Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 487 c.p.p. – Contumacia dell’imputato
Articolo abrogato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 486 - Art. 486 c.p.p.: Impedimento a comparire dell’imputato o del dif→Cod. proc. pen. art. 488 - Art. 488 c.p.p.: Assenza e allontanamento volontaria dell’imputa→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 485 Codice di Procedura Penale: Rinnovazione della citazione→Articolo 489 Codice di Procedura Penale: Dichiarazioni del contumace→Articolo 484 Codice di Procedura Penale: Costituzione delle parti→Art. 490 c.p.p.: Accompagnamento coattivo dell’imputato assente→Art. 483 c.p.p.: Sottoscrizione e trascrizione del verbale→Articolo 491 Codice di Procedura Penale: Questioni preliminari→Art. 482 c.p.p.: Diritto delle parti in ordine alla documentazio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato sulla contumacia dell'imputato, procedimento in assenza dell'imputato e revoca della contumacia.
Ratio
La norma abrogata garantiva la continuità del procedimento pur in assenza dell'imputato, rappresentato dal proprio difensore, ma conservava la possibilità di riapertura procedurale qualora l'imputato rimanesse ignaro o impedito. Rifletteva il difficile equilibrio tra celerità processuale e diritti di difesa dell'assente.
Analisi
Il comma 1 prevedeva che, se l'imputato non compariva alla prima udienza e non ricorrevano gli impedimenti degli artt. 485-486, il giudice dichiarasse la contumacia (previa audizione delle parti). I commi 2-5 disciplinavano la rappresentanza del contumace tramite difensore, la possibilità di comparizione tardiva con revoca della contumacia, le condizioni di nullità della dichiarazione di contumacia e i meccanismi di impugnazione. Il comma 6 estendeva ad altri imputati le regole sulla contumacia multipla.
Quando si applica
Non si applica nel vigente codice di rito. L'abrogazione della contumacia come istituto formale segna un cambio paradigmatico verso forme più snelle di procedimento in assenza dell'imputato. Le moderne regole di contumacia sono state significativamente semplificate.
Connessioni
Rimandi storici: artt. 429, 450, 456, 464 c.p.p. (atti nulli), art. 171 (nullità notificazione), art. 185 (rinnovazione atti), art. 524-525 (decisione e ordini). Nel sistema attuale: art. 488 (assenza volontaria), art. 489 (dichiarazioni contumace), art. 490 (accompagnamento coattivo). La struttura procedurale è stata riorganizzata per privilegiare efficienza e ragionevolezza processuale.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, imputato di evasione fiscale, non compare alla prima udienza e risulta non aver ricevuto la citazione per errore nel domicilio notificatario. Sotto la norma abrogata, il giudice avrebbe dichiarato la contumacia provvisoria, rappresentando Tizio tramite il difensore. Successivamente, se Tizio compariva con prova di mancata conoscenza, la contumacia veniva revocata.
Caso 2: Caso 2
Caio, imputato di truffa, non compare volutamente alle udienze preliminari, fidando nel rinvio. Il giudice ne dichiara la contumacia. Nel corso della discussione finale, Caio improvvisamente si presenta richiedendo di rendere dichiarazioni. Secondo l'art. 487 commi 3-4 (abrogato), il giudice avrebbe revocato la contumacia se Caio provava ignoranza della citazione; altrimenti il procedimento proseguiva contumaciale.
Domande frequenti
La contumacia esiste ancora nel codice vigente?
No, la contumacia come istituto formale è stata abrogata. Le moderne regole sulla mancata comparizione dell'imputato sono molto più snelle e disciplinate diversamente da artt. 488-490.
Se non comparisco, che cosa accade al mio processo?
Il giudice può procedere in tua assenza, rappresentato il tuo interesse dal difensore. Se hai legittimi impedimenti provati, puoi richiedere rinvio/sospensione. La disciplina attuale non prevede la dichiarazione formale di contumacia come nel passato.
Posso farmi rappresentare in aula dal mio avvocato in mia assenza?
Sì, è possibile procedere con la rappresentanza tramite difensore, secondo le modalità degli artt. 488-489. Tuttavia, il giudice può ordinare il tuo accompagnamento coattivo se necessaria la tua presenza per l'assunzione di determinate prove.
Se comparisco dopo essere stato dichiarato contumace, cosa succede?
Nel sistema attuale, il giudice valuta le cause della tua assenza. Se provata mancata conoscenza della citazione o legittimo impedimento, il giudice dispone rinvio/sospensione. Altrimenti, il procedimento prosegue con la tua partecipazione.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di contumacia nel passato?
Sotto il regime abrogato, la contumacia costituiva una situazione processuale formale dal quale dipendevano diritti e oneri specifici. Oggi, questa struttura è stata dismessa a favore di regole più elastiche che valutano caso per caso l'impedimento.