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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 562 c.p.c. – Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell’articolo 497, il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di cui all’articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione.

Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell’ordinanza.

In sintesi

  • Il pignoramento diviene inefficace se il creditore non deposita il titolo esecutivo entro i termini previsti dall'art. 497 c.p.c.
  • Il giudice dell'esecuzione dispone la cancellazione della trascrizione con l'ordinanza di estinzione ex art. 630 c.p.c.
  • Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su semplice presentazione dell'ordinanza.
  • La cancellazione ripristina la situazione pubblicitaria precedente al pignoramento.

Se il pignoramento immobiliare diviene inefficace per decorso dei termini, il giudice ordina la cancellazione della trascrizione dai registri.

Ratio

L'art. 562 c.p.c. tutela il debitore e i terzi dagli effetti permanenti di un pignoramento che non abbia avuto seguito nei tempi prescritti. La trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari crea un vincolo che, se non seguito da una regolare procedura esecutiva, potrebbe gravare indefinitamente sull'immobile, pregiudicando la libera circolazione del bene e i diritti dei terzi.

La norma assicura che l'inefficacia sostanziale del pignoramento (per decorso del termine ex art. 497) produca anche i suoi effetti formali, attraverso la cancellazione del vincolo pubblicitario.

Analisi

Il primo comma collega l'inefficacia del pignoramento alla fattispecie dell'art. 497 c.p.c. (mancato deposito del titolo esecutivo e del precetto entro il termine di legge) e individua nel provvedimento di cui all'art. 630 c.p.c. (ordinanza di estinzione del processo esecutivo) il titolo necessario per la cancellazione della trascrizione.

Il secondo comma disciplina il procedimento di cancellazione dal punto di vista pubblicitario: il conservatore dei registri immobiliari non esercita alcun potere di controllo sostanziale, ma provvede alla cancellazione su mera presentazione dell'ordinanza giudiziale. Si tratta di una procedura semplificata che garantisce la rapidità del ripristino della situazione giuridica.

Quando si applica

La norma si applica quando il processo esecutivo si estingue per inattività del creditore, in particolare per il mancato deposito del titolo esecutivo e del precetto entro dieci giorni dal pignoramento (art. 557, secondo comma, c.p.c.). Si applica anche in tutti gli altri casi di estinzione del processo esecutivo che rendano il pignoramento inefficace.

Dal punto di vista pratico, la cancellazione è rilevante per il debitore che voglia tornare a disporre liberamente dell'immobile, e per i terzi (acquirenti, creditori ipotecari) che vogliano verificare l'effettiva libertà del bene da vincoli esecutivi.

Connessioni

L'art. 562 si collega all'art. 497 c.p.c. (termine per il deposito degli atti), all'art. 557 c.p.c. (deposito dell'atto di pignoramento), all'art. 630 c.p.c. (estinzione del processo esecutivo) e alle norme sulla cancellazione delle trascrizioni (artt. 2668 e ss. c.c.).

La cancellazione della trascrizione del pignoramento opera analogamente alla cancellazione dell'ipoteca (art. 2882 c.c.): ripristina la piena disponibilità giuridica del bene e libera i terzi dall'effetto prenotativo della trascrizione.

Domande frequenti

Quando diventa inefficace un pignoramento immobiliare?

Il pignoramento diventa inefficace principalmente quando il creditore non deposita il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento (art. 557 c.p.c.), oppure quando il processo esecutivo si estingue per inattività delle parti ai sensi dell'art. 630 c.p.c.

Come si cancella la trascrizione di un pignoramento inefficace?

Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di estinzione del processo, ordina contestualmente la cancellazione della trascrizione. Il debitore (o chi vi abbia interesse) presenta l'ordinanza al conservatore dei registri immobiliari, che provvede alla cancellazione senza ulteriori formalità.

Il debitore deve fare qualcosa per ottenere la cancellazione?

Il debitore deve presentare istanza al giudice dell'esecuzione per far dichiarare l'inefficacia del pignoramento e ottenere l'ordinanza di cancellazione. L'iniziativa spetta a chi ha interesse alla cancellazione, poiché il giudice non provvede automaticamente d'ufficio.

La cancellazione del pignoramento consente di vendere liberamente l'immobile?

Sì, una volta cancellata la trascrizione del pignoramento, l'immobile è di nuovo libero da vincoli esecutivi e può essere trasferito a terzi. I potenziali acquirenti possono verificare la libertà del bene mediante visura catastale e ipotecaria.

Il creditore può riproporre il pignoramento dopo la cancellazione?

Sì, la cancellazione del pignoramento inefficace non estingue il credito. Il creditore, se ancora munito di titolo esecutivo valido, può notificare un nuovo precetto e riproporre il pignoramento, ricominciando la procedura dall'inizio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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