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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 373 c.p.c. – Sospensione dell’esecuzione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

L’istanza si propone con ricorso al giudice di pace [1], al tribunale in composizione monocratica [2] o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente d’innanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l’immediata sospensione dell’esecuzione [3].

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

[1] La parola «conciliatore» è stata sostituita con le parole «giudice di pace» dall’art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374.

[2] La parola «pretore» è stata sostituita con le parole «tribunale in composizione monocratica» dall’art. 78, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

[3] Comma così sostituito dall’art. 63, L. 26 novembre 1990, n. 353.

In sintesi

  • Cassazione non comporta sospensione automatica dell'esecuzione della sentenza impugnata
  • Sospensione è facoltativa, concessa su istanza della parte ricorrente motivata
  • Presupposto fondamentale: grave e irreparabile danno dall'esecuzione immediata
  • Istanza presentata al giudice che ha emesso la sentenza, al tribunale monocratico o al presidente del collegio
  • In casi eccezionali di urgenza, il giudice può disporre provvisoriamente la sospensione con decreto

Il ricorso per cassazione non sospende automaticamente l'esecuzione della sentenza, ma il giudice può ordinarla su istanza se dalla esecuzione deriverebbe grave e irreparabile danno.

Ratio

L'articolo 373 c.p.c. affronta il difficile equilibrio tra il diritto del ricorrente alla cassazione e il diritto della controparte a godere dei benefici della sentenza passata in giudicato. Il principio fondamentale è che la cassazione non sospende automaticamente l'esecuzione: il ricorrente che contesta la sentenza non può, per questo solo fatto, paralizzare l'altrui diritto acquisito. D'altro canto, è ingiusto eseguire una sentenza che potrebbe essere cassata, creando danni irreversibili. La norma regola questa tensione con uno strumento discrezionale: il giudice può concedere la sospensione solo se ricorrono specifici presupposti di gravità e irreparabilità.

La disciplina rispecchia il principio costituzionale della ragionevole durata del processo: anche la cassazione non può essere un mezzo per paralizzare indefinitamente l'esecuzione; ogni situazione si valuta caso per caso.

Analisi

Il primo comma è perentorio: il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione. Questo significa che, salvo intervento del giudice, la sentenza impugnata può essere eseguita immediatamente, anche se il ricorso è pendente. La controparte ha il diritto di agire esecutivamente, chiedere il pagamento, pignoramenti, etc.

Tuttavia, il secondo comma introduce il rimedio: il ricorrente, e anche la controparte se ha utile interesse, può chiedere al giudice che ha emesso la sentenza (o al presidente del collegio, se si tratta di un appello) di disporre la sospensione o l'alternativa della prestazione di cauzione. La istanza deve essere motivata sulla base di una prognosi di grave danno irreparabile: non è sufficiente il rischio generico di danno, ma occorre dimostrare che l'esecuzione della sentenza creerebbe una lesione non suscettibile di ristoro posteriore.

Il terzo comma specifica l'iter procedurale: l'istanza si propone con ricorso al giudice di pace (per liti di valore minore), al tribunale in composizione monocratica (per liti ordinarie), o al presidente del collegio (per materie di competenza della corte d'appello). Il giudice convoca le parti in camera di consiglio e decide con ordinanza non impugnabile. Il decreto è binding per le parti e non è soggetto a ricorso ulteriore.

Il quarto comma introduce un elemento di eccezionalità: in caso di eccezionale urgenza, il giudice può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione con lo stesso decreto che fissa l'udienza in camera di consiglio. Questa norma permette di evitare che il danno si consumi nell'attesa della camera di consiglio.

Quando si applica

Un tipico caso è la sospensione dell'esecuzione di una condanna al pagamento di una somma di denaro quando la cassazione è fondata su motivi procedurali gravi (ad esempio, violazione del contraddittorio). Altro caso frequente: in una controversia su proprietà immobiliare, la sentenza ordina al ricorrente di smontare una struttura e di ripristinare lo stato dei luoghi. Se il ricorrente ricorre in cassazione, può chiedere la sospensione della demolizione, argomentando che una volta abbattuta la struttura, non potrà più ripristinarla se la cassazione gli dà ragione.

Esempio concreto: Tizio è titolare di una licenza commerciale contesa con Caio. Il tribunale condanna Tizio a cedere la licenza a Caio. Tizio ricorre in cassazione contestando l'interpretazione della norma sulla cessione. Nel ricorso chiede la sospensione dell'esecuzione, dimostrando che la perdita della licenza arreca danno commerciale grave (perdita della clientela, cessazione dell'attività) e che se la cassazione l'assolvesse, non potrebbe recuperare la licenza persa. Il giudice può allora sospendere l'esecuzione o richiedere una cauzione (ad esempio, deposito della somma equivalente al valore della licenza) per tutelarsi da perdite se la cassazione rigettasse il ricorso.

Connessioni

L'articolo 373 c.p.c. si collega agli artt. 364-369 c.p.c. (ricorso ordinario per cassazione), all'art. 360 c.p.c. (motivi ammissibili), e alle norme generali sulla esecuzione forzata (artt. 474 e ss. c.p.c.). Rilevante anche il collegamento con l'art. 111 Cost., sulla durata ragionevole del processo e l'equilibrio tra effettività dei diritti.

Applicabile la giurisprudenza sulla nozione di «grave danno irreparabile»: la Cassazione ha chiarito che non basta il rischio generico, ma occorre provare una lesione che non possa essere riparata con il pagamento di risarcimento (perdita di quota di mercato, danno reputazionale, cessazione di attività professionale, etc.).

Domande frequenti

Se ricorro in cassazione, viene automaticamente sospesa l'esecuzione della sentenza?

No, il ricorso per cassazione non sospende automaticamente l'esecuzione. La sentenza impugnata rimane esecutiva e la controparte può iniziare azioni esecutive. Dovete chiedere espressamente al giudice la sospensione con istanza motivata.

Quali presupposti sono necessari per ottenere la sospensione dell'esecuzione?

Il presupposto fondamentale è il grave e irreparabile danno che deriverebbe dall'esecuzione immediata. Grave significa rilevante, non marginale; irreparabile significa che il danno non può essere compensato con denaro o non può essere eliminato successivamente (ad esempio, una demolizione che non può essere reversibile).

A chi presento l'istanza di sospensione?

Al giudice che ha emesso la sentenza (giudice di pace, tribunale in composizione monocratica, o presidente del collegio). L'istanza è proposta con ricorso, e il giudice convoca le parti in camera di consiglio per decidere.

Qual è la differenza tra sospensione della esecuzione e cauzione?

La sospensione blocca completamente l'esecuzione della sentenza fino alla cassazione. La cauzione è un'alternativa: il giudice ordina alla parte ricorrente di versare una somma di denaro a garanzia, e la controparte può comunque eseguire la sentenza ma avrà un fondo per compensarsi di perdite se la cassazione accoglie il ricorso.

Se il giudice nega la sospensione, posso ricorrere di nuovo contro questa decisione?

No, il giudice emette ordinanza «non impugnabile», il che significa che non potete ricorrere ulteriormente contro la decisione sulla sospensione. Potete però, se cambiano le circostanze, richiedere una revoca della ordinanza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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