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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 765 c.p.c. – Ufficiale procedente

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

La rimozione dei sigilli e eseguita dall’ufficiale che può procedere all’inventario a norma dell’articolo 769.

Se non occorre l’inventario, la rimozione e eseguita dal cancelliere della pretura. Nei comuni in cui non ha sede la pretura la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del conciliatore.

In sintesi

  • Se occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dall'ufficiale competente per l'inventario ex art. 769.
  • Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere della pretura.
  • Nei comuni privi di pretura, la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del conciliatore.
  • La norma assicura la continuità tra la fase di rimozione e quella eventuale di inventario.

L'art. 765 c.p.c. identifica l'ufficiale competente per la rimozione dei sigilli: il notaio o cancelliere abilitato all'inventario, o il cancelliere in casi semplici.

Ratio

L'art. 765 c.p.c. regola la competenza soggettiva per l'esecuzione della rimozione dei sigilli, distinguendo in base all'esigenza o meno di procedere successivamente all'inventario. La ratio è quella di assicurare efficienza procedurale: quando è necessario l'inventario, è opportuno che lo stesso soggetto (notaio o cancelliere) che rimuove i sigilli proceda immediatamente alle operazioni inventariali, garantendo continuità e coerenza dell'azione.

Analisi

Il primo comma stabilisce la regola generale per i casi in cui sia necessario l'inventario: la rimozione è eseguita dall'ufficiale che a norma dell'art. 769 è competente per l'inventario, ossia il cancelliere della pretura o un notaio designato dal defunto con testamento oppure nominato dal pretore. Il secondo comma disciplina i casi in cui l'inventario non sia necessario: la rimozione è affidata al cancelliere della pretura. La seconda parte del secondo comma prevede una soluzione per i comuni in cui la pretura non ha sede: in tal caso la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del conciliatore (organo giudiziario di prossimità).

Quando si applica

La norma si applica in tutte le procedure di rimozione dei sigilli, determinando caso per caso l'ufficiale competente in relazione alla necessità o meno dell'inventario e alla disponibilità degli uffici giudiziari nel territorio.

Connessioni

La norma richiama l'art. 769 c.p.c. (istanza e competenza per l'inventario) e si collega con l'art. 763 c.p.c. (provvedimento di rimozione) e con le disposizioni sull'ordinamento giudiziario relative alla competenza territoriale delle preture e dei conciliatori.

Domande frequenti

Chi esegue materialmente la rimozione dei sigilli?

Dipende dalle circostanze. Se è necessario l'inventario, la rimozione è eseguita dall'ufficiale competente per l'inventario (cancelliere della pretura o notaio). Se l'inventario non è necessario, provvede il cancelliere della pretura.

Cosa succede nei comuni dove non c'è la pretura?

Nei comuni in cui non ha sede la pretura, la rimozione dei sigilli può essere eseguita dal cancelliere del conciliatore, garantendo così l'accessibilità della procedura anche nelle aree con copertura giudiziaria limitata.

Un notaio può eseguire la rimozione dei sigilli?

Sì, ma solo quando è necessario procedere all'inventario e il notaio è stato designato dal defunto con testamento o nominato dal pretore ai sensi dell'art. 769 c.p.c. In caso contrario, la competenza spetta al cancelliere.

L'ufficiale che rimuove i sigilli deve anche redigere l'inventario?

Quando è necessario l'inventario, la rimozione è affidata allo stesso soggetto che procederà all'inventario, proprio per garantire continuità operativa. L'ufficiale rimuove i sigilli e immediatamente avvia le operazioni inventariali.

Il cancelliere del conciliatore può procedere all'inventario?

L'art. 765 c.p.c. prevede che il cancelliere del conciliatore possa eseguire la sola rimozione dei sigilli nei comuni privi di pretura. Per l'inventario la competenza rimane in linea di principio in capo al cancelliere della pretura o al notaio nominato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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