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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 197 c.p.c. – Assistenza all’udienza e audizione in camera di consiglio

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.

In sintesi

  • Il presidente ha una facoltà discrezionale di coinvolgere il consulente tecnico nella fase decisoria collegiale.
  • Il consulente può essere invitato ad assistere alla discussione davanti al collegio.
  • Il parere del CTU viene espresso in camera di consiglio, in presenza delle parti.
  • Le parti possono essere autorizzate a illustrare il parere del consulente e a svolgere osservazioni.
  • La norma rafforza il contraddittorio tecnico nella fase più delicata del procedimento civile.

Il presidente può invitare il consulente tecnico ad assistere alla discussione collegiale ed esprimere il parere in camera di consiglio, con possibile partecipazione delle parti.

Ratio della norma

L'articolo 197 c.p.c. si colloca nella disciplina della consulenza tecnica d'ufficio e risponde all'esigenza di garantire che il giudice collegiale possa avvalersi in modo pieno e diretto del contributo scientifico o tecnico del consulente nominato, non limitandosi alla lettura della relazione scritta, ma consentendo un confronto dinamico e dialogico nella fase deliberativa. La disposizione esprime una scelta di politica processuale che privilegia la completezza della cognizione del collegio giudicante: laddove la materia risulti particolarmente complessa sul piano tecnico-scientifico, il solo deposito della relazione scritta potrebbe rivelarsi insufficiente per consentire ai giudici di apprezzare appieno il significato e la portata delle conclusioni del CTU. Il legislatore ha pertanto previsto la possibilità di un intervento diretto del consulente nella camera di consiglio, quale strumento di completamento istruttorio nella fase più delicata del procedimento, quella in cui il collegio forma la propria decisione. Va sottolineato che tale partecipazione del CTU alla camera di consiglio costituisce una deroga alla regola generale della segretezza della deliberazione, giustificata dalla funzione meramente ausiliaria e tecnica del consulente, che non è chiamato a esprimere valutazioni giuridiche ma soltanto a rendere più accessibili al collegio i dati tecnici già acquisiti agli atti.

Analisi del testo

La norma si articola attorno a due distinte facoltà riconosciute al presidente del collegio, tra loro logicamente connesse. La prima è quella di invitare il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio: si tratta di una presenza che precede la vera e propria camera di consiglio e che consente al CTU di seguire il dibattito orale tra le parti e i giudici, acquisendo in tal modo la piena consapevolezza dei profili controversi sui quali dovrà poi esprimersi. La seconda facoltà, conseguente alla prima, è quella di invitare il consulente a esprimere il proprio parere in camera di consiglio, in presenza delle parti. Quest'ultima previsione merita particolare attenzione: la camera di consiglio è ordinariamente riservata ai soli giudici, sicché la presenza sia del CTU che delle parti costituisce una deroga significativa al principio di segretezza della deliberazione. Il legislatore ha disciplinato tale eccezionalità prevedendo che le parti possano essere autorizzate, e dunque non abbiano un diritto incondizionato, a illustrare il parere del consulente e a svolgere osservazioni. Questo meccanismo bilaterale assicura che il contraddittorio tecnico si eserciti anche in questa fase straordinaria, impedendo che il consulente si trasformi in un interlocutore privilegiato e segreto del collegio. Il termine «quando lo ritiene opportuno» attribuisce al presidente un ampio potere discrezionale, non sindacabile nel merito, che deve essere esercitato tenendo conto della complessità tecnica della causa, dell'oscurità o incompletezza della relazione scritta, ovvero dell'emergere in sede di discussione di questioni tecniche non affrontate dal CTU nella propria relazione. Va evidenziato che l'iniziativa spetta al presidente, non alle parti: queste ultime non possono pretendere che il CTU partecipi alla camera di consiglio, ma possono al più sollecitare tale coinvolgimento, restando nella piena disponibilità del presidente la valutazione sull'opportunità del provvedimento. Il riferimento al «parere» del consulente in camera di consiglio va inteso come un'esposizione orale delle conclusioni tecniche già contenute nella relazione scritta ovvero come integrazione e chiarimento delle stesse, sempre nei limiti del mandato peritale conferito.

Quando si applica

L'articolo 197 c.p.c. trova applicazione nei procedimenti che si svolgono davanti a organi collegiali, tipicamente la corte d'appello e la corte di cassazione, nonché il tribunale in composizione collegiale nelle ipotesi previste dall'articolo 50-bis c.p.c. (ad esempio nelle cause in materia di proprietà industriale, di diffamazione a mezzo stampa, nelle cause relative a rapporti societari e così via). Nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica la disposizione non trova applicazione diretta, in quanto manca il presupposto strutturale della deliberazione collegiale, sebbene parte della dottrina abbia sostenuto che il giudice monocratico possa avvalersi di meccanismi analoghi di consultazione diretta del CTU, ricavandoli in via sistematica dai principi generali sull'utilizzo della consulenza tecnica. La norma riceve applicazione tipicamente nelle cause di particolare complessità tecnica: controversie in materia di responsabilità medica, cause aventi ad oggetto accertamenti contabili o valutazioni di bilancio, liti in materia di brevetti e know-how, procedimenti in cui la ricostruzione tecnica del fatto risulta determinante ai fini della decisione. L'istituto può essere attivato in ogni fase in cui il collegio si riunisce in camera di consiglio per deliberare, compresa quella relativa a decisioni su incidenti processuali di natura tecnica, sempre che la questione tecnica sia suscettibile di influire sulla decisione da adottare. Non è invece configurabile il ricorso all'articolo 197 c.p.c. nella fase di raccolta della prova davanti al giudice istruttore, che è retta da regole proprie e in cui il contraddittorio tecnico si svolge secondo le modalità previste dagli articoli 195 e 196 c.p.c.

Connessioni con altre norme

L'articolo 197 c.p.c. si inserisce nel sistema della consulenza tecnica disciplinato dagli articoli 61-64 c.p.c. (disposizioni generali sul CTU) e dagli articoli 191-196 c.p.c. (svolgimento della consulenza). In particolare, esso va letto in coordinamento con l'articolo 195 c.p.c., che disciplina le modalità di deposito della relazione scritta del CTU e il contraddittorio tra i consulenti di parte, e con l'articolo 196 c.p.c., che prevede la rinnovazione e la sostituzione del consulente. Il meccanismo previsto dall'articolo 197 c.p.c. rappresenta uno strumento complementare rispetto all'ordinaria dialettica scritta sulla consulenza: mentre nelle fasi istruttorie il contraddittorio tecnico si esercita attraverso le relazioni dei consulenti di parte e le memorie delle parti, la norma in esame consente un approfondimento orale e diretto nella fase deliberativa. Rilevante è anche il collegamento con l'articolo 276 c.p.c., che disciplina la deliberazione collegiale e il voto, e con l'articolo 84 dell'ordinamento giudiziario, che regolamenta la camera di consiglio. Sul versante costituzionale, la disposizione si coordina con il principio del contraddittorio sancito dall'articolo 111 della Costituzione: la possibilità per le parti di essere presenti e di svolgere osservazioni durante l'esposizione del parere in camera di consiglio è presidio fondamentale del diritto di difesa e impedisce che si formino canali di comunicazione unilaterali tra CTU e giudicante. Infine, la norma va letta in parallelo con quanto previsto in materia di procedimento amministrativo e di consulenza tecnica nei procedimenti arbitrali, nei quali analoghe esigenze di completezza cognitiva del decidente sono state soddisfatte con soluzioni strutturalmente simili.

Domande frequenti

Il consulente tecnico ha diritto di partecipare alla camera di consiglio su richiesta delle parti?

No. La partecipazione del CTU alla camera di consiglio è una facoltà discrezionale del presidente del collegio, non un diritto azionabile dalle parti. Queste ultime possono sollecitare tale coinvolgimento, ma la decisione finale spetta in via esclusiva al presidente, che valuta l'opportunità dell'invito in ragione della complessità tecnica della causa.

Le parti possono sempre assistere all'esposizione del parere del CTU in camera di consiglio?

No. Le parti possono essere presenti soltanto se autorizzate dal presidente. L'autorizzazione non è automatica e il presidente può decidere che il CTU esprima il proprio parere in camera di consiglio senza la presenza delle parti, sebbene tale soluzione sollevi delicate questioni di compatibilità con il principio del contraddittorio e il diritto di difesa costituzionalmente garantito.

L'articolo 197 c.p.c. si applica anche davanti al giudice monocratico?

La norma è letteralmente riferita alla discussione davanti al collegio e alla camera di consiglio collegiale, sicché la sua applicazione diretta riguarda i procedimenti avanti a organi collegiali. Davanti al giudice monocratico non esiste una camera di consiglio in senso tecnico, ma il giudice può comunque richiedere chiarimenti orali al CTU nelle forme dell'audizione disciplinata dall'articolo 196 c.p.c.

Il parere espresso oralmente in camera di consiglio ex articolo 197 c.p.c. deve essere verbalizzato?

La norma non prevede espressamente un obbligo di verbalizzazione del parere reso oralmente in camera di consiglio. Tuttavia, per ragioni di trasparenza processuale e di rispetto del contraddittorio, è opportuno che il presidente dia atto nel verbale d'udienza dell'avvenuto svolgimento della procedura ex articolo 197, indicando che il CTU ha espresso il proprio parere e che le parti sono state sentite nelle proprie osservazioni.

Quali rimedi ha la parte che ritiene illegittima la partecipazione del CTU alla camera di consiglio?

L'eventuale vizio derivante da un'erronea applicazione dell'articolo 197 c.p.c. potrebbe essere fatto valere come motivo di nullità della sentenza, ove si dimostri che la procedura ha leso il diritto di difesa della parte (ad esempio perché le parti non sono state poste in condizione di svolgere osservazioni). Tuttavia la giurisprudenza è tradizionalmente restia a riconoscere nullità su tale presupposto, valorizzando l'ampia discrezionalità presidenziale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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