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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 354 c.p.c. – Rimessione al primo giudice per altri motivi

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Fuori dei casi previsti nell’articolo precedente, il giudice d’appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell’articolo 161 secondo comma.

Il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme dell’articolo 308.

Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell’articolo 353.

Se il giudice d’appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell’articolo 356.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

In sintesi

  • Il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, salvo i casi tassativamente previsti dall'art. 354 c.p.c.
  • Prima ipotesi: nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado.
  • Seconda ipotesi: mancata integrazione del contraddittorio o estromissione di una parte che avrebbe dovuto partecipare al giudizio di primo grado.
  • Terza ipotesi: nullità della sentenza di primo grado per i vizi tassativi dell'art. 161, comma 2, c.p.c.
  • Fuori da questi casi, il giudice d'appello deve decidere nel merito, anche se il primo grado è stato viziato: è il principio della sostituzione dell'appello.

Il principio della sostituzione e le eccezioni dell'art. 354

L'art. 354 c.p.c. disciplina la rimessione al primo giudice da parte del giudice d'appello per motivi diversi dalla giurisdizione (regolata dall'art. 353). Il punto di partenza sistematico è il principio della sostituzione: nel nostro sistema l'appello ha natura sostitutiva, nel senso che il giudice d'appello, quando riscontra un vizio del giudizio di primo grado, non lo annulla e rimette la causa al primo giudice, bensì decide direttamente nel merito, sostituendo la propria pronuncia a quella del giudice a quo.

Il principio della sostituzione è rafforzato dalla regola della effetto devolutivo dell'appello: con la proposizione dell'impugnazione, la cognizione della controversia si trasferisce al giudice d'appello nella misura determinata dai motivi. La rimessione al primo giudice è pertanto un'eccezione al sistema, ammessa solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 354.

Prima ipotesi: nullità della notificazione della citazione

La prima ipotesi riguarda la dichiarazione di nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio. Quando la citazione con cui è stato instaurato il giudizio di primo grado non è stata validamente notificata alla parte convenuta, si pone il problema del contraddittorio: il convenuto non ha avuto conoscenza legale del processo e non ha potuto difendersi. In tal caso, la rimessione al primo giudice è necessaria per consentire al contraddittorio di svolgersi ab initio.

Tizio cita Caio in giudizio, ma la citazione viene notificata a un indirizzo sbagliato. Caio non si costituisce e viene dichiarato contumace. Il tribunale decide nel merito accogliendo la domanda di Tizio. In appello, Caio impugna la sentenza eccependo la nullità della notifica. La corte d'appello, ove accolga l'eccezione, rimette la causa al tribunale affinché il contraddittorio sia regolarmente instaurato.

Seconda ipotesi: mancata integrazione del contraddittorio

La seconda ipotesi riguarda due sotto-ipotesi: il caso in cui nel giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, e il caso in cui una parte avrebbe dovuto essere chiamata in causa ma è stata erroneamente estromessa. In entrambi i casi, il vizio consiste in una lesione del contraddittorio che rende la pronuncia di primo grado inutiliter data nei confronti del soggetto pretermesso.

La norma prevede però una sanatoria in appello: se l'integrazione del contraddittorio o la rimessione in causa della parte estromessa avvengono in grado di appello, la rimessione al primo giudice non ha luogo. In tal caso il giudice d'appello può decidere direttamente nel merito, a condizione che la parte tardivamente integrata nel contraddittorio abbia potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

Terza ipotesi: nullità assoluta della sentenza di primo grado

La terza ipotesi riguarda la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.c., che contempla la nullità insanabile della sentenza pronunciata da giudice incompetente per materia o funzione (cosiddetta nullità assoluta della sentenza). Si tratta di un'ipotesi residuale, di rara applicazione pratica, in cui il vizio è talmente grave da giustificare la rimessione al giudice competente per una nuova decisione.

In tutti gli altri casi di vizio della sentenza di primo grado, errori di diritto, vizi di motivazione, omesse pronunce, il giudice d'appello non rimette la causa al primo giudice ma decide direttamente, correggendo gli errori del giudice a quo e sostituendo la propria pronuncia a quella viziata.

Domande frequenti

Quali sono i casi in cui il giudice d'appello può rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.?

I casi tassativi sono tre: (1) nullità della notificazione della citazione introduttiva; (2) mancata integrazione del contraddittorio o erronea estromissione di una parte, salvo che l'integrazione avvenga in appello; (3) nullità assoluta della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.c.

Qual è la regola generale sull'appello quando il primo grado è viziato?

La regola generale è il principio della sostituzione: il giudice d'appello non annulla la sentenza viziata e rimette la causa al primo giudice, ma decide direttamente nel merito, sostituendo la propria pronuncia a quella del giudice di primo grado.

Se il contraddittorio non era stato integrato in primo grado, il giudice d'appello deve sempre rimettere la causa al tribunale?

No. La rimessione al primo giudice non ha luogo se l'integrazione del contraddittorio o la rimessione in causa della parte estromessa avvengono in grado di appello. In tal caso il giudice d'appello può decidere direttamente nel merito.

Cosa intende il legislatore per 'nullità della sentenza a norma dell'art. 161 comma 2' rilevante ai fini dell'art. 354 n. 3?

Si tratta della nullità assoluta e insanabile della sentenza pronunciata da giudice assolutamente incompetente per materia o funzione. È una fattispecie residuale, di rara applicazione, distinta dai comuni vizi di motivazione o di diritto che il giudice d'appello corregge decidendo nel merito.

La rimessione al primo giudice ex art. 354 può essere chiesta da entrambe le parti?

La rimessione consegue all'accertamento del vizio da parte del giudice d'appello, su eccezione di parte o d'ufficio (nei casi rilevabili d'ufficio). Può certamente essere richiesta da entrambe le parti, ma l'accertamento del vizio che la determina dipende dalle circostanze processuali e non dalla mera volontà delle parti.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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