← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 816-bis c.p.c. – Svolgimento del procedimento

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Le parti possono stabilire nella convenzione d’arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore

all’inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua

dell’arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del

giudizio e determinare la lingua dell’arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Essi debbono in

ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti

possibilità di difesa.

Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di espressa limitazione, la

procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la

determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere

destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua

impugnazione

Le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare le

ordinanze circa lo svolgimento del procedimento.

Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di

provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Le parti possono stabilire le regole procedurali e la lingua dell'arbitrato nella convenzione o con atto scritto anteriore all'inizio del giudizio.
  • In mancanza, gli arbitri regolano il procedimento e determinano la lingua, garantendo sempre il contraddittorio con equivalenti possibilità di difesa.
  • Le parti possono stare in arbitrato tramite difensori con procura estesa a tutti gli atti processuali, salvo espressa limitazione.
  • Il presidente del collegio può essere autorizzato a deliberare autonomamente le ordinanze procedurali.
  • Le questioni processuali sono decise con ordinanza revocabile non soggetta a deposito, oppure con lodo non definitivo.

Le parti possono disciplinare il procedimento arbitrale e la lingua dell'arbitrato; gli arbitri devono garantire contraddittorio effettivo con equivalenti possibilità di difesa per entrambe le parti.

Ratio

L'art. 816-bis c.p.c., introdotto dalla riforma del 2006 (D.Lgs. 40/2006) in sostituzione della disciplina contenuta nell'art. 816, aggiorna la disciplina del procedimento arbitrale valorizzando ulteriormente l'autonomia privata e adeguando le regole italiane agli standard internazionali dell'arbitrato commerciale. La norma recepisce il principio cardine del contraddittorio in termini più moderni rispetto al testo previgente, richiedendo non solo l'assegnazione di termini, ma la garanzia di «ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa».

La previsione della lingua dell'arbitrato risponde alle esigenze degli arbitrati internazionali che coinvolgono parti o arbitri stranieri, consentendo procedure in lingua diversa dall'italiano.

Analisi

Il primo comma disciplina la fonte delle regole procedurali: convenzione arbitrale o atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio. In mancanza, gli arbitri esercitano il potere ordinatorio determinando anche la lingua. Il contraddittorio è esplicitamente qualificato come principio da «attuare», con l'obbligo di garantire alle parti possibilità di difesa «ragionevoli ed equivalenti»: questa formulazione è più esigente del mero obbligo di assegnare termini.

Il secondo comma regola la rappresentanza in giudizio tramite difensori: la procura al difensore si estende, salvo limitazione espressa, a qualsiasi atto processuale, comprese la rinuncia agli atti e la proroga del termine per il lodo. Significativa è la previsione che il difensore possa essere destinatario della comunicazione e notificazione del lodo e della sua impugnazione. Il terzo comma introduce la possibilità di attribuire al solo presidente del collegio il potere di deliberare le ordinanze procedurali ordinarie, semplificando la gestione del giudizio collegiale. Il quarto comma disciplina le ordinanze sulle questioni processuali: revocabili, non soggette a deposito; oppure, in alternativa, lodo non definitivo.

Quando si applica

L'art. 816-bis si applica a tutti i procedimenti arbitrali rituali, con particolare rilevanza per gli arbitrati internazionali o multilinguistici e per quelli gestiti da collegi arbitrali. Assume specifica importanza nelle controversie in cui le parti siano rappresentate da difensori, per definire l'ampiezza dei poteri della procura arbitrale.

La norma rileva anche ai fini dell'impugnazione del lodo per nullità: la violazione del principio del contraddittorio nella versione rafforzata dell'«equivalenza» delle possibilità difensive costituisce motivo di nullità ex art. 829, n. 9, c.p.c.

Connessioni

L'art. 816-bis si coordina con l'art. 816 (disciplina previgente, ancora applicabile ai procedimenti instaurati ante riforma), l'art. 816-ter (istruzione probatoria), l'art. 819 (competenza), l'art. 825 (exequatur) e l'art. 829, n. 9 (nullità per violazione del contraddittorio). Sul piano costituzionale e convenzionale, il principio del contraddittorio richiamato si raccorda con l'art. 111 Cost. e con l'art. 6 CEDU in tema di processo equo.

Domande frequenti

Le parti possono scegliere una lingua straniera per l'arbitrato in Italia?

Sì. L'art. 816-bis consente alle parti di stabilire la lingua dell'arbitrato nella convenzione arbitrale o con atto scritto separato. In mancanza di accordo, gli arbitri determinano la lingua che ritengono più opportuna, tenendo conto delle esigenze delle parti e del principio del contraddittorio effettivo.

Il difensore nominato per l'arbitrato può firmare la rinuncia agli atti senza autorizzazione specifica?

Sì, salvo che la procura contenga una limitazione espressa. La legge prevede che la procura al difensore si estenda automaticamente a qualsiasi atto processuale, incluse la rinuncia agli atti e la proroga del termine per il lodo, a meno che la procura non escluda espressamente tali poteri.

Cosa significa che le parti devono avere 'equivalenti possibilità di difesa'?

Significa che il procedimento deve essere organizzato in modo da garantire a ciascuna parte la stessa opportunità di presentare le proprie ragioni, produrre prove e replicare alle altrui deduzioni. Non basta assegnare termini formalmente uguali: la difesa deve essere concretamente praticabile in condizioni di parità.

Il presidente del collegio può prendere decisioni procedurali da solo?

Sì, ma solo se le parti o gli altri arbitri lo abbiano autorizzato espressamente. In quel caso, il presidente può deliberare autonomamente le ordinanze circa lo svolgimento del procedimento, senza necessità di deliberazione collegiale.

Le questioni procedurali devono essere decise con lodo o con ordinanza?

Di regola con ordinanza revocabile non soggetta a deposito. Tuttavia, gli arbitri hanno la facoltà di decidere con lodo non definitivo quando lo ritengano opportuno, ad esempio per questioni pregiudiziali di particolare rilievo che meritino di essere definite con uno strumento impugnabile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.