Banca d'Italia, IVASS, CONSOB).
Società pubbliche: rinvio al TUSP
Il comma 3 fa salvo il regime speciale per le società a controllo pubblico, in house e a partecipazione pubblica disciplinate dal TUSP (D.Lgs. 175/2016, in particolare art. 14). Il TUSP impone agli enti pubblici soci di adottare programmi di valutazione del rischio e contiene una regola severa: la società pubblica in crisi non può essere salvata con ripiani patrimoniali ricorrenti, dovendo invece accedere alle procedure concorsuali ordinarie quando ricorrano i presupposti.
Regioni a statuto speciale e province autonome
Il comma 4, di stretta tecnica costituzionale, coordina la disciplina con gli Statuti speciali e con la riforma del Titolo V (legge cost. 3/2001). In pratica, la liquidazione coatta amministrativa nei territori delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano è applicabile in quanto compatibile con le competenze loro riconosciute. La materia "ordinamento civile" è di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. l, Cost.), ma alcune competenze concorrenti (es. ordinamento del credito) possono incidere sull’applicabilità.
Collegamenti con il resto del codice
La portata operativa dell’art. 1 si chiarisce leggendolo insieme a:
Differenze rispetto alla legge fallimentare
La legge fallimentare (R.D. 267/1942) era costruita attorno alla figura del "fallito" e all’idea della liquidazione del patrimonio. Il CCII rovescia la prospettiva: l’art. 1, letto in connessione con l’art. 3 (adeguatezza degli assetti per la rilevazione tempestiva della crisi), rende il debitore protagonista di un percorso di emersione precoce e di scelta tra una pluralità di strumenti, di cui la liquidazione giudiziale è solo l’opzione estrema. Il termine "fallimento" è espunto dalla terminologia ufficiale (cfr. art. 349, che ne dispone la sostituzione con "liquidazione giudiziale" in tutta la legislazione previgente).
Domande frequenti
Il Codice della Crisi d'Impresa si applica solo alle imprese o anche ai privati?
Il CCII si applica anche alle persone fisiche non imprenditori. L’art. 1 include espressamente i consumatori (persona fisica che agisce per scopi estranei all’impresa) e i professionisti, che possono accedere agli strumenti del sovraindebitamento disciplinati dagli articoli 65-83.
L’imprenditore agricolo è soggetto alla liquidazione giudiziale?
L’imprenditore agricolo rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione del CCII, ma non è soggetto alla liquidazione giudiziale, che resta riservata agli imprenditori commerciali ex art. 121. Può accedere agli strumenti di regolazione della crisi e, se sotto soglia, agli strumenti del sovraindebitamento, compreso il concordato minore.
Le società pubbliche possono essere assoggettate al CCII?
Sì, le società a controllo pubblico, in house e a partecipazione pubblica disciplinate dal TUSP (D.Lgs. 175/2016) sono soggette al CCII quando ricorrono i presupposti, fatte salve le specifiche disposizioni delle leggi speciali di settore. Lo Stato e gli enti pubblici in senso stretto sono invece esclusi.
Cosa succede alle grandi imprese in amministrazione straordinaria?
Le grandi imprese in stato di insolvenza restano governate dalla legge Prodi-bis (D.Lgs. 270/1999) e dalla legge Marzano (D.L. 347/2003). Tuttavia il comma 2 dell’art. 1 chiarisce che, quando l’amministrazione straordinaria non disciplina in via esclusiva un profilo, restano applicabili anche le procedure ordinarie del CCII. È il cosiddetto doppio binario.
Il CCII si applica anche nelle regioni a statuto speciale?
Sì, le disposizioni del CCII si applicano anche in Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e con le norme di attuazione. Il comma 4 dell’art. 1 lo prevede espressamente con riferimento alla legge costituzionale 3/2001.