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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 346 c.p.c. – Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

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In sintesi

  • Il silenzio su una domanda respinta in primo grado equivale a rinuncia in appello
  • La norma promuove l'efficienza processuale e la certezza delle decisioni
  • La riproposta deve essere espressa e ben consapevole
  • Decadenza automatica per inerzia della parte
  • Non opera per questioni d'ordine pubblico processuale

Le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, se non espressamente riproposte in appello, si considerano rinunciate.

Ratio

L'articolo 346 c.p.c. introduce una norma di decadenza automatica volta a consentire ai giudici d'appello di identificare con chiarezza quali domande vanno esaminate. Se una domanda è stata respinta in primo grado, è logico ritenere che la parte soccombente debba ripeterne la richiesta in appello se vuol farla rivalutare: il silenzio, l'omissione di riproposizione, suggeriscono che la parte abbia interiormente accettato la sentenza su quel punto e preferisca concentrare il contenzioso su altri profili. Questa norma, combinata con il divieto di novità, crea un sistema robusto di concentrazione processuale.

Analisi

La norma è brevissima ma ricca di conseguenze. Dice che le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, qualora non siano espressamente riproposte in appello, "si intendono rinunciate". Non significa che vengono automaticamente soccombenti, ma che la parte vi rinuncia tacitamente attraverso il silenzio. La riproposta deve essere espressa: non basta che la domanda sia contenuta nei motivi di appello in modo obliquo o implicito; va evidenziata chiaramente nelle premesse del ricorso o nei primi atti di appello. Un'altra conseguenza è che la decadenza non opera per eccezioni di ordine pubblico (come l'incompetenza o la nullità della sentenza).

Quando si applica

Si applica in ogni appello civile quando una parte impugna la sentenza. Tizio e Caio hanno litigato sulla paternità di una somma di denaro. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda di Tizio: "Non è provato che la somma sia stata mutuata". Tizio impugna in appello per far rivalutare la sentenza. Se in appello Tizio non ripropone espressamente la domanda di restituzione della somma, questa domanda si intende rinunciata, anche se i motivi dell'appello contengono considerazioni economiche di carattere generale. Se invece Tizio scrive: "Impugno perché il giudice non ha valutato correttamente la prova della mutualità; richiedo accoglimento della domanda di restituzione", la riproposta è espressa e la domanda resta in gioco. Se una domanda è stata accolta in primo grado, non è necessario riproporla in appello (l'appellato la difenderà naturalmente).

Connessioni

Strettamente collegata all'articolo 345 c.p.c. (divieto di novità), all'articolo 330 c.p.c. (domande riconvenzionali), all'articolo 350 c.p.c. (trattazione dell'appello), e al principio di economia processuale ripetuto in tutto il capo III del codice (Giudizio d'appello). La norma consente alla corte d'appello di applicare il principio di non contestazione: ciò che non è contestato o riproposto è dato per acquisito.

Domande frequenti

Se non ripropongo una domanda respinta in primo grado, cosa succede in appello?

La domanda si considera rinunciata. Non potete più farla valere in appello e la sentenza di primo grado diventa definitiva su quel punto.

Come faccio a riproporre correttamente una domanda in appello?

Dovete menzionarla espressamente nei motivi di appello o nei primi atti di appello. Non basta che sia contenuta implicita in ragionamenti generali: deve essere dichiarata chiaramente.

Vale la stessa regola per le eccezioni?

Sì, le eccezioni non accolte in primo grado, se non riproposte in appello, si intendono rinunciate. Fanno eccezione solo le eccezioni di ordine pubblico (incompetenza, nullità della sentenza, cosa giudicata).

Devo riproporre una domanda che è stata accolta in primo grado?

No. Se il giudice ha già accolto la vostra domanda, essa rimane acquisita nel processo e l'appellato la difenderà in appello. Non dovete riproporla.

Il giudice d'appello può considerare d'ufficio una domanda non riproposta?

No, salvo che per questioni di ordine pubblico. In generale, il silenzio della parte sulla domanda non accolta equivale a rinuncia, anche senza obiezione della controparte.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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