Art. 826 c.p.c. – Correzione del lodo
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Ciascuna parte può chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo:
a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato
una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri;
b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell’articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4).
Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Della correzione è data
comunicazione alle parti a norma dell’articolo 824.
Se gli arbitri non provvedono, l’istanza di correzione è proposta al tribunale nel cui circondario ha
sede l’arbitrato.
Se il lodo è stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale del luogo in cui è stato depositato. Si
applicano le disposizioni dell’articolo 288, in quanto compatibili.
Alla correzione può provvedere anche il giudice di fronte al quale il lodo è stato impugnato o fatto
valere.
In sintesi
Ciascuna parte può chiedere agli arbitri, entro un anno, la correzione di errori materiali o l'integrazione del lodo con elementi mancanti.
Ratio
L'art. 826 c.p.c. introduce nel processo arbitrale un meccanismo analogo alla correzione degli errori materiali prevista per le sentenze dagli artt. 287-288 c.p.c. La ratio è permettere la rettifica di vizi meramente formali o materiali senza dover ricorrere all'impugnazione per nullità, che è rimedio più grave e ha effetti potenzialmente demolitivi.
La disposizione tutela l'integrità del lodo come documento giuridico: errori di trascrizione, divergenze tra gli originali, calcoli aritmeticamente errati non incidono sul nucleo decisionale ma possono compromettere l'attuazione pratica della pronuncia.
Analisi
Il primo comma distingue due tipologie di intervento: a) la correzione in senso stretto di omissioni, errori materiali o di calcolo, incluse le divergenze tra diversi originali o relative alle sottoscrizioni; b) l'integrazione del lodo con gli elementi formali elencati nell'art. 823, nn. 1-4 (indicazione delle parti, dell'oggetto della controversia, delle ragioni della decisione, del luogo e della data). Non è invece ammessa la correzione del dispositivo per ragioni di merito.
Il secondo comma fissa il procedimento: gli arbitri sentono le parti e provvedono entro 60 giorni. La correzione è comunicata alle parti secondo le forme dell'art. 824. Il terzo comma prevede un meccanismo sussidiario: se gli arbitri non provvedono, l'istanza va proposta al tribunale del circondario in cui ha sede l'arbitrato.
Il quarto comma introduce una regola speciale per il lodo già depositato: in tal caso la competenza spetta al tribunale del luogo di deposito, con applicazione in quanto compatibili delle forme dell'art. 288 c.p.c. L'ultimo comma attribuisce potere correttivo anche al giudice dell'impugnazione o al giudice davanti al quale il lodo è fatto valere.
Quando si applica
Il rimedio è applicabile quando il lodo contiene errori che non toccano la sostanza della decisione: cifre errate per mero errore aritmetico, nomi scritti in modo inesatto, date sbagliate, omissione del luogo di pronuncia. Non è utilizzabile per rimettere in discussione le valutazioni giuridiche o di merito degli arbitri, né per introdurre nuove domande.
Il termine di un anno decorre dalla comunicazione del lodo alle parti. L'istanza di correzione, come chiarito dall'art. 828, non sospende il termine per l'impugnazione per nullità.
Connessioni
La norma richiama espressamente: art. 823 (requisiti del lodo), art. 824 (comunicazione), art. 288 (correzione delle sentenze), art. 828 (rapporto con i termini dell'impugnazione per nullità). Sul piano sistematico, il rimedio si affianca all'impugnazione per nullità ex art. 829 come strumento alternativo e meno radicale.
Domande frequenti
Posso chiedere la correzione del lodo se gli arbitri hanno sbagliato un calcolo?
Sì, l'art. 826 consente espressamente la correzione di errori di calcolo e omissioni materiali. L'istanza va presentata agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo.
Entro quanto tempo gli arbitri devono correggere il lodo?
Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, dopo aver sentito le parti. Se non provvedono entro questo termine, la parte può rivolgersi al tribunale competente.
La richiesta di correzione blocca il termine per impugnare il lodo per nullità?
No. L'istanza di correzione non sospende il termine di 90 giorni per l'impugnazione per nullità. Tuttavia, le parti corrette possono essere impugnate nei termini ordinari decorrenti dalla comunicazione dell'atto di correzione.
Se il lodo è già stato depositato in tribunale, a chi chiedo la correzione?
Al tribunale del luogo in cui il lodo è stato depositato, applicando le disposizioni dell'art. 288 c.p.c. in quanto compatibili. Non si torna dagli arbitri.
Può il giudice correggere il lodo durante il giudizio di impugnazione?
Sì. L'art. 826 prevede espressamente che la correzione possa essere disposta anche dal giudice davanti al quale il lodo è stato impugnato o fatto valere.