Art. 28 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Addizionale comunale e provinciale all’imposta regionale sulle attività produttive
In vigore dal 01/01/1998
(1) […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 12, comma 2, DLgs. 10.4.1998 n. 137, pubblicata in G.U. 11.5.1998 n. 107. Testo precedente: “(Addizionale comunale e provinciale all’imposta regionale sulle attività produttive). – 1. Con legge regionale da adottarsi entro il 31 luglio 1999 sono stabilite le aliquote minime, rispettivamente, dell’addizionale comunale e di quella provinciale all’imposta regionale sulle attività produttive; dette aliquote devono assicurare un gettito pari al complesso delle somme, comprensive degli eventuali conguagli, devolute dalla regione, ai sensi dell’articolo 27 per l’anno di imposta 1999, ai comuni e alle province del territorio di competenza. Con la medesima legge la regione diminuisce l’aliquota di base dell’imposta regionale sulle attività produttive in misura pari alla somma delle due aliquote addizionali suddette e può rideterminare l’aliquota regionale entro il limite di cui all’articolo 16, comma 3. 2. I comuni e le province, previa emanazione della legge regionale di cui al comma 1, con delibera da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale, possono istituire l’addizionale comunale o provinciale di cui al comma 1; i comuni e le province hanno facoltà di aumentare l’aliquota dell’addizionale in misura non superiore ad una volta e DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 29-31 28 mezza l’aliquota minima stabilita dalla predetta legge regionale. 3. I soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive dovranno ripartire la corrispondente base imponibile utilizzando gli stessi criteri indicati nell’articolo 4, comma 2, con riferimento al territorio provinciale e comunale. Alle basi imponibili provinciali e comunali così determinate si applicano le aliquote delle addizionali deliberate dagli enti locali predetti. 4. La legge di cui al comma 1 non può avere effetto anteriore al secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.“.
In sintesi
Contesto storico: l’addizionale comunale e provinciale all’IRAP
L’art. 28 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, faceva parte del disegno originario dell’IRAP come tributo regionale con una componente di compartecipazione anche per i comuni e le province. La norma prevedeva che, accanto all’aliquota regionale di base, potessero essere istituite con legge regionale un’addizionale comunale e un’addizionale provinciale all’IRAP, destinate a compensare il gettito che i Comuni e le Province avrebbero perso con la soppressione dei tributi locali prevista dal medesimo D.Lgs. 446/97 (in particolare l’ICIAP e altri tributi minori).
L’articolo è stato tuttavia abrogato dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, prima che il meccanismo potesse entrare effettivamente a regime. La soppressione anticipata riflette il mutamento di indirizzo politico-fiscale verificatosi nel breve lasso di tempo tra l’approvazione del D.Lgs. 446/97 (dicembre 1997) e i decreti attuativi (1998), che hanno preferito mantenere distinti i flussi finanziari verso Regioni ed enti locali senza stratificare ulteriori addizionali sull’IRAP.
Il testo originario: struttura dell’addizionale
Il comma 1 del testo abrogato prevedeva che entro il 31 luglio 1999 ciascuna regione adottasse una legge regionale che stabilisse le aliquote minime dell’addizionale comunale e di quella provinciale all’IRAP. Le aliquote minime dovevano garantire un gettito pari al complesso delle somme devolute dalla regione ai Comuni e alle Province ai sensi dell’art. 27 (che disciplinava la compartecipazione degli enti locali al gettito IRAP) per l’anno d'imposta 1999. In parallelo, la regione era tenuta a ridurre la propria aliquota IRAP di base in misura pari alla somma delle due addizionali istituite, mantenendo la neutralità fiscale complessiva per i soggetti passivi.
Il comma 2 attribuiva ai Comuni e alle Province la facoltà di deliberare l’istituzione delle rispettive addizionali, previo intervento della legge regionale, e consentiva di aumentare l’aliquota dell’addizionale fino a una volta e mezza l’aliquota minima fissata dalla regione. La delibera era soggetta a pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
Il comma 3 disciplinava la determinazione delle basi imponibili provinciali e comunali: i soggetti passivi IRAP avrebbero dovuto ripartire la propria base imponibile complessiva seguendo gli stessi criteri previsti dall’art. 4, comma 2 (ripartizione tra regioni in base alle retribuzioni), applicati però a livello di singolo comune e singola provincia. Le aliquote delle addizionali deliberate dagli enti locali si sarebbero poi applicate alle rispettive basi imponibili così determinate.
Il comma 4 prevedeva che la legge regionale istitutiva delle aliquote minime non potesse avere effetto anteriore al secondo anno successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. 446/97, ovvero non prima dell’anno d'imposta 2000, garantendo un periodo di adeguamento agli enti locali e ai contribuenti.
Le ragioni dell’abrogazione
L’abrogazione del meccanismo dell’addizionale locale all’IRAP è riconducibile a una pluralità di fattori:
Il regime vigente: come sono finanziati oggi Comuni e Province
Dopo l’abrogazione dell’art. 28, il finanziamento degli enti locali legato al gettito IRAP è avvenuto attraverso diversi strumenti, tra cui:
Rilevanza attuale dell’art. 28
Pur abrogato, l’art. 28 conserva interesse storico-sistematico per comprendere l’architettura originaria del D.Lgs. 446/97 e le intenzioni del legislatore del 1997 in materia di autonomia fiscale degli enti locali. La sua abrogazione rapida (meno di cinque mesi dopo l’approvazione del decreto istitutivo) è emblematica delle difficoltà che hanno storicamente caratterizzato il percorso del federalismo fiscale italiano: le norme vengono adottate come parte di una riforma organica, ma poi soppresse o modificate prima di entrare effettivamente a regime, lasciando incompiuto il disegno sistematico originario.
Dal punto di vista pratico, nessun contribuente ha mai dovuto applicare l’addizionale comunale o provinciale all’IRAP prevista dall’art. 28 nel testo originario, e nessun ente locale ha mai adottato la delibera istitutiva dell’addizionale, poiché l’abrogazione è intervenuta prima della scadenza prevista per l’adozione delle leggi regionali.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 368/E del 12 dicembre 2007
Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento tramite F24 dell'addizionale comunale all'IRPEF in acconto e a saldo, in attuazione dell'art. 1, comma 143, della legge 296/2006. I principali codici operativi sono 3847 (acconto da sostituti) e 3848 (saldo), accanto al gia' esistente 3844 (autotassazione saldo).
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
L’art. 28 D.Lgs. 446/97 è ancora in vigore?
No. L’art. 28 è stato abrogato dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, prima ancora di entrare a regime. Il meccanismo dell’addizionale comunale e provinciale all’IRAP non ha mai trovato applicazione pratica.
Cosa prevedeva originariamente l’art. 28?
Il testo originario disciplinava un’addizionale comunale e una provinciale all’IRAP, istituite con legge regionale, per compensare il gettito perso dagli enti locali con la soppressione dei tributi locali. Le aliquote sarebbero state calcolate sulla stessa base imponibile IRAP, ripartita per territorio.
Perché il meccanismo dell’addizionale locale all’IRAP non ha funzionato?
L’abrogazione rapida è dovuta alla complessità amministrativa (ripartizione della base per comune), al rischio di frammentazione delle aliquote e alla scelta politica di preferire trasferimenti diretti e compartecipazioni ai tributi erariali rispetto ad addizionali autonomamente deliberate dagli enti locali.
Come vengono finanziate oggi Comuni e Province al posto dell’addizionale IRAP?
I Comuni si finanziano principalmente con l’addizionale comunale IRPEF, l’IMU e il canone unico patrimoniale. Le Province hanno un autonomo gettito da imposta sulle assicurazioni RC auto e da tributi provinciali. Entrambi beneficiano di fondi perequativi statali e regionali.
Esistono ancora addizionali regionali all’IRAP?
Sì, le addizionali regionali all’IRAP sono distinte dall’addizionale locale abrogata dall’art. 28. Le regioni possono modificare l’aliquota IRAP di base entro i limiti dell’art. 16 D.Lgs. 446/97, differenziandola per categorie di contribuenti. Non si tratta di un’addizionale in senso tecnico, ma di una variazione dell’aliquota ordinaria.