Art. 696 c.p.c. – Accertamento tecnico e ispezione giudiziale
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può
chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione
giudiziale. L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere
disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti
l’istanza è proposta.
L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle
cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.
Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in
quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni.
In sintesi
Prima del giudizio è possibile chiedere un accertamento tecnico preventivo o un'ispezione giudiziale per conservare lo stato di luoghi e cose, anche con valutazione dei danni.
Ratio
L'articolo 696 c.p.c. amplia il perimetro dell'istruzione preventiva oltre la prova testimoniale, estendendola all'accertamento tecnico e all'ispezione giudiziale. La norma risponde all'esigenza di cristallizzare situazioni di fatto, lo stato di un immobile danneggiato, le condizioni di un macchinario difettoso, la consistenza di un'opera, che potrebbero mutare o deteriorarsi prima che il giudizio di merito possa essere istruito. Il 2003 ha introdotto la variante dell'art. 696-bis c.p.c. per la consulenza tecnica preventiva conciliativa, ma l'art. 696 rimane lo strumento base per la mera conservazione della prova tecnica.
Il riferimento all'urgenza come presupposto distingue l'accertamento tecnico preventivo dalla CTU ordinaria disposta nel giudizio di merito: qui il fattore tempo è determinante, perché lo stato da accertare rischia di diventare irripetibile.
Analisi
Il primo comma individua l'oggetto dell'accertamento: lo «stato di luoghi», la «qualità o la condizione di cose». Si tratta di una formula ampia che comprende immobili, beni mobili, macchinari, opere, veicoli, ecc. La norma consente anche l'accertamento sulla persona dell'istante (senza consenso) e su quella della controparte (solo con consenso). Questa asimmetria tutela l'integrità fisica della controparte, richiedendo il suo consenso per eventuali ispezioni corporali.
Il secondo comma, aggiunto dalla riforma del 1990, estende la portata dell'accertamento alle «valutazioni in ordine alle cause e ai danni»: il consulente non si limita a fotografare lo stato dei luoghi, ma può già esprimersi sulle cause del danno e sulla sua entità. Questo ha trasformato l'ATP in uno strumento molto più incisivo, spesso usato per ottenere già in sede preventiva una valutazione tecnica qualificata da spendere nel merito o per favorire la transazione. Il terzo comma rinvia alle forme degli artt. 694 e 695 e prevede la nomina del consulente e la fissazione dell'inizio delle operazioni.
Quando si applica
L'ATP ex art. 696 c.p.c. trova applicazione tipica in materia di danni a immobili (infiltrazioni, crolli, vizi costruttivi), danni da sinistri stradali o infortuni sul lavoro da accertare urgentemente, controversie su qualità di merci deperibili, difetti di opere appaltate che rischiano di essere modificate o demolite. Il presupposto dell'urgenza è valutato caso per caso; in assenza di urgenza ma con finalità conciliativa si ricorre all'art. 696-bis c.p.c.
Connessioni
L'art. 696 c.p.c. va letto insieme all'art. 696-bis (consulenza preventiva conciliativa), all'art. 697 (urgenza eccezionale), all'art. 698 (efficacia delle prove preventive), e agli artt. 694 e 695 richiamati per il procedimento. Per la CTU ordinaria nel giudizio di merito si applica l'art. 191 c.p.c. Il consulente tecnico nominato nell'ATP non ha necessariamente incompatibilità con la successiva CTU nel giudizio di merito, anche se la questione è dibattuta.
Domande frequenti
Cos'è l'accertamento tecnico preventivo e a cosa serve?
È uno strumento che consente di accertare urgentemente, prima del giudizio, lo stato di luoghi, cose o persone attraverso un consulente tecnico nominato dal giudice, per preservare prove che potrebbero scomparire o alterarsi.
Il consulente nell'ATP può già valutare i danni o si limita a fotografare lo stato dei luoghi?
Sì, la legge prevede espressamente che l'accertamento possa comprendere anche valutazioni sulle cause e sull'entità dei danni relativi all'oggetto verificato.
Serve il consenso della controparte per ispezionare la sua persona?
Sì. L'accertamento sulla persona della controparte richiede il suo consenso espresso. Sull'istante, invece, non è necessario il consenso.
Qual è la differenza tra ATP ex art. 696 e consulenza preventiva ex art. 696-bis?
L'art. 696 richiede l'urgenza e mira alla conservazione della prova; l'art. 696-bis non richiede urgenza ma ha finalità conciliativa: il consulente tenta la composizione della lite prima di depositare la relazione.
La relazione del consulente nell'ATP può essere usata direttamente in giudizio?
Può essere prodotta nel giudizio di merito, ma l'utilizzo è soggetto alle regole dell'art. 698 c.p.c.: i verbali sono producibili solo dopo che il mezzo di prova è stato dichiarato ammissibile nel giudizio.