Art. 40 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Modalità per il riversamento dell’Irap e dell’addizionale Irpef
In vigore dal 01/01/1998
1. Ai fini del versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 alle regioni, sono istituiti presso la tesoreria centrale dello Stato specifici conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano e, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle predette provincie autonome, specifiche contabilità speciali di girofondi intestate alle stesse regioni e provincie autonome. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di riversamento delle somme riscosse sui conti di cui al comma 1. DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 41-42 32 3. Al fine del versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 non si applica il secondo comma dell’articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
In sintesi
La funzione della norma nel sistema dei versamenti regionali
L’articolo 40 del D.Lgs. 446/97 disciplina il meccanismo tecnico attraverso cui il gettito dell’IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF viene incanalato dalle casse erariali verso le singole regioni. Si tratta di una disposizione di carattere procedurale-contabile, ma di grande rilevanza nel funzionamento pratico dell’imposta: senza un sistema efficiente di riversamento, il gettito resterebbe in mani statali e le regioni non potrebbero disporne per le proprie finalità di spesa, principalmente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
I conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale (comma 1)
Il comma 1 istituisce presso la Tesoreria centrale dello Stato specifici conti correnti infruttiferi intestati a ciascuna regione e a ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano. La qualificazione come "infruttiferi" è rilevante: le regioni non maturano interessi sul saldo giacente nei conti, il che elimina ogni incentivo a ritardare i flussi di spesa ma priva anche le regioni di una rendita finanziaria sulle giacenze. In parallelo, presso le sezioni di Tesoreria provinciale operanti nei capoluoghi di regione e nelle province autonome, sono istituite specifiche contabilità speciali di girofondi intestate alle stesse regioni. Questa struttura a due livelli (centrale e provinciale) riflette l’organizzazione periferica della tesoreria dello Stato.
Le modalità di riversamento (comma 2)
Il comma 2 rinvia a un decreto del Ministro del tesoro (oggi Ministro dell’economia e delle finanze), di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, per la definizione delle modalità operative di riversamento. Questa scelta normativa riflette la natura tecnica e mutevole delle procedure di riversamento, che devono adattarsi ai sistemi informatici e alle esigenze operative della tesoreria. La Conferenza Stato-Regioni ha un ruolo consultivo, coerente con il carattere regionale del tributo e con la necessità di garantire un flusso prevedibile e tempestivo delle risorse alle regioni.
La deroga al divieto di compensazione (comma 3)
Il comma 3 contiene una disposizione tecnica ma importante: per il versamento dell’IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF, non si applica il secondo comma dell’articolo 63 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (la legge di contabilità generale dello Stato). Quella norma vieta la compensazione tra crediti e debiti verso lo Stato nelle operazioni di tesoreria. La deroga è necessaria perché i versamenti IRAP e addizionale regionale, sebbene transitino attraverso la tesoreria statale, hanno come destinatario finale la regione e non l’erario statale: applicare il divieto di compensazione avrebbe creato complicazioni operative nel sistema di riversamento. La deroga consente quindi una gestione dei flussi più flessibile e funzionale all’architettura del sistema.
Evoluzione normativa e contesto attuale
Le disposizioni dell’art. 40 erano fondamentali nel contesto della prima applicazione dell’IRAP (1998), quando era necessario costruire ex novo i meccanismi di raccolta e attribuzione del gettito alle regioni. Oggi, dopo oltre venticinque anni di operatività, i meccanismi di riversamento sono consolidati e gestiti in modo routinario dall’Agenzia delle entrate e dal MEF. L’articolo ha mantenuto la sua formulazione originaria, segno che il legislatore non ha ritenuto necessario aggiornarlo con modifiche strutturali. Nel quadro del federalismo fiscale, l’art. 40 va letto in combinato con la L. 42/2009 e i decreti attuativi, che hanno ridefinito in parte il sistema di finanziamento regionale pur mantenendo l’IRAP come fonte principale.
Nota sul coordinamento con l’addizionale regionale IRPEF
L’art. 40 disciplina congiuntamente il riversamento dell’IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF (prevista dall’art. 50 del D.Lgs. 446/97). I due tributi, pur avendo presupposti e basi imponibili molto diversi, condividono lo stesso canale di riversamento alle regioni. Questo accorpamento procedurale semplifica la gestione ma rende necessario che i conti correnti regionali distinguano internamente tra le due entrate, ai fini del controllo contabile regionale e della verifica del rispetto dei patti di stabilità interni.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare Min. Finanze n. 141/E del 4 giugno 1998
Agenzia delle Entrate
Definisce le modalita' di riversamento dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF: il versamento e' unificato e affluisce alle regioni titolari del tributo secondo i criteri stabiliti con decreto interministeriale, in deroga alle ordinarie disposizioni di contabilita' di Stato.
Leggi il documento su def.finanze.itCircolare Min. Finanze n. 263 del 12 novembre 1998
Agenzia delle Entrate
Chiarisce gli adempimenti operativi per il versamento IRAP e per la regolarizzazione delle rate scadute il 30 ottobre 1998 ai sensi del D.L. 378/1998, dettagliando i codici tributo e le modalita' tecniche di riversamento alle regioni.
Leggi il documento su www.finanze.gov.itDomande frequenti
Come arriva il gettito IRAP alle regioni?
Tramite specifici conti correnti infruttiferi intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria centrale dello Stato, istituiti dall’art. 40 D.Lgs. 446/97. Le modalità operative di riversamento sono definite con decreto ministeriale del MEF, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
I conti correnti regionali per l’IRAP maturano interessi?
No. Il comma 1 dell’art. 40 li qualifica espressamente come infruttiferi: le regioni non percepiscono interessi sulle giacenze nei conti di tesoreria. Questa scelta elimina incentivi finanziari a ritardare i pagamenti e semplifica la contabilità tra Stato e regioni.
Perché l’art. 40 prevede una deroga al divieto di compensazione ex R.D. 2440/1923?
Il divieto di compensazione ex art. 63, comma 2, R.D. 2440/1923 è derogato perché il gettito IRAP, pur transitando dalla tesoreria statale, è destinato alle regioni e non allo Stato. Applicare il divieto avrebbe creato ostacoli operativi nel sistema di riversamento regionale.
L’art. 40 disciplina solo l’IRAP o anche altri tributi regionali?
L’art. 40 disciplina congiuntamente il riversamento dell’IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF (art. 50 D.Lgs. 446/97). Entrambi transitano attraverso gli stessi conti correnti regionali presso la Tesoreria centrale e le contabilità speciali di girofondi provinciali.