Testo dell'articoloVigente
Art. 490 c.p.c. – Pubblicità degli avvisi
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”.
In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto. Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata.
Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore.
In sintesi
Indice dei contenuti
Gli avvisi di atti esecutivi sono affissi per tre giorni nell'albo dell'ufficio giudiziario e pubblicati online per espropriazione di beni mobili registrati o immobili.
Ratio
L'articolo 490 regola la pubblicità dei procedimenti esecutivi, perseguendo due obiettivi conflittuali ma complementari: da un lato, garantire trasparenza del procedimento mediante affissione e pubblicazione degli avvisi; dall'altro, proteggere la riservatezza del debitore omettendone il nome nell'avviso pubblico. La pubblicità è essenziale quando si tratta di vendita di beni (mobili registrati, immobili, crediti), affinché possibili interessati possano partecipare all'incanto. I termini di 45 giorni per la pubblicazione online e su giornali rispondono all'esigenza di dare ampia diffusione senza dilatare infinitamente i tempi di procedimento.
Analisi
L'articolo si articola in quattro commi. Il primo comma prescrive che quando la legge dispone pubblica notizia di un atto esecutivo, un avviso con tutti i dati di interesse pubblico deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario. Il secondo comma introduce una disciplina diversificata: per l'espropriazione di beni mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro e per i beni immobili, l'avviso unitamente a ordinanza e relazione di stima, deve essere inserito in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del termine per le offerte o della data dell'incanto. Il terzo comma estende ulteriormente la pubblicità disponendo che l'avviso sia pubblicato su quotidiani locali o nazionali almeno 45 giorni prima, o diffuso con mezzi pubblicitari commerciali, mantenendo una complementarità con altre forme di diffusione. Il quarto comma infine prescrive che nell'avviso sia omessa l'indicazione del debitore, tutelando la sua riservatezza.
Quando si applica
L'articolo si applica all'espropriazione mobiliare (di beni mobili registrati o non registrati), all'espropriazione immobiliare, e all'espropriazione presso terzi quando la legge ne ordina la pubblicitazione. I beni mobili di valore inferiore a 25.000 euro non beneficiano della pubblicazione online (più economica), ma rimangono soggetti all'affissione nell'albo. I beni immobili sono sempre assoggettati alla disciplina più rigorosa (affissione + siti + giornali).
Connessioni
L'articolo si collega agli articoli 518 e seguenti (espropriazione mobiliare) e agli articoli 555 e seguenti (espropriazione immobiliare), che rimandano alla pubblicità disciplinata qui. Rimanda anche all'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione c.p.c., che disciplina la relazione di stima. È connesso agli articoli 530 (vendita di beni mobili) e 555 e seguenti (vendita di beni immobili), dove la data di incanto rappresenta la base per il calcolo dei 45 giorni di pubblicità.
Casi pratici
Caso 1: Tizio creditore promuove espropriazione immobiliare contro il debitore Caio
Il debitore possiede un appartamento a Roma di interesse pubblico. L'ufficio giudiziario affigge un avviso nell'albo per tre giorni. Contestualmente, lo stesso avviso con ordinanza del giudice e relazione di stima viene inserito negli appositi siti internet specializzati 45 giorni prima della data programmata per l'incanto. Caio non è menzionato nell'avviso pubblico, al fine di tutelare la sua riservatezza. Interessati provenienti da tutta Italia possono così conoscere l'esistenza della procedura ed eventualmente fare offerte all'incanto.
Caso 2: Caso 2
Sempronio creditore promuove espropriazione di un macchinario industriale (bene mobile registrato) del valore di 80.000 euro, appartenente al debitore Mevio. L'avviso della procedura viene affisso nell'albo per tre giorni. Poiché il valore supera 25.000 euro e il bene è mobile registrato, il giudice dispone che l'avviso sia pubblicato online almeno 45 giorni prima. Inoltre, il giudice decide opportuno pubblicare anche su quotidiani locali specializzati in aste industriali, per massimizzare la partecipazione di potenziali acquirenti. Mevio rimane ignoto nell'avviso pubblico.
Domande frequenti
Per quanto tempo rimane affisso l'avviso nell'albo dell'ufficio giudiziario?
L'avviso rimane affisso per tre giorni continui. Però questo è il minimo legale di affissione in cancelleria; la pubblicità online e su giornali inizia 45 giorni prima della data di incanto e rappresenta il vero periodo di visibilità pubblica.
Quali beni vengono pubblicizzati online?
La pubblicazione online obbligatoria riguarda i beni mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro e tutti i beni immobili. I beni mobili di valore inferiore non hanno l'obbligo di pubblicazione online, ma rimangono soggetti all'affissione in cancelleria.
Come posso fare un'offerta in un'asta di espropriazione se trovo l'avviso online?
L'avviso online contiene i riferimenti per partecipare all'incanto, inclusa la data, l'ubicazione del bene, le modalità di presentazione delle offerte. Dovrai presentare l'offerta scritto al giudice dell'esecuzione entro il termine fissato, seguendo le modalità specificate nell'avviso o comunicate dal giudice.
Perché il nome del debitore non è indicato nell'avviso pubblico?
L'omissione del nome del debitore è una scelta normativa di tutela della riservatezza. Anche se il procedimento è pubblico, la legge non richiede di esporre pubblicamente il nome di chi subisce l'espropriazione. Il nome rimane comunque disponibile per chi accede al procedimento presso la cancelleria.
Se un bene non raggiunge il valore di 25.000 euro, non viene mai pubblicizzato online?
No, non è obbligatorio pubblicizzare online beni mobili di valore inferiore a 25.000 euro. Rimangono assoggettati all'affissione in cancelleria e eventualmente a comunicazioni specifiche a creditori e terzi interessati, ma non alla pubblicazione su siti internet pubblici.