Art. 350 c.p.c. – Trattazione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Davanti alla corte di appello la trattazione dell’appello è collegiale, ma il presidente del collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti [1b]; davanti al tribunale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico [1a].
Nella prima udienza di trattazione il giudice [2] verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’integrazione di esso o la notificazione prevista dall’articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto di appello.
Nella stessa udienza il giudice [2] dichiara la contumacia dell’appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.
Articolo così sostituito dall’art. 55, L. 26 novembre 1990, n. 353.
[1a] Comma così sostituito dall’art. 74, comma 1a, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.
[1b] Le parole «, ma il presidente […] uno dei suoi componenti» sono state aggiunte dall’art. 27, comma 1b, L. 12 novembre 2011, n. 183.
[2] La parola «collegio» è sostituita dalla parola «giudice» dall’art. 74, comma 1b, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.
In sintesi
In appello davanti a Corte la trattazione è collegiale; il presidente può delegare l'assunzione di prove. Davanti al Tribunale il giudice è monocratico.
Ratio
L'articolo 350 c.p.c. differenzia la composizione del collegio giudicante tra la Corte d'Appello (organo plurisoggettivo per controversie di maggior valore e complessità) e il Tribunale in appello (organo monocratico per cause di minore complessità). Questa differenziazione serve a bilanciare l'esigenza di controllo accurato della sentenza di primo grado (favorendo il collegio collegiale) con l'esigenza di economia processuale (consentendo il giudice unico per cause semplici). La delega presidenziale dell'istruttoria a un solo componente consente al collegio di concentrarsi sul controllo normativo e sulla discussione del merito, accelerando la decisione.
Analisi
La norma si articola in tre commi. Il primo stabilisce che davanti alla Corte di Appello la trattazione è collegiale, ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori (prove orali, deposizioni, perizie) uno dei suoi componenti. Davanti al Tribunale, invece, l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico (una sola persona). Il secondo comma precisa che nella prima udienza di trattazione il giudice (singolare, perché il comando vale sia per il collegio che per il monocratico) verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso (ad es., integrazione di parte per difetto di legittimazione) o la notificazione prevista dall'articolo 332 (notificazione dell'appello al convenuto che non è ancora stato notificato). Il giudice, inoltre, dispone la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello se vi sono vizi. Il terzo comma prescrive che nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato (se non si è costituito), provvede alla riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza (consolidamento processuale), e procede al tentativo di conciliazione, ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti (faccia a faccia).
Quando si applica
Si applica a tutti gli appelli civili, sia davanti a Corte d'Appello sia davanti a Tribunale (funzione d'appello). Quando Tizio impugna una sentenza della Corte d'Appello, la corte di appello terza istanza (se esiste) è composta di norma da tre giudici; uno di essi, su delega del presidente, può assumere le prove (ascoltare testimoni, acquisire perizie). Quando Caio impugna una sentenza di primo grado davanti al Tribunale (in funzione d'appello, per cause di valore minore), il giudice è unico; questo giudice monocratico verifica nella prima udienza se Caio si è costituito regolarmente, ordina eventuali notificazioni, dichiara contumacia dell'appellato se assente, tenta la conciliazione. Se più appelli sono stati proposti contro la stessa sentenza (ad es., Tizio, Caio, Sempronio impugnano tutti), il giudice li riunisce in un'unica causa, procedendo uniformemente.
Connessioni
Rinvia agli articoli 327 c.p.c. (appello in genere), 330 ss. c.p.c. (appello incidentale), 332 c.p.c. (notificazione dell'appello), 347 c.p.c. (costituzione in appello), 348 c.p.c. (improcedibilità), 351 c.p.c. (esecuzione provvisoria). Collegate anche agli articoli sul processo collegiale (artt. 50 ss.) e sulla competenza funzionale per materia (art. 70). Il D.L. 19 febbraio 1998, n. 51 ha modificato l'articolo introducendo il giudice monocratico davanti al Tribunale.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra appello davanti a Corte e appello davanti a Tribunale?
Appello davanti a Corte d'Appello è trattato da collegio (tre giudici). Appello davanti a Tribunale è trattato da giudice monocratico (un solo giudice). La scelta dipende dal valore della causa e dalla competenza.
Il presidente della Corte d'Appello può decidere da solo?
No, la Corte decide collegialmente. Tuttavia, il presidente può delegare uno dei componenti per assumere le prove (testimonianze, perizie). La decisione finale rimane collegiale.
Che cosa fa il giudice nella prima udienza di appello?
Verifica se la costituzione è regolare, ordina eventuali notificazioni mancanti, dichiara contumacia se necessario, provvede alla riunione di appelli multipli, e tenta la conciliazione ordinando la comparizione personale delle parti se utile.
Posso chiedere la comparizione personale in appello?
Sì, il giudice può ordinarla d'ufficio o su istanza della parte. Serve a facilitare il tentativo di conciliazione o a chiarire questioni che richiedono la testimonianza diretta delle parti.
Se ho appelli multipli contro la stessa sentenza, vengono riuniti?
Sì. Il giudice di appello provvede d'ufficio alla riunione di tutti gli appelli proposti contro la medesima sentenza (appello principale, appello incidentale, controappello) in un'unica causa per economia processuale.
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