Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 763 c.p.c. – Provvedimento di rimozione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice di pace su istanza di alcuna delle persone indicate nell’articolo 753 numeri 1, 2 e 4.
Nei casi previsti nell’articolo 754 può essere ordinata anche d’ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall’inventario.
L’istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 762 - Articolo 762 Codice di Procedura Civile: Termine→Cod. proc. civ. art. 764 - Articolo 764 Codice di Procedura Civile: Opposizione→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 761 Codice di Procedura Civile: Accesso nei luoghi sigillati→Articolo 765 Codice di Procedura Civile: Ufficiale procedente→Art. 760 c.p.c.: Apposizione di sigilli durante e dopo l’inventa→Art. 766 c.p.c.: Avviso alle persone interessate→Art. 759 c.p.c.: Informazioni e nomina del custode→Art. 767 c.p.c.: Alterazioni nello stato dei sigilli→Art. 758 c.p.c.: Cose su cui non si possono apporre sigilli e co
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 763 c.p.c. disciplina il provvedimento di rimozione dei sigilli, emesso dal pretore con decreto su istanza degli interessati.
Ratio
L'art. 763 c.p.c. regola il procedimento formale per la rimozione dei sigilli, richiedendo un provvedimento giurisdizionale specifico e identificando con precisione i soggetti legittimati. La norma garantisce che la rimozione avvenga in modo controllato e documentato, evitando che la misura conservativa sia eliminata senza le dovute garanzie. Il meccanismo di inserimento dell'istanza e del decreto nel verbale di apposizione assicura la continuità documentale della procedura.
Analisi
Il primo comma indica il soggetto competente (il pretore) e la forma del provvedimento (decreto). I legittimati attivi sono le persone indicate nell'art. 753 ai numeri 1 (il coniuge superstite e i parenti entro il quarto grado), 2 (i legatari e i creditori del defunto) e 4 (il pubblico ministero). Il secondo comma prevede che nei casi dell'art. 754 (apposizione disposta in presenza di eredi assenti o incapaci) la rimozione possa essere ordinata anche d'ufficio. Nelle ipotesi dei numeri 2 e 3 dell'art. 754, la rimozione deve essere seguita dall'inventario, a tutela degli interessi degli assenti o incapaci. Il terzo comma stabilisce la forma documentale: istanza e decreto vengono redatti in calce al processo verbale di apposizione.
Quando si applica
La norma si applica in tutte le procedure successive all'apposizione dei sigilli ex artt. 752-768 c.p.c. È rilevante soprattutto nelle successioni ereditarie complesse, dove la composizione degli interessati è articolata e vi possono essere soggetti assenti o incapaci.
Connessioni
Si coordina con l'art. 753 (legittimati all'istanza di apposizione), l'art. 754 (apposizione d'ufficio), l'art. 762 (termine per la rimozione), l'art. 764 (opposizione alla rimozione) e l'art. 769 c.p.c. (istanza di inventario).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Dopo l'apposizione dei sigilli nell'abitazione di Tizio defunto, il nipote Caio (parente entro il quarto grado) presenta istanza di rimozione al pretore. Il pretore, verificata la legittimazione di Caio ai sensi dell'art. 753 n. 1 c.p.c. e decorso il termine di tre giorni, emette decreto di rimozione che viene redatto in calce al verbale di apposizione dei sigilli, mantenendo così la continuità documentale della procedura.
Caso 2: Sempronio muore lasciando eredi alcuni soggetti di cui uno risulta irreperibile
Il pretore, nel caso disciplinato dall'art. 754 n. 2 c.p.c. (erede assente), ordina d'ufficio sia la rimozione dei sigilli sia il successivo inventario a tutela dell'erede irreperibile. Mevio, curatore dell'assente nominato ai sensi dell'art. 641 c.c., prende parte alle operazioni di rimozione e inventario in rappresentanza del proprio assistito.
Domande frequenti
Chi può chiedere la rimozione dei sigilli?
Possono presentare istanza di rimozione le persone indicate all'art. 753 nn. 1, 2 e 4 c.p.c.: il coniuge e i parenti entro il quarto grado, i legatari e i creditori del defunto, e il pubblico ministero.
Il pretore può ordinare la rimozione senza che qualcuno la chieda?
Sì, ma solo nei casi previsti dall'art. 754 c.p.c. Quando la sigillatura è stata disposta d'ufficio in presenza di eredi assenti o incapaci, il pretore può ordinare la rimozione d'ufficio.
Quando la rimozione deve essere seguita dall'inventario?
Nelle ipotesi dei numeri 2 e 3 dell'art. 754 c.p.c., ossia in presenza di eredi assenti o di soggetti incapaci, la rimozione dei sigilli deve essere obbligatoriamente seguita dall'inventario a tutela degli interessi di tali soggetti.
In che forma viene emesso il provvedimento di rimozione?
Il pretore provvede con decreto. Sia l'istanza di parte sia il decreto vengono redatti in calce al processo verbale di apposizione dei sigilli, garantendo così la continuità documentale della procedura.
Cosa succede se il decreto di rimozione non viene rispettato?
L'inosservanza del decreto di rimozione può configurare il reato di violazione di sigilli ai sensi dell'art. 349 c.p. Sul piano civile, il soggetto che agisce in violazione del provvedimento può essere chiamato a rispondere dei danni causati agli altri interessati.