Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 558 c.p.c. – Limitazione dell’espropriazione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell’esecuzione può applicare il disposto dell’articolo 496, oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 557 - Art. 557 c.p.c.: Deposito dell’atto di pignoramento→Cod. proc. civ. art. 559 - Articolo 559 Codice di Procedura Civile: Custodia dei beni pignor…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 556 c.p.c.: Espropriazione di mobili insieme con immobili→Art. 560 c.p.c.: Modalità di nomina e revoca del custode. Modo d→Articolo 555 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento→Articolo 561 Codice di Procedura Civile: Pignoramento successivo→Art. 554 c.p.c.: Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato→Art. 562 c.p.c.: Inefficacia del pignoramento e cancellazione de→Art. 553 c.p.c.: Assegnazione e vendita di crediti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice può limitare l'espropriazione del creditore ipotecario che pignorava anche immobili non coperti dalla sua ipoteca.
Ratio
L'art. 558 c.p.c. costituisce un'applicazione specifica del principio generale di proporzionalità dell'esecuzione forzata, espresso in via generale dall'art. 496 c.p.c. Il creditore ipotecario gode di una posizione privilegiata rispetto agli altri creditori, ma tale privilegio è correlato all'immobile su cui grava l'ipoteca: estendere il pignoramento ad altri beni non ipotecati può rivelarsi eccessivo e pregiudizievole per il debitore.
La norma affida al giudice dell'esecuzione il potere di calibrare l'ampiezza dell'espropriazione, bilanciando l'interesse del creditore alla soddisfazione del credito con il diritto del debitore a non subire un'esecuzione sproporzionata.
Analisi
La disposizione prevede due distinte misure a disposizione del giudice. La prima è l'applicazione dell'art. 496 c.p.c., che consente la riduzione del pignoramento: il giudice può liberare dal vincolo gli immobili non ipotecati se quelli ipotecati appaiono sufficienti a soddisfare il credito. La seconda misura è più prudente: la sospensione della vendita degli immobili non ipotecati, in attesa di verificare se il ricavato dalla vendita degli immobili ipotecati copra integralmente il credito.
La scelta tra le due misure è discrezionale per il giudice, che la esercita tenendo conto del valore degli immobili ipotecati, dell'entità del credito e delle esigenze di celerità della procedura.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente al creditore ipotecario che, pur disponendo di una garanzia reale su determinati immobili, ha esteso il pignoramento ad altri beni non coperti dall'ipoteca. Il caso tipico è quello della banca che, oltre a pignorare l'immobile ipotecato a garanzia del mutuo, aggredisce anche altri beni immobili del debitore.
La tutela opera su iniziativa del debitore o d'ufficio; è rilevante in tutte le situazioni in cui il valore degli immobili ipotecati sia verosimilmente sufficiente a coprire il debito residuo, rendendo superflua l'aggressione di ulteriori beni.
Connessioni
L'art. 558 richiama espressamente l'art. 496 c.p.c. (riduzione del pignoramento) e presuppone l'art. 524 c.p.c. (pignoramenti successivi). Sul piano sostanziale, si coordina con la disciplina dell'ipoteca (artt. 2808 e ss. c.c.) e con il principio di responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.).
La norma è applicazione del principio del minimo mezzo nell'esecuzione forzata, secondo cui il creditore non può gravare il debitore oltre il necessario per soddisfare il proprio credito.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
La banca Alfa ha concesso a Tizio un mutuo ipotecario su un appartamento del valore di 300.000 euro per un credito residuo di 120.000 euro. In sede esecutiva, la banca pignorava sia l'appartamento ipotecato sia un magazzino di Tizio del valore di 80.000 euro, non gravato da ipoteca. Tizio si rivolge al giudice dell'esecuzione chiedendo l'applicazione dell'art. 558 c.p.c. Il giudice, constatato che l'appartamento ipotecato è da solo sufficiente a soddisfare il credito, sospende la vendita del magazzino in attesa dell'esito dell'asta sull'appartamento.
Caso 2: Caso 2
Sempronio è creditore ipotecario di Mevio per 200.000 euro, con ipoteca su un capannone industriale. Ritenendo il capannone sottostimato, Sempronio pignorava anche una villa di Mevio non ipotecata. Il giudice dell'esecuzione, su istanza di Mevio, applica direttamente l'art. 496 c.p.c. e riduce il pignoramento, liberando dal vincolo la villa, poiché la perizia ha stimato il capannone in 350.000 euro, ampiamente sufficiente a coprire il credito di Sempronio.
Domande frequenti
Il creditore ipotecario può sempre pignorare beni non coperti dall'ipoteca?
Sì, in linea di principio il creditore ipotecario può aggredire tutti i beni del debitore. Tuttavia, se estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione può limitare o sospendere l'espropriazione di quei beni, se quelli ipotecati appaiono sufficienti a soddisfare il credito.
In cosa consiste la riduzione del pignoramento prevista dall'art. 496 c.p.c.?
La riduzione del pignoramento consente al giudice di liberare dal vincolo esecutivo i beni in eccesso rispetto a quanto necessario per soddisfare il credito, evitando che il debitore subisca un'espropriazione sproporzionata.
Qual è la differenza tra riduzione del pignoramento e sospensione della vendita?
La riduzione del pignoramento libera definitivamente i beni non ipotecati dal vincolo esecutivo. La sospensione della vendita è invece una misura provvisoria: gli immobili non ipotecati restano pignorati, ma la loro vendita è rinviata fino al completamento dell'asta sugli immobili ipotecati.
Il debitore deve fare qualcosa per ottenere la limitazione dell'espropriazione?
Il debitore deve presentare istanza al giudice dell'esecuzione, evidenziando la sproporzione tra il credito e il valore dei beni pignorati. Il giudice può anche provvedere d'ufficio, ma nella pratica è consigliabile un'istanza formale del debitore.
Questa norma si applica anche ai creditori chirografari?
No, l'art. 558 c.p.c. riguarda specificamente il creditore ipotecario che estende il pignoramento oltre i beni ipotecati. Per i creditori privi di garanzia reale, la tutela del debitore contro l'eccessività del pignoramento si fonda esclusivamente sull'art. 496 c.p.c.