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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 99 c.p.c. – Principio della domanda
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 98 - Articolo 98 Codice di Procedura Civile: Cauzione per le spese→Cod. proc. civ. art. 100 - Articolo 100 Codice di Procedura Civile: Interesse ad agire→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 97 c.p.c.: Responsabilità di più soccombenti→Articolo 101 Codice di Procedura Civile: Principio del contraddittorio→Articolo 96 Codice di Procedura Civile: Responsabilità aggravata→Articolo 102 Codice di Procedura Civile: Litisconsorzio necessario→Art. 95 c.p.c.: Spese del processo di esecuzione→Articolo 103 Codice di Procedura Civile: Litisconsorzio facoltativo→Art. 94 c.p.c.: Condanna di rappresentanti o curatori
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio della domanda riserva alla parte l'iniziativa del processo civile: il giudice non può procedere d'ufficio, ma solo su impulso di chi vuole far valere un proprio diritto.
Ratio della norma
L'art. 99 c.p.c. è il primo pilastro del modello civilistico italiano: il processo è strumento di tutela dei diritti soggettivi, non meccanismo di controllo officioso della legalità. La parte è l'unico soggetto che può attivare la macchina giudiziaria, perché solo essa è titolare del diritto sostanziale e ne ha la libera disponibilità. Il principio garantisce imparzialità (il giudice non si sostituisce al titolare del diritto) e autonomia privata (chi non agisce, accetta de facto la situazione esistente).
Analisi del testo
«Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.» La formula è breve ma carica di implicazioni. «Chi vuole»: la scelta è personale, libera, irrinunciabile salvo i casi di rinuncia processuale espressi. «Far valere un diritto»: l'oggetto dell'azione è una situazione giuridica soggettiva (diritto, status, interesse legittimo nei casi consentiti). «Proporre domanda»: serve un atto formale (citazione, ricorso) che fissi i contorni della pretesa. «Al giudice competente»: la regola si combina con quelle di giurisdizione e competenza, ma la violazione di queste ultime non distrugge la domanda, dà luogo a meccanismi di traslatio iudicii. La domanda definisce il thema decidendum e vincola il giudice (art. 112 c.p.c.) e le parti (preclusioni alla mutatio libelli).
Quando si applica
Il principio governa l'intero processo civile di cognizione e, con i necessari adattamenti, il processo esecutivo e cautelare. Si applica anche in appello e in cassazione, dove le parti devono espressamente impugnare e indicare i motivi (effetto devolutivo limitato dal tantum devolutum quantum appellatum). Eccezioni significative sono i procedimenti a iniziativa officiosa o del pubblico ministero (art. 70 c.p.c.: cause matrimoniali, di stato, alcuni interventi nei procedimenti di interdizione e amministrazione di sostegno) e la sostituzione processuale (art. 81 c.p.c.) che consente di far valere in nome proprio diritti altrui solo nei casi tassativamente previsti dalla legge. Anche all'interno di un giudizio già instaurato vige il principio: domande nuove proposte oltre i termini sono inammissibili (art. 183 c.p.c. nel rito ordinario).
Connessioni con altre norme
L'art. 99 va letto con l'art. 24 Cost. (diritto di azione) che ne è la copertura costituzionale, con l'art. 100 c.p.c. (interesse ad agire) che ne completa il quadro delle condizioni dell'azione, e con l'art. 112 c.p.c. (corrispondenza chiesto-pronunciato) che ne è il corollario sul piano della decisione. L'art. 81 c.p.c. e l'art. 70 c.p.c. delimitano le eccezioni; gli artt. 99 e 2907 c.c. si saldano nel principio per cui la tutela giurisdizionale dei diritti privati è attivata su domanda. In materia probatoria, l'art. 99 si collega all'art. 2697 c.c. sull'onere della prova: chi propone domanda deve provarne i fatti costitutivi.
Casi pratici
Caso 1: domanda nuova proposta solo in appello
Tizio cita in giudizio Caio chiedendo il risarcimento di euro 10.000 per inadempimento di un contratto di appalto. In primo grado il giudice rigetta la domanda. In appello Tizio, oltre a impugnare la decisione, chiede per la prima volta anche la risoluzione del contratto e la restituzione dell'acconto versato. La nuova domanda viola l'art. 99 c.p.c. e il principio del doppio grado di giurisdizione: il giudice di appello, in linea generale, dichiara inammissibile la domanda nuova ex art. 345 c.p.c., perché il thema decidendum si fissa in primo grado e non può essere ampliato successivamente, salvo le eccezioni tassative previste dalla legge.
Caso 2: avvio officioso non consentito
Sempronio, consigliere di una società, viene a conoscenza che un altro amministratore, Tizio, ha distratto fondi sociali. La società resta inerte. Sempronio, da solo e a titolo personale, intende denunciare giudizialmente Tizio per ottenere la restituzione delle somme alla società. In linea generale non può: l'azione di responsabilità verso gli amministratori spetta alla società (artt. 2393 ss. c.c.), e Sempronio singolarmente non è legittimato a sostituirsi, salvo che ricorrano i presupposti dell'azione sociale di responsabilità promossa dalla minoranza ex art. 2393-bis c.c. L'art. 99 c.p.c., combinato con l'art. 81 c.p.c., impedisce che terzi attivino la giurisdizione su diritti altrui fuori dai casi tipici.
Domande frequenti
Cosa significa che il processo civile è dominato dal principio della domanda?
Significa che l'iniziativa del processo è riservata esclusivamente alla parte titolare del diritto: il giudice non può procedere di propria iniziativa né allargare il giudizio oltre i confini fissati dall'attore. È espressione del principio dispositivo, che riflette la libera disponibilità delle situazioni giuridiche soggettive nel diritto privato.
Si può modificare la domanda nel corso del processo?
Solo entro i limiti fissati dalle norme processuali. Nel rito ordinario, la possibilità di precisare o modificare le domande (emendatio libelli) è consentita fino alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., mentre la domanda totalmente nuova (mutatio libelli) è inammissibile. In appello la regola è ancora più rigida: nuove domande non sono ammesse salvo eccezioni tassative.
Chi può proporre la domanda al posto del titolare del diritto?
In linea generale solo il titolare può agire. La sostituzione processuale (art. 81 c.p.c.) consente a un terzo di far valere in nome proprio un diritto altrui esclusivamente nei casi previsti dalla legge: per esempio l'azione surrogatoria del creditore (art. 2900 c.c.), l'azione del socio di minoranza ex art. 2393-bis c.c., o l'intervento del pubblico ministero nelle ipotesi di cui all'art. 70 c.p.c.
Cosa succede se la domanda è proposta a giudice incompetente?
L'incompetenza non distrugge la domanda. Il giudice dichiara la propria incompetenza e indica il giudice competente; la causa può essere riassunta dinanzi a quest'ultimo entro tre mesi (art. 50 c.p.c.) conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria (la cosiddetta translatio iudicii).
Esistono processi che il giudice può avviare d'ufficio?
Sì, ma sono casi tassativi. Il pubblico ministero può proporre l'azione nei procedimenti che riguardano lo stato e la capacità delle persone, alcune cause matrimoniali, l'interdizione e l'inabilitazione (art. 70 c.p.c. e norme speciali). In materia di volontaria giurisdizione esistono procedure attivabili d'ufficio dal giudice tutelare. Si tratta comunque di eccezioni legate alla rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti.
Fonti consultate: 1 fonte verificate