Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 519 c.p.c. – Tempo del pignoramento
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori delle ore indicate nell’articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal giudice di pace .
Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 518 - Articolo 518 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento→Cod. proc. civ. art. 520 - Articolo 520 Codice di Procedura Civile: Custodia dei mobili pign…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 517 c.p.c.: Scelta delle cose da pignorare→Articolo 521 Codice di Procedura Civile: Nomina e obblighi del custode→Art. 516 c.p.c.: Cose pignorabili in particolari circostanze di→Articolo 522 Codice di Procedura Civile: Compenso del custode→Art. 515 c.p.c.: Cose mobili relativamente impignorabili→Articolo 523 Codice di Procedura Civile: Unione di pignoramenti→Art. 514 c.p.c.: Cose mobili assolutamente impignorabili
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il pignoramento mobiliare non può essere eseguito nei giorni festivi né fuori degli orari consentiti, salvo autorizzazione del pretore.
Ratio
L'art. 519 c.p.c. tutela la sfera privata del debitore, impedendo che le operazioni esecutive vengano condotte in momenti di particolare vulnerabilità come i giorni di riposo festivo o le ore notturne. La norma bilancia l'interesse del creditore alla rapida esecuzione con la dignità personale e domestica del debitore, riservando al giudice il potere di derogare in situazioni eccezionali.
Analisi
La norma pone due divieti distinti: il primo temporale (giorni festivi), il secondo orario (fuori degli orari dell'art. 147 c.p.c., ovvero prima delle ore 7 e dopo le ore 21). Entrambi i divieti sono derogabili previa autorizzazione giudiziale. Il secondo comma introduce la regola della continuità: se le operazioni sono iniziate entro gli orari consentiti, possono proseguire oltre senza necessità di nuova autorizzazione, evitando interruzioni che potrebbero compromettere l'efficacia del pignoramento.
Quando si applica
La disciplina si applica a tutti i pignoramenti mobiliari. Il divieto festivo e orario è di immediata applicazione pratica: l'ufficiale giudiziario non può presentarsi dal debitore domenica mattina o in tarda serata. L'autorizzazione derogatoria si richiede in casi di urgenza, come il rischio di sottrazione o deterioramento dei beni.
Connessioni
La norma richiama espressamente l'art. 147 c.p.c. sugli orari delle notificazioni, applicato per analogia al pignoramento. Il richiamo al pretore è oggi da intendersi riferito al giudice dell'esecuzione o al giudice competente, a seguito delle riforme ordinamentali. Si collega altresì all'art. 513 c.p.c. in materia di accesso ai luoghi del pignoramento.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, creditore di Caio, ottiene il pignoramento mobiliare e incarica l'ufficiale giudiziario di procedere con urgenza, temendo che il debitore possa trasferire i beni. L'ufficiale giudiziario inizia le operazioni alle ore 20:30, entro il limite orario consentito. Nonostante le operazioni si protraggano oltre le 21:00 a causa della quantità di beni da inventariare, il pignoramento può proseguire e concludersi legittimamente, in applicazione del secondo comma dell'art. 519, senza necessità di alcuna autorizzazione aggiuntiva.
Caso 2: Caso 2
Sempronio è creditore di Mevio per una somma rilevante e apprende che il debitore sta organizzando il trasferimento di beni preziosi all'estero nel corso del fine settimana. Sempronio chiede al giudice dell'esecuzione l'autorizzazione a procedere al pignoramento nella giornata di domenica, documentando il rischio concreto di dispersione del patrimonio. Il giudice, valutata l'urgenza, concede l'autorizzazione in deroga al divieto festivo, consentendo all'ufficiale giudiziario di operare nella giornata festiva.
Domande frequenti
A che ora può iniziare il pignoramento a casa del debitore?
Il pignoramento può essere eseguito dalle ore 7 alle ore 21, negli orari indicati dall'art. 147 c.p.c. Prima delle 7 o dopo le 21 è vietato, salvo autorizzazione del giudice competente in casi di urgenza.
Il pignoramento può avvenire di domenica o nei giorni festivi?
No, salvo autorizzazione del giudice. Nei giorni festivi il pignoramento è di regola vietato. Per ottenerlo in questi giorni occorre dimostrare un'urgenza specifica, come il rischio di sottrazione o deterioramento dei beni.
Se il pignoramento inizia alle 20:30, si può continuare oltre le 21:00?
Sì. Il secondo comma dell'art. 519 prevede che il pignoramento iniziato negli orari consentiti possa proseguire fino al suo compimento, senza che sia necessaria un'autorizzazione aggiuntiva per il superamento dell'orario limite.
Chi rilascia l'autorizzazione per pignorare in giorni o orari vietati?
L'autorizzazione è rilasciata dal giudice competente (il riferimento normativo al pretore va oggi inteso come giudice dell'esecuzione o giudice competente per territorio). Il creditore deve presentare istanza motivata documentando l'urgenza.
Cosa succede se l'ufficiale giudiziario esegue il pignoramento in un giorno festivo senza autorizzazione?
Il pignoramento eseguito in violazione dei divieti temporali è irregolare e può essere impugnato dal debitore con opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto.