Art. 183-bis c.p.c. – Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell’udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell’articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria.
Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
Articolo introdotto dall’art. 14, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dall L. 10 novembre 2014, n. 162.
In sintesi
Nelle cause monocratiche il giudice, valutata la complessità, può disporre con ordinanza non impugnabile la prosecuzione nelle forme del rito semplificato.
Ratio della norma
L'art. 183-bis c.p.c. risponde all'esigenza di flessibilita processuale e di economia dei giudizi, consentendo al giudice monocratico di indirizzare la causa verso il rito piu adeguato alla sua effettiva complessita. La disposizione realizza il principio di proporzionalita delle forme processuali rispetto al contenuto della controversia, evitando che cause semplici siano trattate con il piu macchinoso rito ordinario. L'obiettivo e ridurre i tempi del processo civile e razionalizzare l'uso delle risorse giudiziarie, in coerenza con le finalita acceleratorie del PNRR.
Analisi del testo
La norma circoscrive l'applicazione alle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, escludendo quindi le controversie collegiali. Il giudice, nell'udienza di trattazione, valuta due parametri: la complessita della lite e quella dell'istruzione probatoria. La conversione avviene con ordinanza non impugnabile, previa audizione delle parti, garanzia minima del contraddittorio. La pronuncia produce l'effetto di assoggettare il prosieguo del processo agli artt. 281-decies e seguenti c.p.c., con conseguente compressione delle fasi processuali.
Quando si applica
La conversione e disposta tipicamente quando emerge che la causa non richiede un'ampia attivita istruttoria, ad esempio nei giudizi documentali, nelle azioni di adempimento contrattuale con prove gia formate, o nelle controversie di diritto puro. Il giudice puo attivare l'art. 183-bis c.p.c. anche d'ufficio, senza necessita di istanza di parte, purche siano sentite tutte le parti costituite. La valutazione e discrezionale e non sindacabile, stante l'inoppugnabilita dell'ordinanza.
Connessioni con altre norme
L'art. 183-bis c.p.c. si collega direttamente agli artt. 281-decies e seguenti c.p.c., che disciplinano il rito semplificato di cognizione introdotto dal D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia). La norma e stata originariamente introdotta dall'art. 14 del D.L. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 162/2014, e successivamente riformata per coordinarla con il nuovo rito unificato. Si raccorda inoltre con l'art. 183 c.p.c. sull'udienza di trattazione e con l'art. 281-quater c.p.c. sulla composizione monocratica.
Domande frequenti
L'ordinanza di conversione al rito semplificato e impugnabile?
No, l'art. 183-bis c.p.c. prevede espressamente che l'ordinanza sia non impugnabile. Le parti non possono proporre reclamo ne ricorso autonomo, salvo eventualmente censurare il provvedimento con l'impugnazione della sentenza definitiva.
Quando il giudice puo disporre la conversione al rito semplificato?
Il giudice puo disporla nell'udienza di trattazione, dopo aver valutato la complessita della lite e dell'istruzione probatoria e aver sentito le parti. L'apprezzamento e discrezionale e tipicamente avviene quando la causa appare documentale o di limitata complessita.
L'art. 183-bis c.p.c. si applica anche al rito collegiale?
No, la norma si applica esclusivamente alle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica. Per le cause collegiali resta il rito ordinario, salve le specifiche discipline previste per determinate materie.
Cosa cambia dopo la conversione al rito semplificato?
Dopo l'ordinanza ex art. 183-bis c.p.c. il processo prosegue secondo gli artt. 281-decies e seguenti c.p.c., con tempi piu rapidi, istruttoria semplificata e decisione che puo essere assunta anche all'esito della prima udienza utile, in coerenza con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022).
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