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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 567 c.p.c. – Istanza di vendita

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di

titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad

allegare allo stesso l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative

all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale

documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e

dei registri immobiliari.

Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o

dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriore centoventi giorni. Un

termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la

documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è

concessa oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto

nel periodo precedente, il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del

pignoramento relativamente all’immobile per il quale non è stata depositata la prescritta

documentazione. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l’ordinanza,

dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l’articolo 562, secondo comma.

Il giudice dichiara altresì l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

In sintesi

  • La vendita dell'immobile pignorato può essere chiesta dal creditore pignorante o da ogni creditore intervenuto con titolo esecutivo, decorso il termine ex art. 501.
  • Il richiedente deve allegare estratto catastale e certificati di iscrizioni/trascrizioni degli ultimi 20 anni entro 120 giorni dal ricorso.
  • Il termine è prorogabile una sola volta, per giusti motivi, per ulteriori 120 giorni al massimo.
  • Il mancato deposito nei termini comporta l'inefficacia del pignoramento sull'immobile specifico, con cancellazione della trascrizione.
  • La documentazione può essere sostituita da un certificato notarile sostitutivo.

Il creditore deve depositare documentazione catastale e ipotecaria entro 120 giorni dalla richiesta di vendita, pena l'inefficacia del pignoramento.

Ratio

L'art. 567 c.p.c. presidia la serietà e la trasparenza della vendita forzata immobiliare. Il legislatore richiede che prima di procedere all'alienazione siano accertate con precisione le caratteristiche catastali dell'immobile e il quadro delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli degli ultimi vent'anni, in modo da consentire agli offerenti di conoscere esattamente cosa acquistano e a quale carico ipotecario.

Il meccanismo dell'inefficacia per mancato deposito funge da deterrente contro le procedure stagnanti: chi chiede la vendita deve assumersi la responsabilità di attivarla concretamente.

Analisi

Il primo comma individua i soggetti legittimati: il creditore pignorante e i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, ma solo dopo il decorso del termine di cui all'art. 501 (dieci giorni dal pignoramento, salvo proroga). Il secondo comma impone al richiedente di depositare, entro 120 giorni dal ricorso, l'estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni/trascrizioni degli ultimi 20 anni; in alternativa, un certificato notarile equivalente.

Il terzo comma disciplina la proroga (una sola, per giusti motivi, non oltre ulteriori 120 giorni) e il rimedio all'integrazione documentale su ordine del giudice. Se i termini non sono rispettati, il giudice, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza l'inefficacia del pignoramento sull'immobile non documentato, disponendo la cancellazione della trascrizione.

Quando si applica

La norma si applica esclusivamente all'espropriazione immobiliare. Ogni volta che un creditore abilitato vuole avviare la fase della vendita deve rispettare il procedimento documentale qui previsto. La sanzione dell'inefficacia scatta sull'immobile specifico per cui la documentazione è carente: se il pignoramento riguarda più immobili, l'inefficacia colpisce solo quello non documentato.

La prassi mostra che la proroga è frequentemente richiesta quando le visure ipotecarie sono particolarmente complesse o quando l'immobile ha una storia trascrittiva articolata.

Connessioni

L'art. 567 è strettamente collegato all'art. 501 (termine iniziale per la richiesta di vendita), all'art. 568 (determinazione del valore), all'art. 569 (provvedimenti per l'autorizzazione della vendita) e all'art. 555 (contenuto del pignoramento). La documentazione richiesta attinge ai registri immobiliari disciplinati dal d.P.R. 131/1986 e dalla normativa catastale. L'art. 2668 c.c. disciplina la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Il certificato notarile sostitutivo è uno strumento introdotto per semplificare la procedura, riducendo i tempi di acquisizione delle visure presso la Conservatoria.

Domande frequenti

Chi può chiedere la vendita di un immobile pignorato?

Il creditore pignorante e tutti i creditori che siano intervenuti nella procedura muniti di titolo esecutivo, ma solo dopo il decorso del termine di 10 giorni dal pignoramento previsto dall'art. 501 c.p.c.

Quali documenti devo allegare alla richiesta di vendita?

Dovete allegare l'estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni sull'immobile degli ultimi 20 anni. In alternativa, è sufficiente un certificato notarile che attesti le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Cosa succede se non deposito la documentazione entro 120 giorni?

Il giudice dichiara l'inefficacia del pignoramento sull'immobile per cui la documentazione è mancante e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento. La procedura esecutiva su quell'immobile si estingue e il creditore deve ricominciare.

Posso ottenere una proroga se non riesco a raccogliere i documenti in tempo?

Sì, ma solo una volta e per giusti motivi documentati. La proroga non può superare ulteriori 120 giorni. Anche il debitore esecutato può chiedere la proroga.

Se il pignoramento riguarda due immobili e deposito i documenti solo per uno, cosa succede?

L'inefficacia colpisce esclusivamente l'immobile per cui la documentazione non è stata depositata. L'altro immobile, correttamente documentato, rimane pignorato e la procedura continua su di esso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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