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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Prima degli esempi: dove si tassa il servizio?

L’art. 7-ter DPR 633/1972 contiene la regola generale di territorialità per le prestazioni di servizi. È fondamentale per consulenti, software house, agenzie marketing, professionisti e imprese che lavorano con clienti esteri.

La prima distinzione è tra cliente soggetto passivo IVA e cliente privato. La seconda riguarda luogo di stabilimento, partita IVA, natura del servizio ed eventuali regole speciali.

L’errore più comune è emettere fattura estera con una dicitura standard senza verificare se il cliente è B2B, dove è stabilito e quali adempimenti collegati servono.

Prima di fatturare estero

  • cliente B2B o B2C;
  • Paese stabilimento;
  • partita IVA/VIES;
  • tipo servizio;
  • dicitura e adempimenti.

Caso 1: consulenza a società francese

Scenario. Un consulente italiano fattura analisi strategica a una società con partita IVA francese.

Come si legge in pratica. Va verificato cliente soggetto passivo e regola B2B. Fattura e adempimenti devono essere coerenti.

Documenti

  • partita IVA;
  • VIES;
  • contratto;
  • prova servizio;
  • fattura.

Caso 2: servizio a privato svizzero

Scenario. Una società italiana offre servizio online a persona fisica residente in Svizzera.

Come si legge in pratica. B2C e regole speciali possono cambiare il trattamento. Non si può usare automaticamente la regola B2B.

Controlli

  • status cliente;
  • indirizzo;
  • tipo servizio;
  • pagamento;
  • regole speciali.

Caso 3: software SaaS a clienti UE

Scenario. Una software house vende abbonamenti a imprese e privati UE.

Come si legge in pratica. Bisogna separare B2B e B2C, verificare dati cliente e procedure IVA estere/OSS se rilevanti.

Procedura

  • anagrafica;
  • VAT number;
  • contratto;
  • log paese;
  • fatturazione.

Quando chiedere una verifica

Per servizi esteri, SaaS e consulenze UE/extra UE: verifica territorialità IVA.

Norme e fonti collegate

Art. 7-ter T.U.IVA, art. 17 T.U.IVA, art. 21 T.U.IVA.

Fonti affidabili

Domande frequenti

B2B e B2C cambiano?

Sì, sono decisivi.

Devo controllare VIES?

Per clienti UE soggetti passivi è molto utile.

La fattura estera è sempre senza IVA?

No, dipende dalla regola territoriale.

Serve conservare prove del cliente?

Sì, anagrafica e status sono importanti.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.