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Art. 565 c.p.p. – Procedimento per decreto
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI.
2. Con l’atto di opposizione l’imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio (160 att.) ovvero chiede il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Per reati meno gravi il decreto penale è una sentenza di condanna emessa dal giudice senza contraddittorio preliminare.
Ratio
L'art. 565 costituisce il collegamento normativo tra il procedimento per decreto penale (titolo V del libro VI, artt. 430-445) e il procedimento nel giudizio direttissimo disciplinato negli artt. 558-567. La ratio è mantenere coerenza sistematica nel codice di rito, evitando duplicazioni e rimandando alla disciplina più completa del titolo V.
Analisi
Il comma 1 rinvia integralmente al titolo V del libro VI, che contiene la disciplina dettagliata del decreto penale: emissione, notificazione, impugnazione mediante opposizione. Il comma 2 specifica come agisce l'opposizione: l'imputato chiede al giudice di emettere un nuovo decreto di citazione a giudizio ordinario, oppure richiede il giudizio abbreviato. Non sono ammesse altre forme di rito (patteggiamento, ecc.) come pure disponibili in altri contesti.
Quando si applica
Si applica a tutti i decreti penali di condanna emessi dai giudici per contravvenzioni e delitti minori. È la procedura accelerata di default per reati di lieve entità. L'opposizione deve essere esercitata entro il termine perentorio stabilito nel decreto stesso (solitamente 10-15 giorni).
Connessioni
Rimanda direttamente al titolo V del libro VI (artt. 430-445) che disciplina integralmente il decreto penale. Correlato agli artt. 558-564 (giudizio direttissimo, abbreviato, patteggiamento, conciliazione). Connesso anche agli artt. 503-505 per la decadenza dai termini di impugnazione.
Domande frequenti
Che cos'è un decreto penale?
È una sentenza di condanna emessa dal giudice sulla base degli atti di indagine, senza che l'imputato sia stato ascoltato in precedenza. È applicato per reati minori (contravvenzioni e delitti di scarsa gravità).
Se ricevo un decreto penale, devo pagarla subito?
No. Se ritieni il decreto ingiusto, puoi opporvi entro il termine indicato nel decreto stesso (solitamente 10-15 giorni). L'opposizione sospende l'esecutività del decreto.
Se mi oppongo al decreto penale, cosa succede?
Se presenti opposizione, il giudice emette un nuovo decreto di citazione e il processo procede come giudizio ordinario o abbreviato, a scelta dell'imputato. Non è comunque un'assoluzione automatica.
Entro quanto tempo devo presentare l'opposizione?
Il termine è indicato nel decreto stesso (solitamente 10-15 giorni dalla notificazione). Decorso questo termine, il decreto diviene definitivo e l'unico rimedio è l'appello (con limiti).
Posso farmi rappresentare da un avvocato nell'opposizione?
Sì. È fortemente consigliato. L'avvocato presenterà l'atto di opposizione entro il termine e potrà illustrare le tue ragioni nel processo che ne conseguirà.