Art. 586 c.p.c. – Trasferimento del bene espropriato
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il
prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce
all’aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell’ordinanza che dispone la
vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste
ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall’aggiudicatario a norma dell’articolo 508. Il giudice
con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni
ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.
Il decreto contiene altresì l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto.
Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.
In sintesi
Dopo il versamento del prezzo, il giudice emette il decreto di trasferimento che attribuisce la proprietà all'aggiudicatario e cancella pignoramenti e ipoteche.
Ratio
L'art. 586 c.p.c. regola il momento culminante dell'espropriazione forzata immobiliare: il trasferimento coattivo della proprietà dall'esecutato all'aggiudicatario. La norma bilancia due esigenze opposte: la tutela dell'aggiudicatario che ha versato il prezzo e aspetta di ottenere la proprietà, e la residua protezione del debitore contro alienazioni a prezzi manifestamente inadeguati. Il decreto di trasferimento costituisce il provvedimento giurisdizionale sostitutivo del contratto di compravendita.
L'effetto «purgativo» del decreto, cancellazione automatica di pignoramenti e ipoteche, è funzionale a garantire che l'aggiudicatario acquisti un bene libero da gravami, rendendo l'asta attrattiva per i potenziali acquirenti e massimizzando il ricavato nell'interesse dei creditori.
Analisi
Il primo comma prevede una duplice possibilità per il giudice dell'esecuzione: (a) sospendere la vendita se il prezzo versato è «notevolmente inferiore» a quello giusto, valutazione discrezionale che la giurisprudenza àncora a una forbice significativa rispetto al valore di mercato; (b) pronunciare il decreto di trasferimento. Il decreto ripete la descrizione dell'immobile contenuta nell'ordinanza di vendita (art. 576) e dispone la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, salvo quelle relative a obbligazioni assunte dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 508. Il giudice ordina altresì la cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni successive alla trascrizione del pignoramento.
Il secondo comma aggiunge che il decreto contiene l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile, creando così un titolo esecutivo immediatamente azionabile senza necessità di separato giudizio di cognizione. Il terzo comma sancisce la duplice natura del decreto: titolo per la trascrizione della vendita nei libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.
Quando si applica
La norma si applica nella fase finale dell'espropriazione immobiliare, dopo che l'aggiudicatario ha versato il prezzo nei termini ex art. 585. Il potere di sospensione per prezzo inadeguato è eccezionale e presuppone una disparità rilevante tra il prezzo versato e il valore reale del bene, accertata dal giudice anche d'ufficio. L'effetto purgativo riguarda tutti i pignoramenti e le ipoteche iscritte anteriormente e posteriormente alla trascrizione del pignoramento, con esclusione delle sole obbligazioni ipotecarie assunte dall'aggiudicatario.
Il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile: chi vi risiede (debitore o terzi) può essere immediatamente sfrattato con la procedura di esecuzione per rilascio ex artt. 605 e ss. c.p.c.
Connessioni
Art. 576 c.p.c. (ordinanza di vendita); art. 508 c.p.c. (assunzione debiti ipotecari); art. 585 c.p.c. (versamento del prezzo); artt. 605 e ss. c.p.c. (esecuzione per rilascio); artt. 2808 e 2878 c.c. (estinzione dell'ipoteca); art. 2668 c.c. (cancellazione delle trascrizioni); art. 2673 c.c. (cancellazione delle iscrizioni); d.P.R. 131/1986 (imposta di registro sull'atto giudiziale).
Domande frequenti
Il decreto di trasferimento è equivalente a un atto notarile di compravendita?
Sì, ha la stessa funzione traslativa di un contratto di compravendita ma è un provvedimento giurisdizionale. Costituisce titolo per la trascrizione della vendita nei registri immobiliari e ha forza esecutiva per il rilascio dell'immobile.
Dopo l'acquisto all'asta, chi ci vive nell'immobile deve andarsene?
Sì. Il decreto di trasferimento contiene l'ingiunzione di rilascio rivolta al debitore o al custode. Se l'occupante non sgombera volontariamente, l'aggiudicatario può procedere con l'esecuzione forzata per rilascio senza necessità di un nuovo giudizio.
Le ipoteche sull'immobile si cancellano automaticamente con il decreto di trasferimento?
Sì, il decreto ordina la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, salvo quelle relative a debiti che l'aggiudicatario si è espressamente accollato. Anche le trascrizioni dei pignoramenti vengono cancellate d'ufficio.
Il giudice può bloccare il trasferimento anche dopo che ho versato il prezzo?
Sì, se ritiene che il prezzo versato sia notevolmente inferiore al valore giusto dell'immobile. In tal caso sospende la vendita e dispone un nuovo incanto. Questa è però una misura eccezionale che la giurisprudenza applica con cautela.
Quanto tempo passa tra il versamento del prezzo e il decreto di trasferimento?
Non esiste un termine legale fisso: dipende dai tempi del tribunale. Nella pratica intercorrono da poche settimane a qualche mese. Nel frattempo l'aggiudicatario non è ancora proprietario formale, ma il suo diritto è ormai definitivo salvo la rara ipotesi di sospensione per prezzo inadeguato.