Testo dell'articoloAbrogato
Art. 487 c.p.p. – Contumacia dell’imputato
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 – Codice di procedura penale
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Se l’imputato, libero o detenuto, non compare all’udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 485 e 486 commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia, salvo che risulti la nullità dell’atto di citazione o della sua notificazione.
In tal caso il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti nulli.
2. L’imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato nel dibattimento dal difensore.
3. Se l’imputato compare prima della decisione, il giudice revoca l’ordinanza che ha dichiarato la contumacia.
In tal caso l’imputato può rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 494 e, se la comparizione avviene prima dell’inizio della discussione finale, può chiedere di essere sottoposto all’esame a norma dell’articolo 503.
In ogni caso il dibattimento non può essere sospeso o rinviato a causa della comparizione tardiva.
4. L’ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l’assenza dell’imputato è dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma dell’articolo 485 comma 1, ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.
5. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell’ordinanza prevista dal comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l’ordinanza medesima e, se l’imputato non è comparso, sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento.
Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l’imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l’assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.
6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell’articolo 18 comma 1 lettere c) e d)
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Penale.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato sulla contumacia dell'imputato, procedimento in assenza dell'imputato e revoca della contumacia.
Ratio
La norma abrogata garantiva la continuità del procedimento pur in assenza dell'imputato, rappresentato dal proprio difensore, ma conservava la possibilità di riapertura procedurale qualora l'imputato rimanesse ignaro o impedito. Rifletteva il difficile equilibrio tra celerità processuale e diritti di difesa dell'assente.
Analisi
Il comma 1 prevedeva che, se l'imputato non compariva alla prima udienza e non ricorrevano gli impedimenti degli artt. 485-486, il giudice dichiarasse la contumacia (previa audizione delle parti). I commi 2-5 disciplinavano la rappresentanza del contumace tramite difensore, la possibilità di comparizione tardiva con revoca della contumacia, le condizioni di nullità della dichiarazione di contumacia e i meccanismi di impugnazione. Il comma 6 estendeva ad altri imputati le regole sulla contumacia multipla.
Quando si applica
Non si applica nel vigente codice di rito. L'abrogazione della contumacia come istituto formale segna un cambio paradigmatico verso forme più snelle di procedimento in assenza dell'imputato. Le moderne regole di contumacia sono state significativamente semplificate.
Connessioni
Rimandi storici: artt. 429, 450, 456, 464 c.p.p. (atti nulli), art. 171 (nullità notificazione), art. 185 (rinnovazione atti), art. 524-525 (decisione e ordini). Nel sistema attuale: art. 488 (assenza volontaria), art. 489 (dichiarazioni contumace), art. 490 (accompagnamento coattivo). La struttura procedurale è stata riorganizzata per privilegiare efficienza e ragionevolezza processuale.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, imputato di evasione fiscale, non compare alla prima udienza e risulta non aver ricevuto la citazione per errore nel domicilio notificatario. Sotto la norma abrogata, il giudice avrebbe dichiarato la contumacia provvisoria, rappresentando Tizio tramite il difensore. Successivamente, se Tizio compariva con prova di mancata conoscenza, la contumacia veniva revocata.
Caso 2: Caso 2
Caio, imputato di truffa, non compare volutamente alle udienze preliminari, fidando nel rinvio. Il giudice ne dichiara la contumacia. Nel corso della discussione finale, Caio improvvisamente si presenta richiedendo di rendere dichiarazioni. Secondo l'art. 487 commi 3-4 (abrogato), il giudice avrebbe revocato la contumacia se Caio provava ignoranza della citazione; altrimenti il procedimento proseguiva contumaciale.
Domande frequenti
La contumacia esiste ancora nel codice vigente?
No, la contumacia come istituto formale è stata abrogata. Le moderne regole sulla mancata comparizione dell'imputato sono molto più snelle e disciplinate diversamente da artt. 488-490.
Se non comparisco, che cosa accade al mio processo?
Il giudice può procedere in tua assenza, rappresentato il tuo interesse dal difensore. Se hai legittimi impedimenti provati, puoi richiedere rinvio/sospensione. La disciplina attuale non prevede la dichiarazione formale di contumacia come nel passato.
Posso farmi rappresentare in aula dal mio avvocato in mia assenza?
Sì, è possibile procedere con la rappresentanza tramite difensore, secondo le modalità degli artt. 488-489. Tuttavia, il giudice può ordinare il tuo accompagnamento coattivo se necessaria la tua presenza per l'assunzione di determinate prove.
Se comparisco dopo essere stato dichiarato contumace, cosa succede?
Nel sistema attuale, il giudice valuta le cause della tua assenza. Se provata mancata conoscenza della citazione o legittimo impedimento, il giudice dispone rinvio/sospensione. Altrimenti, il procedimento prosegue con la tua partecipazione.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di contumacia nel passato?
Sotto il regime abrogato, la contumacia costituiva una situazione processuale formale dal quale dipendevano diritti e oneri specifici. Oggi, questa struttura è stata dismessa a favore di regole più elastiche che valutano caso per caso l'impedimento.