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Art. 390 c.p.c. – Rinuncia
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’udienza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380-ter [1].
La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.
L’atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.
[1] Comma modificato dall’art. 75, comma 1c, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, e successivamente così modificato dall’art. 1-bis, comma 1h, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
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Redazione Legge in Chiaro
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In sintesi
La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale entro limiti temporali precisi: sino all'inizio relazione udienza o alla data udienza camerale.
Ratio
La rinuncia al ricorso è espressione dell'autonomia processuale delle parti. La norma delimita temporalmente questa facoltà per garantire ordine procedurale: una rinuncia tardiva, dopo inizio della discussione, turberebbe il corretto funzionamento della Corte. Contemporaneamente, la forma vincolata (sottoscrizione) tutela l'autenticità della manifestazione di volontà.
Analisi
Requisiti temporali: rinuncia ammissibile finché (a) non sia cominciata la relazione all'udienza in camera di consiglio o (b) non sia giunta la data dell'udienza camerale (per cassazione civile). Termine ulteriore: rinuncia ammessa sino a quando non siano notificate conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'art. 380-ter (ricorsi sopra soglia in materia specifica). Requisiti formali: atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato, alternativamente dal solo avvocato se munito di mandato speciale ad hoc. Comunicazione/notificazione alle parti costituite o ai loro avvocati mediante visto.
Quando si applica
L'istituto si applica a ricorsi per cassazione civile (ordinari o straordinari), tanto ricorsi principali quanto incidentali presentati da ricorrente oppure controrricorrente. La rinuncia è strumento frequente di negoziazione o di resa tattica. Non è ammessa la rinuncia 'sotto condizione' — deve essere libera e incondizionata per essere valida.
Connessioni
Collegata all'art. 391 (pronuncia sulla rinuncia, disciplina effetti), all'art. 380-ter (casi particolari di ricorsi sopra soglia), agli artt. 137 ss. (notificazioni). Rimanda alla disciplina generale del mandato processuale e all'incapacità processuale. La rinuncia ha effetti analoghi all'estinzione del processo per altre cause, salvo l'assenza di pronuncia sulla responsabilità patrimoniale.
Domande frequenti
Entro quando posso rinunciare al ricorso per cassazione?
Fino al momento in cui non sia iniziata la relazione all'udienza in camera di consiglio oppure sino alla data dell'udienza camerale. Se il ricorso rientra nei casi di art. 380-ter, il termine è la notificazione delle conclusioni scritte del pubblico ministero.
Chi può sottoscrivere l'atto di rinuncia?
La parte e il suo avvocato insieme, oppure l'avvocato solo se munito di mandato speciale scritto a tale effetto. La rinuncia deve essere autentica e consapevole.
La rinuncia deve essere notificata o comunicata?
L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite nel giudizio oppure comunicato ai loro avvocati, i quali vi appongono visto. Entrambi i modi sono validi a seconda della situazione processuale.
Posso rinunciare al ricorso principale ma mantenere il ricorso incidentale?
Sì. L'articolo consente rinuncia sia al ricorso principale che al ricorso incidentale seperatamente. Una parte può rinunciare al ricorso principale e proseguire con quello incidentale, se presente.
Cosa succede dopo la rinuncia?
La Corte pronuncia ordinanza in camera di consiglio che dichiara l'estinzione del ricorso. Può inoltre condannare la parte ricorrente alle spese, salvo l'adesione della controparte (vedi art. 391).
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