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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 490 c.p.c. – Pubblicità degli avvisi

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati,

che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell’albo dell’ufficio

giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni

immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima

redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì

inserito in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o

della data dell’incanto.

Il giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la

presentazione delle offerte o della data dell’incanto una o più volte sui quotidiani di informazione locali

aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione

nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione

degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non

alternativa. Sono equiparati ai quotidiani i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali

editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali

analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell’avviso è

omessa l’indicazione del debitore.

In sintesi

  • Avvisi pubblici affissi per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario
  • Per beni mobili registrati oltre 25.000 euro e immobili, avviso pubblicato online almeno 45 giorni prima
  • Pubblicazione su quotidiani locali/nazionali 45 giorni prima della data di incanto
  • L'omessa indicazione del nome del debitore garantisce privacy procedurale

Gli avvisi di atti esecutivi sono affissi per tre giorni nell'albo dell'ufficio giudiziario e pubblicati online per espropriazione di beni mobili registrati o immobili.

Ratio

L'articolo 490 regola la pubblicità dei procedimenti esecutivi, perseguendo due obiettivi conflittuali ma complementari: da un lato, garantire trasparenza del procedimento mediante affissione e pubblicazione degli avvisi; dall'altro, proteggere la riservatezza del debitore omettendone il nome nell'avviso pubblico. La pubblicità è essenziale quando si tratta di vendita di beni (mobili registrati, immobili, crediti), affinché possibili interessati possano partecipare all'incanto. I termini di 45 giorni per la pubblicazione online e su giornali rispondono all'esigenza di dare ampia diffusione senza dilatare infinitamente i tempi di procedimento.

Analisi

L'articolo si articola in quattro commi. Il primo comma prescrive che quando la legge dispone pubblica notizia di un atto esecutivo, un avviso con tutti i dati di interesse pubblico deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario. Il secondo comma introduce una disciplina diversificata: per l'espropriazione di beni mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro e per i beni immobili, l'avviso unitamente a ordinanza e relazione di stima, deve essere inserito in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del termine per le offerte o della data dell'incanto. Il terzo comma estende ulteriormente la pubblicità disponendo che l'avviso sia pubblicato su quotidiani locali o nazionali almeno 45 giorni prima, o diffuso con mezzi pubblicitari commerciali, mantenendo una complementarità con altre forme di diffusione. Il quarto comma infine prescrive che nell'avviso sia omessa l'indicazione del debitore, tutelando la sua riservatezza.

Quando si applica

L'articolo si applica all'espropriazione mobiliare (di beni mobili registrati o non registrati), all'espropriazione immobiliare, e all'espropriazione presso terzi quando la legge ne ordina la pubblicitazione. I beni mobili di valore inferiore a 25.000 euro non beneficiano della pubblicazione online (più economica), ma rimangono soggetti all'affissione nell'albo. I beni immobili sono sempre assoggettati alla disciplina più rigorosa (affissione + siti + giornali).

Connessioni

L'articolo si collega agli articoli 518 e seguenti (espropriazione mobiliare) e agli articoli 555 e seguenti (espropriazione immobiliare), che rimandano alla pubblicità disciplinata qui. Rimanda anche all'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione c.p.c., che disciplina la relazione di stima. È connesso agli articoli 530 (vendita di beni mobili) e 555 e seguenti (vendita di beni immobili), dove la data di incanto rappresenta la base per il calcolo dei 45 giorni di pubblicità.

Domande frequenti

Per quanto tempo rimane affisso l'avviso nell'albo dell'ufficio giudiziario?

L'avviso rimane affisso per tre giorni continui. Però questo è il minimo legale di affissione in cancelleria; la pubblicità online e su giornali inizia 45 giorni prima della data di incanto e rappresenta il vero periodo di visibilità pubblica.

Quali beni vengono pubblicizzati online?

La pubblicazione online obbligatoria riguarda i beni mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro e tutti i beni immobili. I beni mobili di valore inferiore non hanno l'obbligo di pubblicazione online, ma rimangono soggetti all'affissione in cancelleria.

Come posso fare un'offerta in un'asta di espropriazione se trovo l'avviso online?

L'avviso online contiene i riferimenti per partecipare all'incanto, inclusa la data, l'ubicazione del bene, le modalità di presentazione delle offerte. Dovrai presentare l'offerta scritto al giudice dell'esecuzione entro il termine fissato, seguendo le modalità specificate nell'avviso o comunicate dal giudice.

Perché il nome del debitore non è indicato nell'avviso pubblico?

L'omissione del nome del debitore è una scelta normativa di tutela della riservatezza. Anche se il procedimento è pubblico, la legge non richiede di esporre pubblicamente il nome di chi subisce l'espropriazione. Il nome rimane comunque disponibile per chi accede al procedimento presso la cancelleria.

Se un bene non raggiunge il valore di 25.000 euro, non viene mai pubblicizzato online?

No, non è obbligatorio pubblicizzare online beni mobili di valore inferiore a 25.000 euro. Rimangono assoggettati all'affissione in cancelleria e eventualmente a comunicazioni specifiche a creditori e terzi interessati, ma non alla pubblicazione su siti internet pubblici.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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